Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify procedural contestation venue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Bravaccino against a default judgment inadmissible. The appellant argued that the debt exceeded contractual spending limits and that invoices did not reflect actual services rendered, but the court found the arguments procedurally flawed. Specifically, the second ground of appeal was rejected because the appellant failed to explicitly state the specific procedural venue where the alleged contestations of the debt would be raised, violating civil procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.: An appeal alleging violation of substantive law is inadmissible if the appellant fails to specify the procedural venue where the contested facts or claims were raised.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16499-2019 proposto da: BRAVACCINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. PORZIA D'ARBITRIO; 2021 - ricorrente - 1750 contro BEXB SPA ; - intimato - avverso la sentenza n. 480/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI; i Rilevato ch_,e: , t ,C,-"in Giuseppe Bravaccino propose opposizione innanzi al Tribunale di Brescia avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di BEXB s.p.a. per l'importo di Euro 42.687,00.
Il Tribunale adito rigettò l'opposizione. Avverso detta sentenza propose appello il Bravaccino. Con sentenza di data 18 marzo 2019 la Corte d'appello di Brescia rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che l'appellante non aveva contestato le fatture commerciali prodotte con l'estratto autentico delle scritture contabili, avendo dedotto solo la mancanza nel conteggio delle forniture che avrebbe effettuato in favore di Scandisud e New C.T.A. s.r.I., circostanza peraltro smentita dalla documentazione acquisita su istanza ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. dello stesso appellante, e senza che l'appellante avesse prodotto le fatture commerciali relative a tali forniture.
Aggiunse, rispetto al motivo di appello relativo al superamento del limite di spesa, che, nell'ambito del circuito multilaterale di acquisti e vendite gestito da BEXB (mediante cui gli acquisti si compensavano con le vendite, con versamento in contanti a BEXB della parte di debito non compensata da forniture), non risultava nel contratto di adesione alcuna apposizione di un limite di spesa e che, anche ove assegnato nei limiti di Euro 7.500,00, il limite di spesa, in base all'art. 10.2, poteva sempre essere modificato o revocato ad insindacabile giudizio di BEXB in caso di cambiamento delle condizioni sottostanti all'adesione al circuito.
Osservò ancora che la previsione o meno del limite di spesa non era in grado di inficiare la esistenza del debito, importo mai contestato dal Bravaccino salvo che per la mancata contabilizzazione in compensazione delle sue vendite, circostanza non provata come già detto.Ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Bravaccino sulla base di due motivi. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: i _ ( Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., nonché delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva la parte ricorrente che l'annotazione del debito di Euro 42.687,00 risulta da un documento corrispondente ad una stampa di contabilità interna e che l'importo supera il limite di spesa assegnato al cliente al momento dell'accettazione delle condizioni contrattuali ed ammontante ad Euro 12.396,00, in virtù del limite di operazioni di vendita pari ad Euro 4.896,00 e dell'affidamento commerciale disponibile pari ad Euro 7.500,00. Aggiunge che ove il limite di spesa fosse stato modificato da BEXB, l'importo avrebbe dovuto essere indicato nel documento di contabilità, quale lo stesso documento di cui sopra.
Il motivo è inammissibile. La ratio decidendi della sentenza impugnata è nel senso che, anche ove assegnato nei limiti di Euro 7.500,00, il limite di spesa, in base all'art. 10.2, poteva sempre essere modificato o revocato ad insindacabile giudizio di BEXB in caso di cambiamento delle condizioni sottostanti all'adesione al circuito. Tale ratio risulta impugnata con il rilievo che l'importo del limite di spesa, ove modificato da BEXB, avrebbe dovuto essere indicato nel documento di contabilità. Trattasi di impugnazione inidonea ad intaccare la suddetta ratio perché resta sul piano del giudizio di fatto (mancata indicazione dell'importo nel documento di contabilità), che è profilo non scrutinabile nel presente giudizio di legittimità.
E' appena il caso di aggiungere che con la censura non si contesta il mancato rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale, ma direttamente la violazione delle clausole contrattuali quale inammissibile forma di denuncia di violazione di norme di diritto. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 2697 cod. civ., 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, premesso che il libro giornale di contabilità prodotto non indica mai le voci "incasso" e "pagamento", che il Bravaccino ha sempre sostenuto che le fatture non fossero corrispondenti ad effettive prestazioni in virtù delle quali sorgessero dei crediti pecuniari e che il credito poteva sorgere solo dalle disposizioni contrattuali, le condizioni generali e la contabilità collegata.
Aggiunge che non è stato mai fornito alcun elemento in grado di giustificare la pretesa creditoria. Il motivo è inammissibile. A fronte del rilievo da parte del giudice di appello che l'appellante non avrebbe mai contestato l'importo del debito, ma solo la mancata contabilizzazione delle forniture dal medesimo appellante effettuate, il ricorrente afferma di avere sempre sostenuto che le fatture non fossero corrispondenti ad effettive prestazioni in virtù delle quali sorgessero dei crediti pecuniari. La censura può essere letta in due modi, entrambi inammissibili.
In un primo senso può essere intesa alla lettera, per cui il riferimento al "pecuniario" è da intendere come esistenza di un debito da saldare in contanti all'esito di compensazioni. Si tratterebbe di una mera confutazione di fatto della decisione di appello, di segno contrario quanto all'esistenza del debito, non suscettibile di valutazione in sede di legittimità. In un secondo senso può essere intesa come avvenuta contestazione del debito, non limitata alla deduzione di forniture da contabilizzare, ma quale contestazione del debito in senso proprio.
In violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. il ricorrente non ha specificatamente indicato la sede processuale delle contestazioni che sarebbero state sollevate.Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione al giudizio della parte intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 16 giugno 20