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Ordinanza — n. 26712/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses asylum appeal due to total lack of factual and legal exposition in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26712/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum applicant's appeal inadmissible because it completely lacked the required factual and legal exposition. The petitioner failed to state the facts supporting his claim, the first-instance court's reasoning, or the specific grounds for the appeal. Consequently, the court ruled that these essential elements could not be inferred from the document, rendering the procedural request void under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if it totally lacks the exposition of facts, the first-instance judgment's reasoning, and the grounds for the appeal, as these elements cannot be inferred from the document.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of exposition asylum protection Civil Procedure Code factual basis requirement protezione internazionale asilo di curdi iraniani competenza giurisdizionale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 3 c.p.c.
E' superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32883/19 proposto da: -) Abbas Syed Husnain, elettivamente domiciliato a Ravenna, via Antonio Meucci, n. 7/D, difeso dall'avvocato Andrea Maestri in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12; -Lsontroricorrentej- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 23.4.2019 n. 1368; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2020 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Syed Husnain Abbas, cittadino pakistano, ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la corte d'appello di Bologna, confermandola decisione di primo grado, ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.R.G.N. 32883/19 Camera di consiglio del 6 ottobre 2020 2. Il Ministero dell'interno ha depositato "atto di costituzione". RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E' superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., a causa della totale mancanza dell'esposizione:

a) dei fatti posti a fondamento della domanda formulata in primo rado;

b) dei motivi della sentefiza di primo grado;

c) dei motivi posti a fondamento del gravame. Tali elementi non sono desumibili in modo adeguato neanche dall'illustrazione dei motivi. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ai sensi della norma sopra indicata.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 ottobre 2020. Il P sidente DEPOSITATO g‘3 CANCE'LLERIA W1-01.74.2121. (Giacomo v. vag