Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as contract interpretation belongs to trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sirletti against Fiera Milano inadmissible. The appellant argued for a different interpretation of a 2002 settlement agreement regarding security access hours, claiming non-performance caused financial losses. The court rejected this, ruling that contract interpretation is the exclusive domain of the trial judge and cannot be challenged in cassation unless the interpretation is manifestly incongruous, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis c.p.c.; Art. 1218, 1223 c.c.: Contract interpretation is reserved to the judge of the merits and is inadmissible in cassation unless manifestly incongruous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22267-2018 proposto da: AGENZIA INVESTIGATIVA SIRLETTI SAS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO SBARRA e con il medesimo elettivamente 2021 domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 68, 1755 presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZANELLO, pec: hert.sr)arramLilllo.T:)ecavvocati.ill.rea.eane! . rdi . . . neavvocatiroma.orer . . . - ricorrente- contro FIERA DI MILANO SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FUDA e FABIO TODARELLO e con i medesimi elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, pec: .17.oiarel 1 a @aii ne. raceivvacati it remi .era - controricorrente - avverso la sentenza n. 511/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.
ANNA MOSCARINI; FATTI DI CAUSA 1.L'Agenzia Investigativa Sirletti S.a.S., addetta a servizi di vigilanza privata aggiuntiva in favore di singoli espositori rispetto a quelli svolti dal personale di Ente Fiera Milano, a seguito di un contenzioso sorto in merito alle modalità di svolgimento dei suddetti servizi aggiuntivi, concluse con l'Ente Fiera Milano una transazione in data 11/4/2002 con la quale si prevedeva che il personale Sirletti avrebbe avuto accesso agli spazi di Ente Fiera anche in orario di chiusura delle manifestazioni dalla stessa gestite ma non in orario notturno di chiusura dei padiglioni, orario nel quale la vigilanza sarebbe stata espletata soltanto dall'ente.
Nonostante la stipula della transazione l'Agenzia Sirletti assunse che Ente Fiera non aveva adempiuto gli accordi omettendo di rilasciare al personale Sirletti i pass per le manifestazioni Micam 2008 e Bimu 2008)con ciò procurandole un danno patrimoniale consistente nel non aver potuto rispettare, in relazione alle richiamate manifestazioni, gli impegni assunti con alcuni espositori. La Sirletti agì, allora, con ricorso ex art. 700 c.p.c. e proseguì il giudizio di merito per sentir accertare l'inadempimento contrattuale da parte di Fiera Milano S.p.A. e la condanna al risarcimento dei danni. 2.11 Tribunale di Milano, con sentenza n. 9205 del 3/8/2015, accolse parzialmente la domanda, condannando l'Ente Fiera a consentire l'accesso del personale Sirletti nell'orario di apertura del padiglione ad esclusione dell'orario notturno di chiusura; e condannò Ente Fiera a corrispondere alla Sirletti una somma a titolo di risarcimento del danno.
3. L'Agenzia Sirletti propose appello, lamentando l'erronea interpretazione della scrittura transattiva e la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 511 del 30/1/2018, ha rigettato l'appello, confermando l'interpretazione dell'accordo transattivo svolta dal giudice di prime cure secondo la quale il personale Sirletti era abilitato a permanere negli spazi della Fiera fino a chiusura degli stand per i quali aveva ricevuto l'incarico di guardiania suppletiva, e dunque anche durante le operazioni di montaggio e smontaggio degli stand, delle strutture e degli impianti, fino alla chiusura serale, e con esclusione, quindi dell'orario notturno.
Ciò sarebbe, ad avviso della Corte territoriale, coerente con l'interpretazione della comune volontà delle parti, anche alla luce delle prove testimoniali acquisite in giudizio. Quanto alla domanda risarcitoria relativa a pretesi danni conseguiti alla Sirletti in conseguenza del mancato accesso agli spazi espositivi e alla conseguente revoca di incarichi da parte di espositori privati, la Corte territoriale ha confermato la tesi del giudice di prime cure secondo la quale la revoca degli incarichi era dovuta non al comportamento di Ente Fiera ma al fatto che la Sirletti avesse promesso ai clienti l'adempimento di un'obbligazione alla quale non avrebbe potuto adempiere, sia perché in contrasto con l'accordo transattivo concluso con Ente fiera Milano, sia perché priva dei relativi pass, non avendoli richiesti secondo le modalità convenute.
