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Ordinanza — n. 26610/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against false application of contract autonomy and simulation rules regarding property title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26610/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the appeal against a lower court's confirmation of rejecting a claim regarding property title authenticity. The appellants argued that the notarial deed violated contract autonomy and contained simulated elements, while the respondent maintained the title was valid. The court ruled that the lower court erred by failing to address the specific allegations of simulation and false application of contract autonomy, necessitating a remand for a fresh examination of these issues.

Regesto Legislator

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Art. 101, 112 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The appellate court must address substantive allegations of simulation and false application of contract autonomy; failure to do so violates the right of defense and requires remand.

Parole chiave

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contract autonomy legal simulation property title right of defense false application of law validità della tassazione fiscale scopi fiscali responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 101 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
La Corte territoriale ha sinteticamente preso in considerazione sia la portata deila scrittura privata che la censura riguardante la figura paterna, circostanza questa che esclude la violazione dell'art. 112 cpc, configurando, in ipotesi, una violazione di legge alla quale la censura non è stata ricondotta.
Art. 91 c.p.c.
b.la violazione dell'art. 91 cpc, in quanto la decisione era viziata e ciò aveva dato spazio alla violazione della regola della soccombenza.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 167E8-2019 proposto da: AUEJ,LO ANGELA RITA MARIA, AIELLO FRANCESCO PAOLO, tivamente dorsi ciliati in ROMA, VIA GIANNETTO VALLI 93, presso io studio sernoceto CARMELO FABRIZIO FERRARA, che :Ip:9-9oLte e ciiledo; - ricorrenti - contro AIELLO. MARCO A_NGFLO, rappresentato e difeso dall'avv.to CARMELO FARACI elettivamente domiciliato io Roma, piazza 6avour, presso la cancelleria civile della Hrtu di Cassazione; - controrícorrente - divveiso la sentenza n. 690/2019 della CORTE"AP9ELlin di CATANIA, der3ositata li 25/09 2019; wiln la relazione della causa svolta nella cclirg. di consiglio del_ 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;Ritenuto che 1. Angela Rita Maria ed il germano Francesco Paolo Aiello ricorrono, affidandosi a sei motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania cbe aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata rigettata la domanda da loro avanzata contro il fratello Aiello Marco Angelo per la dichiarazione di autenticità della scrittura privata, sottoscritta congiuntamente da í tre fratelli prima della stipula del rogito notarile con il quale era stato acquistato un bene immobile, intestato soltanto all'odierno controricorrente. 1.1.

Per ciò che interessa in questa sede, la scrittura privata, stipulata a seguito preliminare di acquisto sottoscritto dal padre che si impegnava alla stipula deiVatto definitivo per persona da nominare, prevedeva che per "ragioni esclusivamente fiscali" il bene fosse intestato soltanto ad uno dei tre fratelli, ma che dovesse intendersi di proprietà comune ed in parti uguali, con obbligo di concorrere pro quota nelle relative spese e con il diritto, per ciascuno, ad un terzo dei relativi proventi; e la domanda avanzata dai ricorrenti era fondata sulla tesi secondo cui l'intestatario dei bene, lungi dal rispettare i patti stipulati, si era sostanzialmente appropriato dell'immobile in via esclusiva.

2. La parte intimata ha resistito con controricorso e memoria. Considerato che 1.Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione art. 101 cpc i.Assumono che la Corte territoriale - a fronte della motivazione del giudice di primo grado che aveva qualificato la scrittura privata come negozio fiduciario, con interposizione reale di persona- aveva autonomamente ed in difetto di qualsiasi eccezione e, soprattutto, di contraddittorio fra le parti ,+t- riqualificato il rapporto giuridico sottostante come interposizione fittizia, con ciò violando principio del contraddittorio e determinando la nullità della sentenza per viczicine del diritto di difesa delle parti. motivo è infondato.1.3.

La diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa rientra nel potere del giudice d'appello e non necessita della sottoposizione al contradditorio delle parti: l'art. 101 cpc impone, infatti, !a fissazione di un termine per l'interlocuzione con le parti, soltanto in relazione al rilievo d'ufficio di una questione non sottoposta al dibattito processuale, situazione ben diversa da qìTh riconducibile al naturale potere del giudice, anche d'appello, di dar seguito ai principio "iura novit curia" attraverso una diversa qualificazione dei medesimi fatti di causa. ( cfr.

Cass. 8645/2018; Cass. 5832/2021) 2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1.12 cpc con vizio di extrapetizione ed omessa pronuncia. 2.1. 1 ricorrenti lamentano, infatti, che la Corte territoriale aveva omesso di dare riscontro ai primi due motivi d'appello, con i quali veniva censurata la erronea interpretazione della scrittura privata, ritenendo che essa fosse riferita a ragioni di "-elusione fiscale", mai menzionate; e che il fiduciante era stato erroneamente Huuato nei padre che aveva stipulato il rogito ma che non aveva affatto ipato alla sottoscrizione della scrittura privata. li motivo è infondato. 2.3.

