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Ordinanza — n. 26609/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific contract interpretation articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26609/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by EFTRA Polimeri SRL inadmissible against a lower court ruling that rejected their claim for damages regarding a rejected waste auction. The appellant argued the appellate court violated procedural rules by failing to address their passive illegitimacy exception and misapplied the Telematic Auctions Regulation. The court rejected this, ruling that the Regulation is merely a private document rather than a source of law, requiring the appellant to explicitly cite specific articles of the Civil Code on contract interpretation and demonstrate how the lower court deviated from them.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 1362 e ss. c.c.: The appellant must explicitly cite the specific legal provisions on contract interpretation allegedly violated and explain the lower court's deviation, as citing a private regulation as 'lex specialis' is erroneous.

Parole chiave

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inadmissible appeal contract interpretation rules Civil Code articles private regulation status specific citation requirement waste auction dispute passive illegitimacy comunicazione con gli offerenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Considerato che L Con il primo motivo, la ricorrente deduce ex art. 360 co 1 n° 4 "ovvero 3" cpc, la violazione dell'art.
Art. 1362 e ss. c.c.
- soltanto per violazione o falso applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 e ss. c.c. , canoni ricorrente ha del tutto omesso di indicare ( cfr.
Art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del' ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art.
art. 2043 c.c
360 co 1 n' 3 cpc delle norme del Regolamento Aste e dei principi sulla responsabilità per fatto illecito o illegittimo, ex art. 2043 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27456/2017
Cass. 27456/2017), rsor,./endosi, diversamente, in una indagine di fatto affidata al giudice di merito: per tale ragione il ricorrente , al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt.
Cass. 9461/2021
ex rnultis Cass. 9461/2021 ).
Cass. 25/11/16
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Testo completo

unciato la segue ORDINANZA sul rIcorso 5483-2019 proposto da: EFTRA POLIMERI SRL, elettivamente n ROMA, ElA CIREGOR1O VII, 474, presso lo studio dell'avvocato GUIDO 1742 NDO, che r(ppresenfa e difende; - ricorrente - contro ECOOERVED SPARI, in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv.to ROBERTO MECONI ed cSiettivamente domiciliato presso la ducelleria civile della Corte di Sassazidne, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - contro CO.RE.BIA. CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA, RICICLAGGIO RECUPERO RIFIUTI DI lMB : C , perscno del legale rapp.te, ranry.-esentat2 e difesa dagli avv.ti Fabrizio Brock ed Alessandro Maurizi, ed on±vamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Ludovisi 35; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4752/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, deposi d .a il 04/07/2018; unita ezi on della causa svolta nella camera _i consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;Ritenuto che Petra Polimeri srl ( da qui Polimeri) ricorre affidandosi a due motivi illustrati :- Ìehioria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che, riformando la pronuncia del Tribunale, aveva respinto la domanda dell'odierna ricorrente - aggiudicataria in un'asta privata di lotti di rifiuti di imballaggio appaltata dal Consorzio Nazionale ( Corepla) alla Ecocerved Scarl - volta ad accertare la dichiarazione di illegittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione ciei Vasta telematica, disposto dalla Ecocerved Scarl in ragione di inconvenienti di natura tecnica che avevano ingolfato il sistema telematico poco prima dell'aggiudicazione ; la quale, tuttavia, era stata comunicata alla società aggiudicataria. 1,.L.

Per ciò che qui interessa la Polimeri aveva domandato il risarcimento del danno subito a causa dell'annullamento ,che aveva comportato la ripetizione deWasta a distanza di una settimana, con aggiudicazione a prezzi di gran lunga superiori a quelli ottenuti nella gara annullata.

2. Le parti intimate hanno resistito con controricorso e memoria. Considerato che L Con il primo motivo, la ricorrente deduce ex art. 360 co 1 n° 4 "ovvero 3" cpc, la violazione dell'art. 112 cpc per indeterminatezza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione. Assume, al riguardo, che la Corte territoriale aveva in modo contraddittorio iThcdctc espressamente un esame, mai poi compiuto, dell'eccezione di carenza di k_-glttimazione passiva della controparte, proseguendo sull'opportunità e ia diligenza nell'aver disposto l'annullamento dell'asta e non fornendo alcuna isoosta sull'eccezione riscontrata. 1.2.

