Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26713/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to lack of specific power of attorney referencing the contested decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26713/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the attached power of attorney failed to specifically reference the contested appellate judgment. The applicant's lawyer submitted a generic authorization lacking clear identification of the specific court decision and authority being challenged. Consequently, the court ruled that without this precise reference, the representation was legally insufficient to proceed with the cassation request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; A power of attorney for a cassation appeal must explicitly identify the contested decision and the issuing authority; otherwise, the appeal is inadmissible for lack of specific representation.

Parole chiave

Generato dall'IA
power of attorney cassation appeal asylum seeker inadmissible appeal specific reference requirement Ministero dell'Interno procedural defect ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(v- Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso n. 35230/19 proposto da: -) Asibor Christopher, elettivamente domiciliato a Vicenza, v. Napoli n. 4, difeso dall'avvocato Massimo Rizzato in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; 'kAL - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12; fifiTA«-&-ira - controncorrent_ef- avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia 15.7.2019 n. 478; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 novembre 2020 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Asibor Christopher ha impugnato per cassazione la séntenza con cui la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato tutte le sue domande volte alla concessione della protezione internazionale.R.G.N. 35230/19 Camera di consiglio del 11 novembre 2020 2. Il Ministero ha depositato "atto di costituzione". RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E' superfluo dare conto dei fatti di causa e dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo è manifestamente inammissibile per difetto di procura speciale.

La procura allegata al ricorso infatti, redatta su foglio a parte, e materialmente congiunto al ricorso, ha il seguente contenuto: "delego a rappresentarmi e difendermi l'avvocato ecc., cui conferiscono ogni più ampia facoltà e potere previsto dalla legge in merito a ricorso cassazione avverso sentenza CA. CL. ed in particolare quella di transigere, conciliare, fare ricevere pagamenti rilasciando pietanza, chiamare in causa terzi, svolgere domande riconvenzionali". Una procura, dunque, totalmente priva di qualsiasi riferimenti specifico e chiaro al provvedimento impugnato ed all'autorità che lo ha emesso.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. (v- Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 11 novembre 2020. DEPOSITATO IN CANCELLERLA Il Pre ente oggi, tift;ItYtt- (Giacomo glino) ti FunzionatioAldii