La Corte territoriale ha sinteticamente preso in considerazione sia la portata deila scrittura privata che la censura riguardante la figura paterna, circostanza questa che esclude la violazione dell'art. 112 cpc, configurando, in ipotesi, una violazione di legge alla quale la censura non è stata ricondotta.

3. Con il terzo ed il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, ancora, la violazione e faisa applicazione dell'art. 112 cpc con vizio di extrapetizione e violazione e f'u!lsa applicazione degli artt. 1322 e 1414 c.c . 3.1. Si dolgono: a. dell'erroneo assorbimento, da parte della Corte territoriale, del terzo motivo cl'auello che costituiva il perno centrale dell'impugnazione, in quanto contestava che il primo giudice avesse ricondotto la fattispecie al negozio fiduciario con unico riferimento normativo nell'art. 627 c.c, dopo averlo inscritto nell'alveo delle 'bbiigazioni naturali: il percorso argomentativo della Corte, contestato dai r.coi-renti, aveva con ciò erroneamente escluso l'ammissibilità del ricorsi "a torità giudiziaria nel caso di violazione degli accordi in esso contenuti;b. dei fatto che la Corte aveva erroneamente qualificato la fattispecie come interposizione fittizia, laddove si trattava di una interposizione reale, in quanto il controricorrente Aiello Marco non era un contraente apparente ma un contraente effettivo e reale anche se titolare soltanto di un terzo del bene. 3.2.

I due motivi devono essere congiuntamente esaminati / in quanto sono arnente collegati e parzialmente sovrapponibili. ' Essi sono entrambi fondati icon la precisazione che il quarto rappresenta l'anecedente logico del terzo. 1.4. La riqualificazione della fattispecie come interposizione fittizia statuita dalla Corte territoriale ( cfr. pag. 3 u.cpv. della sentenza impugnata ), infatti, trascende dalle censure proposte e dalle stesse affermazioni della pronuncia appellata che si era limitata a qualificare la scrittura privata come un negozio fiduciario, senza alcun riferimento all'interposizione fittizia di persona, ma sot'.-endendo, chiaramente, nel percorso argomentativo, la ricorrenza di una interposizione reale, ritenuta non meritevole di tutela per gli scopi ( di elusione fisca che si proponeva.

Tanto premesso, la scrittura privata prodotta e specificamente indicata nel --o:-so quanto alla sua localizzazione ( cfr. pag. 11 terz'ultinno cpv con riferimento al doc. 1 del fascicolo di primo grado, quart'ultima riga), non contiene alcun riferimento letterale a finalità di elusione fiscale visto che l'espressione utilizzata riporta "motivi esclusivamente fiscali" non meglio precisati, non menzionando affatto scopi "elusivi": tale circostanza, centrale nella ricostruzione della vicenda e nell'inquadramento della fattispecie, non è stata affatto riconsiderata dalla Corte territoriale e ciò configura, dunque, la violazione, invero -nina;-e, dell'art. 112 cpc. 3.i:21.

A ciò consegue, a cascata, anche la fondatezza del terzo motivo con :mento alla censurata - quanto non considerata - violazione dell'autonomia cntrattuale nella stipula della scrittura privata, e degli effetti della simulazione fra le parti ( della scrittura privata) nell'intestazione del bene che prescinde del tutto dalla figura del venditore dall'accordo fra le parti. 3 7. La sentenza, pertanto, in parte qua deve essere cassata.

4. Con il quinto ed il sesto motivo, il ricorrente lamenta : d violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc con omessa pronuncia. Assume che era stato erroneamente applicato il principio della soccombenza, in quanto i corretti strumenti decisori avrebbero dovuto indurre ad accogliere la domanda ed a condannare l'appellato alle spese di lite. b.la violazione dell'art. 91 cpc, in quanto la decisione era viziata e ciò aveva dato spazio alla violazione della regola della soccombenza. 4..1. i motivi sono strettamente connessi. Quanto al quinto, deve ritenersi assorbito dalla decisione sulle due n,,,cedenti censure. 4 3.

Quanto al sesto - trattandosi di un non-motivo, perché fondato su una premessa ipotetica (avvenuto accoglimento della domanda) invero inesistente deve essere dichiarato inammissibile. bi conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione al terzo ed al quarto motivo di ricorso con rinvio alla Corte d'Appello di Catania ) in diversa composizione )che, prendendo le mosse dal contenuto letterale della scrittura privata del 24.3.1999 prodotta ( doc 2 delle produzioni del presente giudizio ) dovrà riesaminare la controversia e decidere anche in ordine alle spese del uclizlo di legittimità.

PQM La Corte, accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo e dichiara assorbito il quinto ed inammissibile il sesto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per il riesame della controversia e decisione sulle spese dei giudizio di legittimità Cc deciso in Roma, nella camera di consiglio della ter