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Ordinanza — n. 26335/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against writ of execution regarding automatic debt discharge notifications.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26335/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the National Forensic Pension Fund's appeal against an appellate court ruling that revoked a writ of execution. The fund argued that the tax agency failed to timely produce documents proving automatic debt discharge and that the amounts listed were insufficient. The court held that such documents could be produced in the second instance and that the lower court correctly found all credits subject to discharge, making the appeal's request for a new factual assessment inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/05/2002 n. 115: The agent of collection may produce evidence of automatic debt discharge in the appeal stage, and requests to re-evaluate factual findings on such evidence are precluded from cassation review.

Parole chiave

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automatic debt discharge agent of collection cassation review writ of execution evidence production preclusion of review tax collection retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
Con il quinto motivo si denunzia «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228
115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art.
art. 345, comma 3 c.p
Con il quinto motivo si denunzia «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c.
art. 345 c.p
Con il quinto motivo si denunzia «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12229 del 09/05/2019
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12229 del 09/05/2019, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11972 del 19/06/2020
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26531 del 20/11/2020
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15094 del 31/05/2021
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12219 del 2019
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6189 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FO- RENSE (fondazione di diritto privato; C.F.: 80027390584), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Giuseppe Tinelli (C.F.: TNL GPP 53E31 E506L) e Massimo Ridolfi (C.F.: RDL MSM 73H05 H501R) -ricorrente- nei confronti di ADER — AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE (C.F.: 137568810028)1 in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.

F. : 80224030587) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 4820/2018, pubblicata in data 12 luglio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha ot- tenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Equitalia Cerit Ric. n. 6189/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 10 S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Arezzo, per gli importi dei crediti iscritti nei ruoli trasmessi all'agente tra il 1998 ed il 1999, rimasti insoluti e non riversati all'ente credi- tore (per complessivi C 29.998,49, oltre accessori).

L'opposizione della società ingiunta è stata rigettata dal Tribu- nale di Roma. La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di pri- mo grado, l'ha invece accolta, revocando il decreto ingiuntivo. Ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Foren- se, sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso l'ADER - Agenzia delle Entrate - Ri- scossione (subentrata all'agente della riscossione ingiunto nel- le posizioni giuridiche soggettive per cui è causa). Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c. p.c.. Ragioni della decisione 1. Si premette che le questioni di diritto poste alla base del presente ricorso sono state già affrontate e decise da questa Corte, in controversie aventi identico oggetto (ma relative a diverse circoscrizioni territoriali), con esito favorevole per l'agente della riscossione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12229 del 09/05/2019, Rv. 653891 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11972 del 19/06/2020, Rv. 657922 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26531 del 20/11/2020;

Sez. 3, Sentenza n. 15094 del 31/05/2021, queste ultime non massimate). Il collegio intende conformarsi e dare piena continuità a detti precedenti, condividendo i principi di diritto in essi affermati.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione agli artt. 19, comma Ric. n. 6189/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 secondo, lett. c), seconda parte, del D.Igs. 13 aprile 1999 n. 112 (art. 360, Gomma primo, n. 3, c.p.c.)». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione dell'art. 1, commi 527, 528 e 529, della L. 24 dicem- bre 2012, n. 228 in relazione agli artt. 19, comma 2, lett.

c) e 59 del D.Igs. 13 aprile 1999 n. 112, nonché 1, del D.L. 29 no- vembre 2004, n. 282 e 3, comma 12, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)» I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con essi viene sostan- zialmente fatta valere la medesima censura, sotto diversi pro- fili. Essi sono infondati. Secondo la ricorrente, i rapporti giuridici con l'agente della ri- scossione relativi ai crediti iscritti a ruolo negli anni 1998 e 1999 dovevano ritenersi ormai esauriti, con perdita per quest'ultimo del cd. diritto al discarico, a causa del mancato tempestivo invio delle comunicazioni di inesigibilità (sia "inzia- li" che "finali"), non potendo del resto i relativi termini ritener- si prorogati ininterrottamente fino al sopraggiungere della legge n. 228 del 2012. 2.1 Si osserva, in primo luogo, che la questione del mancato invio delle comunicazioni di inesigibilità che la ricorrente defi- nisce "iniziali", in relazione al preteso esaurimento del rappor- to di riscossione, non ha costituito specifico oggetto della de- cisione impugnata.