4. Avverso la sentenza l'Agenzia investigativa Sirletti sas ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito Ente Fiera Milano SpA con controricorso.
5. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380bisl c.p.c. ;in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente, pur premettendo di non voler prospettare una interpretazione alternativa della scrittura transattiva stipulata tra le parti ma di voler illustrare la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, evoca invero una nuova e più appagante ricostruzione della volontà delle parti nel senso di affermare la possibilità per gli agenti Sirletti di essere presenti con un servizio aggiuntivo e specifico nei locali dell'Ente Fiera rispetto al servizio generico svolto dalle guardie giurate dell'ente stesso.
La vigilanza della Sirletti si porrebbe non già quale alternativa ma quale aggiuntiva rispetto a quella dell'Ente Fiera con la conseguente possibilità di accesso agli spazi espositivi per tutto il tempo possibile, giorno o notte che sia, tranne quello in cui all'interno non fosse rimasto nessuno. La logica dell'accordo sarebbe nel senso della ammissione di una costante compresenza di guardie Fiera ed operatori Sirletti e dunque della possibilità, per gli agenti Sirletti, di accedere anche in orario notturno.
2. Con il secondo motivo - violazione dell'art. 1367 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la società ricorrente assume che l'interpretazione seguita dal giudice di prime cure- dell'esclusione del personale Sirletti in orario notturno - non sarebbe conforme alla causa del contratto di transazione la quale consisteva nella previsione di un servizio aggiuntivo e non alternativo del personale Sirletti rispetto a quello di Ente Fiera, causa che verrebbe irrimediabilmente compromessa dai limiti posti dalla indicata interpretazione.1 -2 I motivi sono palesementelinammissibili ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. in - quanto, lungi dal prospettare un errore di sussunzione, si limitano ad evocare una diversa interpretazione del contenuto della transazione, con ciò contrastando la granitica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'interpretazione dei contratti è riservata all'esclusivo apprezzamento del giudice del merito 1 che, nel caso in esame, non appare manifestamente incongrua.
Occorre pertanto ribadire il principio secondo il quale l'interpretazione del contratto non è sindacabile in cassazione se rispettosa ed assistita da congrua motivazione (Cass., n. 7597 del 3173/2006; Cass., n. 2109 del 14/2/2012; Cass., n. 15763 del 29/7/2016). Ferma questa preliminare ragione di inammissibilità di entrambi i motivi /si rileva che le censure sono anche prive di specificitàiin quanto si limitano genericamente ad evocare una diversa interpretazione /in palese contrasto sia con il tenore letterale delle pattuizioni contenute nella scrittura transattiva sia con la causa della medesima.
3. Con il terzo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. - la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la stessa non avrebbe provveduto alla liquidazione del danno risarcibile - subìto dalla Sirletti in conseguenza della revoca degli incarichi ricevuti da clienti privati espositori - ed avrebbe in particolare omesso di quantificare il lucro cessante in relazione ai singoli eventi in ordine ai quali si era verificata la revoca. 3.1 Il motivo è inammissibile)sia perché non si confronta con la ratio decidendi dell'impugnata sentenza -che ha escluso l'inadempimento di Ente Fiera, con ciò negando la configurabilità stessa del danno risarcibile -,sia perché va ad incidere sulla valutazione del nesso di causalità tra la pretesa condotta omissiva di Ente Fiera nei confronti della possibilità di consentire l'accesso al personale Sirletti e la revoca degli incarichi)con un apprezzamento di merito del tutto contrastante con quanto sul punto affermato dalla impugnata sentenza/che ha espressamente escluso la sussistenza del suddetto nesso di causalità.
4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Non.occorre provvedere sulle spese perché il controricorso è tardivo. I termini per la notifica del controricorso, anche maggiorati della sospensione feriale, decorrevano dalla notifica del ricorso avvenuta in data 26/7/2018, ed andavano a scadere in data 5/10/2018) mentre il controricorso è stato notificato in data 8/10/2018. Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio de