Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify grounds for appeal in cassation petition. The court ruled the appeal was inadmissible because the appellant did not explicitly link the cited legal errors to the specific grounds of the appellate judgment. The decision emphasizes strict procedural requirements for cassation petitions under Italian civil procedure law. The court held that without clear specification of appeal grounds, the petition cannot be examined on merits. This ruling reinforces the necessity of precise procedural compliance in Italian civil litigation. The outcome was a dismissal of the cassation appeal with costs awarded to the respondent. The case highlights the importance of aligning cassation arguments with the specific appellate decision. The court found the appellant's failure to meet procedural standards fatal to the appeal. The decision serves as a reminder of the strict formalities required in Italian civil procedure. The ruling ensures that only properly framed appeals reach the Supreme Court for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to explicitly specify which grounds of the appellate judgment constituted the basis for the appeal. The appellant cited violations of civil and procedural codes but did not link these errors to the specific reasoning or decisions of the appellate court. Consequently, the court ruled that the petition could not be examined on its merits due to this procedural defect. The decision emphasizes the strict requirement under Italian law for appellants to clearly identify the specific grounds of the appealed judgment that are being challenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically indicate whether the cited legal errors constitute grounds for appeal against the specific decisions of the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31113-2018 proposto da: CIRILLO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. ROSARIO ENZO CIRILLO; 2021 - ricorrente - 1566 contro DEL BENE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 1VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell'avvocato MONICA BUCARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO AVVENENTE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 491/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott.
ENRICO SCODITTI; / / • Rilevato che: Maurizio Del Bene convenne innanzi al Tribunale di La Spezia Nicola Cirillo, nella qualità di titolare della ditta individuale Ristorante Pizzeria "La Mela" di Cirillo Nicola, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento del convenuto alla clausola risolutiva espressa contenuta in appendice al contratto di locazione in relazione alla mancata prestazione di fideiussione, salvo per il primo anno del rapporto contrattuale. Il convenuto propose domanda riconvenzionale di condanna al pagamento degli esborsi sopportati per lavori di manutenzione straordinaria presso il locale.
Il Tribunale adito accolse la domanda attorea, dichiarando risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., e rigettò la domanda riconvenzionale. Avverso detta sentenza propose appello il Cirillo. Con sentenza di data 29 marzo 2018 la Corte d'appello di Genova accolse parzialmente l'appello condannando il Del Bene al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 1.800,00 oltre interessi in relazione alla domanda riconvenzionale. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che la tolleranza del creditore non era sufficiente ad integrare rinunzia alla clausola ove manifestata successivamente all'atto di tolleranza l'intenzione di avvalersi della clausola medesima, che la locazione doveva ritenersi risolta di diritto per mancata prestazione della fideiussione perché, a fronte della lettera del 25 settembre 2014 nella quale era evidente l'intenzione del locatore di avvalersi della clausola e quindi di pretendere la garanzia fideiussoria, il Cirillo non aveva consegnato la fideiussione a garanzia del canone annuale di locazione né dopo la ricezione della detta missiva, né dopo il ricorso introduttivo del giudizio in cui il locatore aveva lamentato l'inadempimento all'obbligazione assunta con l'appendice contrattuale.
Ha proposto ricorso per cassazione Nicola Cirillo, nella qualità di titolare della ditta individuale Ristorante Pizzeria "La Mela" di Cirillo Nicola. La parte intimata ha proposto controricorso. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1456 cod. civ., 112 cod. proc. civ., nonché omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la lettera del 25 settembre 2014 non è stata ricevuta dal Cirillo perché non inviata al domicilio eletto nel contratto coincidente con la sede della ditta (l'immobile locato), ma all'indirizzo di residenza del titolare, da cui l'inefficacia della missiva e l'impossibilità per il locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa, e che una volta che non sia stata invocata la detta clausola la successiva dichiarazione di avvalersene, anche se contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, non ha rilevanza (Cass. n. 26508 del 2009).
Aggiunge che non solo la volontà espressa soltanto nell'atto introduttivo del giudizio è irrilevante, ma è anche contraddetta dalla volontà di proseguire il rapporto, essendo quest'ultimo continuato dopo il pagamento dei canoni scaduti all'esito dello sfratto intimato nel luglio 2014. Il motivo è inammissibile. La censura si basa su un presupposto di fatto, la mancata ricezione della lettera del 25 settembre 2014 perché inviata non al domicilio eletto nel contratto, non accertato dal giudice di merito. Lo scrutinio del motivo comporta pertanto un'indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità.
Né risulta proposta rituale denuncia di vizio motivazionale con riferimento alla circostanza in discorso perché, a parte il riferimento in rubrica al paradigma del vizio di cui all'art. 360 n. 5 non più vigente, con riferimento al fatto in questione non risulta assolto l'onere processuale di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. di specifica indicazione della sede di ingresso nel processo di merito della circostanza e del relativo documento. Ad ogni buon conto va rammentato, con riferimento al merito della censura, che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie: locazione) deve ritenersi a carattere non esclusivo, in difetto di chiara ed espressa volontà contraria e, come tale, non ostativa a che l'atto unilaterale recettizio inerente al rapporto contrattuale venga trasmesso al diverso indirizzo della parte medesima, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ. (Cass. n. 4083 del 1978, n. 8399 del 1996, n. 904 del 2001, n. 14011 del 2005, n. 25731 del 2015).
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1418, 1421 cod. civ., 1, comma 346, legge n. 311 del 2004, nonché omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che i patti aggiunti al contratto di locazione sono al pari del contratto soggetti all'obbligo di registrazione ai fini della loro validità e che pertanto nulla è la clausola aggiuntiva in quanto non registrata, mentre a nulla vale quanto affermato dal giudice di primo grado, e cioè che l'appendice integrativa non costituirebbe novazione del contratto.
Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il patto aggiunto non contiene alcuna previsione di rinnovo automatico per cui il rinnovo tacito del contratto di locazione non può dirsi operante anche per l'obbligazione fideiussoria. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili. In violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., il ricorrente non ha specificatamente indicato se le censure richiamate nei motivi di esame abbiano costituito motivo di appello.
Trattasi di esigenza ancora più avvertita ove si ponga attenzione al fatto che nei motivi di appello indicati nella sentenza impugnata non vi è traccia delle censure in questione (e peraltro è lo stesso ricorrente ad indirizzare la censura di cui al secondo motivo non alla sentenza impugnata, ma a quella di primo grado). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della—p-arte) ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi e gli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 26 maggio 2021 Il President