Si tratta, peraltro, di una questione che richiede accertamenti di fatto e che, di conseguenza, risultando proposta per la pri- ma volta nel giudizio di legittimità, deve ritenersi inammissibi- le. D'altra parte, a giudizio del collegio, dal contenuto delle difese della Cassa svolte in grado di appello e puntualmente richia- mate nel ricorso, non può affatto evincersi che tale questione Ric. n. 6189/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 10 fosse stata (neanche indirettamente) avanzata in modo suffi- cientemente specifico, nel corso del giudizio di secondo grado. 2.2 Risulta, comunque, assorbente in proposito il rilievo dell'infondatezza della questione di diritto che sta logicamente alla base dei motivi di ricorso in esame, avente ad oggetto la pretesa inapplicabilità della normativa sopravvenuta di annul- lamento dei ruoli pregressi, in conseguenza dell'esaurimento dei rapporti sottostanti, a seguito dell'avvenuta scadenza dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Secondo quanto affermato nei precedenti di questa Corte ri- chiamati in premessa, infatti, non si è affatto determinato il preteso esaurimento dei rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione, per essere intervenuta la scadenza dei ter- mini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999 in virtù della solu- zione di continuità verificatasi tra le varie proroghe di detti termini. Tale soluzione di continuità va infatti esclusa per le cd. "proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente, alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, come nella specie - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione (cfr., sul punto, in particolare, Cass. n. 15094 del 2021, nonché Cass. n. 11972 e n. 26531 del 2020, in cui è affermato il se- guente principio di diritto, cui intende darsi continuità:

«in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedu- ra di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della ri- scossione pubblico, e quindi anche per i ruoli trasferiti ai sog- getti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione - in conseguenza della cessazione dell'af- fidamento in concessione del servizio di riscossione, è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla I. n. Ric. n. 6189/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della co- municazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto det- tata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini, determinatasi tra la scadenza del termine dell'1 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con d.

I. n. 282 del 2004»). 2.3 A fini di completezza espositiva, va altresì rilevato che (come già chiarito sia in Cass. n. 12229 del 2019 che in Cass.n. 15094 del 2021), per ritenere effettivamente esaurito il rapporto tra l'ente creditore e l'agente della riscossione, con la perdita del diritto al discarico per quest'ultimo, sarebbe stato comunque necessario l'espletamento ed il completamento (in senso negativo) della "procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli" di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999, che richiede la comunicazione di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione e/o in ogni caso un provve- dimento espresso di diniego del discarico da parte dell'ente creditore, contestabile dall'agente della riscossione ed impu- gnabile davanti al giudice contabile, il che nella specie non è avvenuto.

In proposito, non potrebbe d'altra parte darsi seguito all'assunto per cui al diniego di discarico sarebbe equipollente l'azione giudiziaria proposta con il ricorso per decreto ingiunti- vo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario sul merito del rapporto. Nei precedenti di questa Corte in proposito (cfr., per tutti: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10132 del 20/06/2012, Rv. 622752 - 01), la giurisdizione del giudice ordinario risulta in Ric. n. 6189/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 realtà affermata, in generale, sulla pretesa del riversamento degli importi esatti e con riguardo alla sola questione della pretesa natura pubblica della Cassa Forense (che è stata ne- gata), non specificamente in relazione all'impugnazione del provvedimento di diniego di discarico, per il quale rileva inve- ce l'espressa previsione della giurisdizione della Corte dei Con- ti, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999, senza che abbia rilievo la natura pubblica o privata dell'ente creditore (cfr., in particolare, sul punto, Cass. n. 15094 del 2021).

3. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 1, commi 527 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, 1 del Decreto del Direttore del Ministero dell'E- conomia e delle Finanze, 15 giugno 2015, 1 e 2 del D.Igs 30 giugno 1994, n. 509, 17 del D.Igs 13 aprile 1999, n. 112, 3, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, 42, comma terzo, 97, comma secondo, nonché 117, comma 1, Cost., anche in relazione all'art. 6 CEDU (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)». Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 1, commi 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, 2 e 3 del Decreto del Direttore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 15 giugno 2015, 1 e 2 del D.Igs 30 giugno 1994, n. 509, 17 del D.Igs 13 aprile 1999, n. 112, 3, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, 42, comma terzo, e 97, comma secondo, Cost. (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)».

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono connessi e posso- no essere esaminati congiuntamente, atteso che con gli stessi viene sostanzialmente fatta valere la medesima censura, sotto diversi e concorrenti aspetti. Essi sono infondati. Ric. n. 6189/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 Secondo la ricorrente, le disposizioni di cui alla legge 228 del 2012 non potrebbero ritenersi applicabili alla Cassa, in quanto ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della nor- mativa di riferimento, dal momento che le predette disposi- zioni determinerebbero sostanzialmente una sorta di espro- priazione dei crediti iscritti a ruolo, in danno degli enti credito- ri, senza alcun indennizzo (sul piano formale e sostanziale per i crediti inferiori ad C 2.000,00 e, quanto meno su quello so- stanziale, anche per quelli di importo superiore).