Lamenta inoltre che il comportamento della Ecocerved - che era il soggetto che disciplinava lo svolgimento delle operazioni con la relativa responsabilità - doveva ritenersi illecito ed inosservante del Regolamento delle Aste telematiche che doveva essere considerata una "lex specialis". 1.3. Il motivo è inammissibile. 1.4. La censura, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata che, dopo aver ricostruito la vicenda attraverso la trascrizione della sentenza di primo grado, ha ritenuto espressamente di decidere l'appello sulla base della "ragione più liquida", individuata nel quarto motivo di gravame ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata): rispetto a tale percorso argomentativo, la legittimazione passiva ciel,a- Ecocerved è stata collocata in un ambito marginale, in quanto la decisione dr:a Corte territoriale è fondata sulla esclusione di qualsivoglia responsabilità rispetto all'annullamento dell'aggiudicazione dell'asta privata, ritenuto un atto -:,ortuno, diligente e giustificato dalle anomalie riscontrate": tanto ciò è vero che l'appello incidentale condizionato, spiegato da Corepla sulla domanda di m_3rileva proposta nei suoi confronti da Ecocerved, è stato dichiarato assorbito.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea e falsa applicazione, ex art. 360 co 1 n' 3 cpc delle norme del Regolamento Aste e dei principi sulla responsabilità per fatto illecito o illegittimo, ex art. 2043 c.c.

2. L. Assume al riguardo che, la Corte territoriale, affermando che prima della scadenza del termine dell'asta si era verificato un rallentamento, aveva espresso una motivazione perplessa, ritenendo che il malfunzionamento che si configurava come un blocco del sistema aveva inciso "probabilmente" sulla regolarità delle operazioni d'asta, mentre: a. l'avvenuto blocco del sistema non era mai stato dimostrato; b. le operazioni d'Asta si erano svolte completamente fino allo scadere dei termine fissato e con aggiudicazione dei lotti, così come regolarmente comunicata; e. la motivazione aveva completamente omesso di considerare la regola contenuta nell'art. 4.6. del Regolamento secondo il quale "resta valida i' aggiudicazione del lotto effettuata prima del blocco del sistema" 2.2.

Da ciò doveva desumersi, in thesi, che la Corte aveva del tutto travisato il signlficato del Regolamento, visto che il gestore, a suo insindacabile giudizio, r --va interrompere l'asta o annullarla con potere però limitato alla salvezza deg„ effetti delle aggiudicazioni effettuate prima del blocco del sistema, aoliudicazione che, nel caso di specie, era stata anche comunicata ai:a ggiudicataria. motivo è inammissibile. 2.4. Deve premettersi che il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento, in primis, alle norme del Regolamento Speciale delle Aste Private, definendola come "lex specialis" che disciplina la vicenda oggetto di causa. 2.5.

L'assunto è erroneo, in quanto il Regolamento in esame non ha valore normativo, non costituendo una fonte di diritto, ma rappresentando la camentazione di una vicenda privata, sicché in sede di legittimità poteva essere denunciato - ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. - soltanto per violazione o falso applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 e ss. c.c. , canoni ricorrente ha del tutto omesso di indicare ( cfr. Cass. 27456/2017), rsor,./endosi, diversamente, in una indagine di fatto affidata al giudice di merito: per tale ragione il ricorrente , al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo doveva fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma era tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si - fosse discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso ii avesse applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione nterpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata." ( . ex rnultis Cass. 9461/2021 ). 2.6, in tale situazione, inammissibile il primo profilo di censura, il secondo rimane logicamente assorbito, non essendo inutile precisare che - intonsa la decisione sulla regolarità della decisione di annullare l'asta - la domanda risarcitoria avrebbe dovuto indicare l'ingiustizia del danno subito che, allo stato, risulta inesistente in ragione del fatto che il "prezzo giusto" sarebbe stato soltanto quello che si fosse formato all'esito di una gara svolta ritualmente, mentre è stato ritenuto che l'aggiudicataria non avesse alcun diritto a vedere consolidata, neppure quale termine di raffronto con il successivo esborso, alcuna conseguenza favorevole vista l'illegittimità del procedimento ( cfr.

Cass.25:11/16). in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. La peculiarità della questione e la non conformità delle decisioni di merito rendono opportuna la compensazione delle spese del presente giudizio. S. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del' ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM Corte.,_ ci,c;‘,;ara inammissibile il ricorso. Cr;mpensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte der' Iricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza s