Italian Court dismisses appeal against collection agent's mandate, upholding exclusive jurisdiction of Court of Accounts for discharge denials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the National Pension Fund's appeal against a collection agency's mandate to recover unpaid debts. The fund argued that the ordinary court had jurisdiction over the dispute regarding the discharge of the collection agent's mandate, citing previous rulings. The court rejected this, emphasizing that the specific procedure for denying discharge under the 1999 decree falls exclusively within the jurisdiction of the Court of Accounts, regardless of the creditor's public or private status. Consequently, the appeal was rejected, and the collection agency's mandate was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 D.Lgs. 112/1999; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: The Court of Accounts holds exclusive jurisdiction over disputes regarding the denial of discharge for collection agents, excluding ordinary courts even when the creditor is a public entity.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8373 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FO- RENSE (fondazione di diritto privato; C.F.: 80027390584), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Giuseppe Tinelli (C.F.: TNL GPP 53E31 E506L) e Massimo Ridolfi (C.F.: RDL MSM 73H05 H501R) -ricorrente- nei confronti di ADER — AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE (C.F.: 137568810028), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 5487/2018, pubblicata in data 5 settembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha ot- tenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Equitalia Sestri Ric. n. 8373/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 8 S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Asti, per gli importi dei crediti iscritti nei ruoli trasmessi all'agente nel 1999, rimasti insoluti e non riversati all'ente creditore (per complessivi C 5.783,67, oltre accessori). L'opposizione della società ingiunta è stata rigettata dal Tribu- nale di Roma. La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di pri- mo grado, l'ha invece accolta, revocando il decreto ingiuntivo.
Ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Foren- se, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l'ADER - Agenzia delle Entrate - Ri- scossione (subentrata all'agente della riscossione ingiunto nel- le posizioni giuridiche soggettive per cui è causa). Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 b1s.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c. p.c.. Ragioni della decisione 1. Si premette che le questioni di diritto poste alla base del presente ricorso sono state già affrontate e decise da questa Corte, in controversie aventi identico oggetto (ma relative a diverse circoscrizioni territoriali), con esito favorevole per l'agente della riscossione (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12229 del 09/05/2019, Rv. 653891 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11972 del 19/06/2020, Rv. 657922 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26531 del 20/11/2020; Sez. 3, Sentenza n. 15094 del 31/05/2021, queste ultime non massimate). Il collegio intende conformarsi e dare piena continuità a detti precedenti, condividendo i principi di diritto in essi affermati.
2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, 1 e 2 del D.Igs 30 giugno 1994, n. 509, 3, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, 42, comma terzo, 97, Ric. n. 8373/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 8 Gomma secondo nonché 117, comma 1, Cost., anche in rela- zione all'art. 6 CEDU (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)». Il motivo è infondato. Secondo la ricorrente, le disposizioni di cui alla legge 228 del 2012 non potrebbero ritenersi applicabili alla Cassa, in quanto ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della nor- mativa di riferimento, dal momento che le predette disposi- zioni determinerebbero sostanzialmente una sorta di espro- priazione dei crediti iscritti a ruolo, in danno degli enti credito- ri, senza alcun indennizzo (sul piano formale e sostanziale per i crediti inferiori ad C 2.000,00 e, quanto meno su quello so- stanziale, anche per quelli di importo superiore).
In proposito, nei precedenti di questa stessa Corte indicati in premessa è stato peraltro chiarito che la normativa cui fa rife- rimento la Cassa ricorrente non incide direttamente sul diritto di credito (neanche per i crediti inferiori ad C 2.000,00), ma esclusivamente sulla relativa iscrizione a ruolo, che essa è ap- plicabile alla Cassa Forense e che tale applicabilità non è irra- gionevole né sospettabile di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in quanto ha lo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo, inse- rendosi in un percorso normativo complesso di riordino del servizio di riscossione dei crediti previdenziali e in generale di pubblico interesse, avviato sin dal 1999, tale da escludere che si sia inteso semplicemente incidere su giudizi in corso in sen- so favorevole allo Stato (si veda, in particolare, il principio di diritto espressamente enunciato in Cass. n. 12229 del 2019:
«alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, en- te privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma depu- tato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso "ex lege" di provvedere alla riscos- Ric. n. 8373/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 8 sione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la proce- dura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della I. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti - an- tecedenti al 1999 - introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono al- la riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina presen- ta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad C 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad C 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atte- so che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria proce- dura»; analoghe conclusioni sono enunciate in Cass. n. 11972, n. 26531 del 2020 e n. 15094 del 2021, con specifica esclusione, altresì, di ogni dubbio di contrasto della disciplina in esame con norme e principi ricavabili dall'ordinamento so- vranazionale europeo).