In proposito, nei precedenti di questa stessa Corte indicati in premessa è stato peraltro chiarito che la normativa cui fa rife- rimento la Cassa ricorrente non incide direttamente sul diritto di credito (neanche per i crediti inferiori ad C 2.000,00), ma esclusivamente sulla relativa iscrizione a ruolo, che essa è ap- plicabile alla Cassa Forense e che tale applicabilità non è irra- gionevole né sospettabile di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in quanto ha lo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo, inse- rendosi in un percorso normativo complesso di riordino del servizio di riscossione dei crediti previdenziali e in generale di pubblico interesse, avviato sin dal 1999, tale da escludere che si sia inteso semplicemente incidere su giudizi in corso in sen- so favorevole allo Stato (si veda, in particolare, il principio di diritto espressamente enunciato in Cass. n. 12229 del 2019:

«alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, en- te privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma depu- tato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso "ex lege" di provvedere alla riscos- sione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la proce- dura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della I. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti - an- Ric. n. 6189/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 tecedenti al 1999 - introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono al- la riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina presen- ta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad C 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad C 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atte- so che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria proce- dura»; analoghe conclusioni sono enunciate in Cass. n. 11972, n. 26531 del 2020 e n. 15094 del 2021, con specifica esclusione, altresì, di ogni dubbio di contrasto della disciplina in esame con norme e principi ricavabili dall'ordinamento so- vranazionale europeo).

In base a tali principi di diritto, cui il collegio intende dare pie- na continuità, le censure di cui ai motivi di ricorso in esame non possono trovare accoglimento.

4. Con il quinto motivo si denunzia «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c. e 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (art. 360, comma primo, n.4 c.p.c.)». Con il sesto motivo si denunzia «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio osgetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.)». Il quinto ed il sesto motivo del ricorso riguardano la questione della prova dei presupposti per il discarico delle quote dei ruoli oggetto di controversia, ai sensi della legge n. 228 del 2012.

Sono motivi logicamente connessi ed interdipendenti e posso- no, quindi, essere esaminati congiuntamente. Anche questi motivi sono infondati. Ric. n. 6189/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 La ricorrente sostiene in primo luogo che la «comunicazione dell'elenco delle quote annullate» ai sensi della legge n. 228 del 2012 sarebbe stata prodotta dall'agente delle riscossione solo in appello, tardivamente ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; in secondo luogo, e in linea logicamente subordinata, che la co- municazione prodotta non sarebbe stata comunque idonea a documentare effettivamente le quote soggette a discarico au- tomatico ai sensi della suddetta legge, in quanto avente in realtà ad oggetto un importo inferiore a quello ingiunto. 4.1 Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c., è sufficiente ribadire quanto già affermato da questa Corte (cfr., in particolare:

Cass. n. 11972 del 2020; n. 15094 del 2021) sulla possibilità di produzione nel giudizio di appello, da parte dell'agente della riscossione, della comunicazione dell'elenco delle quote annullate, e ciò sull'assunto che essa non avrebbe potuto essere prodotta prima, in quanto, al momento della sentenza di primo grado (nella fattispecie di cui al presente giudizio pronunciata in data 18 settembre 2013), in realtà non era ancora stato emanato il decreto ministeriale attuativo (venuto in essere solo il 15 giugno 2015), che avrebbe dovuto disciplinare le caratteristiche e le modalità di trasmissione di detto «elenco delle quote annullate». 4.2 Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la questione rela- tiva all'efficacia probatoria dei documenti prodotti (anche in relazione ai crediti superiori ad C 2.000,00): la corte di appello ha accertato in fatto, esaminando le prove disponibili e valu- tando tutti i fatti storici principali dalle stesse emergenti, che tutti i crediti iscritti a ruolo per gli anni 1998 e 1999 oggetto di causa erano stati oggetto della comunicazione di annulla- mento.

Di conseguenza, le censure in proposito sollevate dalla Cassa Forense finiscono per risolversi in una mera richiesta di rivalu- tazione del giudizio di merito sulle risultanze probatorie, che Ric. n. 6189/2019 - Sez. 3 - Ad. 20 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 10 rimane preclusa al sindacato di legittimità (per analoghe con- clusioni sul punto, si vedano, in particolare: Cass. n. 12219 del 2019, n. 11972 del 2020 e n. 15094 del 2021).

5. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 5.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso