Cassation appeal dismissed because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit with the opposing party's consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit with the consent of the opposing party's curator. The procedural outcome resulted in the complete compensation of litigation costs between the parties as mutually agreed. The court dismissed the appeal solely on the basis of the appellant's voluntary withdrawal, rendering the substantive legal arguments regarding the enforcement proceedings irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 379 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant voluntarily withdraws the lawsuit with the consent of the opposing party, resulting in the complete compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente - ORDINANZA sul ricorso n. 15809/18 proposto da: -) Giuliano Gavinelli, elettivamente domiciliato a Roma, v.le delle Milizie n. 1, difeso dagli avvocati Antonio Volanti e Luca Boggio in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Fallimento Immobiliare La Grolla s.r.I., elettivamente domiciliato a Roma, v. di Val Gardena n. 3, difeso dall'avvocato Federica Commisso in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Aosta 21.11.2017 n. 357; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; Rilevato che - Giuliano Gavinelli ha impugnato per cassazione la sentenza 21 novembre 2017 n. 357, con cui il tribunale di Aosta ha rigettato l'opposizione da lui proposta ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. avverso l'esecuzione per espropriazione immobiliare durata dal fallimento della società La Grolla s.r.I.; - il fallimento resistito con controricorso; R.G.N. 15809/18 Camera di consiglio del 26 aprile 2021 Considerato che con atto ritualmente sottoscritto e depositato il ricorrente ha rinunciato al giudizio, col consenso della curatela controricorrente; le spese del presente giudizio vanno compensate interamente tra le parti, come da queste concordemente richiesto;
P.q.m. dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, ad