In base a tali principi di diritto, cui il collegio intende dare pie- na continuità, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non possono trovare accoglimento.
3. Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 276, comma 2 c.p.c. e 118, comma primo, disp. att. c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.)». Con il terzo motivo si denunzia «Nullità della sentenza per vio- lazione dell'artt. 112 c.p.c., c.d. "omessa pronuncia" (art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.)». Il secondo e il terzo motivo sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. Ric. n. 8373/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 8 Secondo la ricorrente, la corte di appello avrebbe ritenuto er- roneamente assorbito il proprio gravame incidentale, con il quale aveva sostenuto che i rapporti giuridici con l'agente del- la riscossione relativi ai crediti iscritti a ruolo nel 1999 dove- vano ritenersi ormai esauriti, con perdita per quest'ultimo del cd. diritto al discarico a causa del mancato tempestivo invio delle comunicazioni di inesigibilità, non potendo del resto i re- lativi termini ritenersi prorogati ininterrottamente fino al so- praggiungere della legge n. 228 del 2012.
Sussisterebbe per- tanto, a suo avviso, con riguardo a tale questione, un vizio della decisione per difetto assoluto di motivazione o, in subor- dine, per omessa pronuncia. 3.1 Risulta in proposito assorbente il rilievo dell'infondatezza della questione di diritto posta alla base dei motivi di ricorso in esame, che va ribadita (anche per quanto possa occorrere, quale correzione e/o integrazione, sul punto, della motivazio- ne della decisione impugnata, il cui dispositivo risulta comun- que conforme a diritto). Secondo quanto affermato nei precedenti di questa Corte ri- chiamati in premessa, infatti, non si è affatto determinato il preteso esaurimento dei rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione per essere intervenuta la scadenza dei termi- ni per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, in virtù della solu- zione di continuità verificatasi tra le varie proroghe di detti termini.
Tale soluzione di continuità va infatti esclusa per le cd. "proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente, alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, come nella specie - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione (cfr., sul punto, in particolare, Cass. n. 15094 del 2021, nonché Cass. n. 11972 e n. 26531 del 2020, in cui è affermato il se- Ric. n. 8373/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 8 guente principio dì diritto, cui intende darsi continuità:
«in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedu- ra di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della ri- scossione pubblico, e quindi anche per i ruoli trasferiti ai sog- getti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino al- la I. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto det- tata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini, determinatasi tra la scadenza del termine dell'i ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con d.
I. n. 282 del 2004»). 3.2 Sebbene quanto appena osservato risulti assorbente ai fi- ni della decisione dei motivi di ricorso in esame, per comple- tezza di esposizione può altresì rilevarsi che (come già chiarito sia in Cass. n. 12229 del 2019 che in Cass. n. 15094 del 2021), per ritenere effettivamente esaurito il rapporto tra l'ente creditore e l'agente della riscossione, con la perdita del diritto al discarico per quest'ultimo, sarebbe stato comunque necessario l'espletamento ed il completamento (in senso ne- gativo) della "procedura di discarico per inesigibilità e reiscri- zione nei ruoli" di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999, che richiede la comunicazione di inesigibilità da par- te dell'agente della riscossione eio in ogni caso un provvedi- mento espresso di diniego del discarico da parte dell'ente cre- Ric. n. 8373/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 8 ditore, contestabile dall'agente della riscossione ed impugna- bile davanti al giudice contabile.
In proposito, non potrebbe d'altra parte darsi seguito all'assunto della ricorrente, la quale sostiene che al diniego di discarico sarebbe equipollente l'azione giudiziaria proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, sussistendo la giurisdizio- ne del giudice ordinario sul merito del rapporto. Nei precedenti richiamati dalla stessa ricorrente a sostegno di tale assunto (cfr., per tutti: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10132 del 20/06/2012, Rv. 622752 - 01), la giurisdizione del giudice ordinario risulta in realtà affermata, in generale, sulla pretesa del riversamento degli importi esatti e con riguardo alla sola questione della pretesa natura pubblica della Cassa Forense (che è stata negata), non specificamente in relazione all'impugnazione del provvedimento di diniego di discarico, per il quale rileva invece l'espressa previsione della giurisdi- zione della Corte dei Conti, di cui all'art. 20 del decreto legi- slativo n. 112 del 1999, senza che abbia rilievo la natura pub- blica o privata dell'ente creditore (cfr., in particolare, sul pun- to, Cass. n. 15094 del 2021).
4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole Ric. n. 8373/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 8 in complessivi C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio della