Regional government withdrew appeal with consent, leading to dismissal and shared cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe regional government voluntarily withdrew its appeal with the consent of the opposing contractor. Consequently, the Court of Cassation declared the proceedings extinguished and ordered the parties to share litigation costs equally. This outcome reflects the parties' mutual agreement to terminate the dispute without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a party withdraws an appeal with the consent of the other party, the proceedings are extinguished and costs are allocated as agreed or by default.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORISINAN741/4 sul ricorso n. 20358/18 proposto da: -) Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. M. Prestinari n. 13, difeso dagli avvocati Domenico Fazio e Antonella Micele in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Santinello Costruzioni s.r.I., sia per sé che quale rappresentante dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle società Gaetano vvt, Parolin Impianti Tecnologici s.r.l. e Pillon Silvio s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v.
G. Antonelli n. 50, difeso dagli avvocati Mauro Ciani e Michele Ottani in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - nonché -) Gestione Liquidatoria della Unità Sanitaria Locale 28 Bologna Nord; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 1° giugno 2017 n. 1294; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; Rilevato che R.G.N. 20358/18 C•ermeria-44-eeRsi.§444.del 18 maggio 2021 la Regione Emilia-Romagna ha impugnato per cassazione la sentenza 1° giugno 2017 n. 1294, con cui la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto dall'amministrazione regionale avverso la sentenza del Tribunale di Bologna 9 aprile 2009 n. 2005; la Santinello Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre la Gestione Liquidatoria della USL 29 Bologna Nord è rimasta intimata;
Considerato che con atto ritualmente sottoscritto e depositato l'amministrazione ricorrente ha rinunciato al giudizio, col consenso della parte controricorrente; le spese del presente giudizio vanno compensate interamente tra le parti, come da queste concordemente richiesto; P.q.m. dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1