Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to submit evidence and lack of defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the documentary evidence cited in the grounds. The lower court had correctly rejected the claim of payment based on the absence of original checks and the expiration of the statute of limitations for bank subpoenas. Consequently, the court refused to examine the merits, ruling that the appellant attempted to obtain a re-examination of the case facts without complying with procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 e n. 4; Art. 366, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to submit the documents and evidence relied upon to support the claim of error or violation of law.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14134-2019 proposto da: TRAPUNTIFICIO VESUVIANO S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CASILLO del foro di Noia; - ricorrente - contro 2021 CAS.DI.T. S.R.L. in liquidazione; 1410 - intimata - avverso la sentenza n. 1010/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO.FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Noia ingiunse alla s.r.l. Trapuntificio vesuviano il pagamento, in favore della s.r.l. CAS.DI.T., della somma di euro 13.426,85 a titolo di mancato pagamento di forniture di merce indicate nelle due fatture allegate. Avverso il decreto propose opposizione la società Trapuntificio vesuviano, non contestando la fornitura della merce ma deducendo di aver provveduto al pagamento a mezzo di due assegni. E poiché, a suo dire, era stata pagata una somma maggiore di quella dovuta, la società opponente avanzò domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 3.728,15, pari all'eccedenza del pagamento.
Si costituì in giudizio la s.r.l. CAS.DI.T., contestando il contenuto dell'atto di opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo. Dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Tribunale rigettò l'opposizione e la domanda riconvenzionale, confermò il decreto ingiuntivo e condannò l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla società soccombente e la Corte d'appello di Napoli, con una prima sentenza non definitiva del 20 febbraio 2017, ha dichiarato la nullità di tutti gli atti del procedimento di primo grado successivi all'udienza del 13 dicembre 2007, nonché della stessa sentenza, rimettendo le parti davanti a sé per il prosieguo dell'istruttoria. Indi, espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della s.r.l. CAS.DI.T., con sentenza definitiva del 22 febbraio 2019 ha rigettato l'appello, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e le domande riconvenzionali dell'appellante e ha condannato la società appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli propone ricorso la s.r.l. Trapuntifìcio vesuviano, con atto affidato ad un solo motivo. La s.r.l. CAS.DI.T. non ha svolto attività difensiva in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., errore per mancata valutazione della prova documentale e violazione dell'art. 2729 cod. civ. in relazione alla prova presuntiva. Osserva la società ricorrente che nel giudizio di merito era stata data ampia prova dell'avvenuto pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, prova che la Corte d'appello non avrebbe considerato. I due assegni indicati nell'atto di opposizione dimostravano, infatti, la correttezza di detta tesi. La motivazione della sentenza sarebbe al di sotto del c.d. minimo costituzionale, per cui la stessa dovrebbe essere cassata. 1.1.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello, infatti, con una ricostruzione in fatto non più censurabile in questa sede, ha rilevato che la tesi della società appellante era rimasta priva di ogni fondamento. Essa, infatti, aveva sostenuto di aver versato alla controparte due assegni, l'uno di euro 11.000 e l'altro di 'euro 6.155. La Corte di merito, però, ha aggiunto che il primo dei due assegni era stato prodotto solo in fotocopia fronte-retro, ma senza nessuna dimostrazione che lo stesso fosse stato versato alla società CAS.DI.T.
L'altro assegno, di euro 6.155, non risultava neppure depositato agli atti; né poteva impartirsi l'ordine di esibizione alla Banca, essendo trascorso un tempo più lungo di un decennio. Poiché l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società creditrice non aveva dato luogo ad una confessione, e tenendo presente la mancanza di ogni quietanza del pagamento, l'opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere rigettata. 1.2. A fronte di tale articolata motivazione, l'odierna società ricorrente propone un ricorso inammissibile per una serie di convergenti ragioni.Da un lato, esso si richiama ad atti e documenti senza indicare né se né dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte (art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.).
Dall'altro, il ricorso ipotizza una mancata applicazione dell'art. 210 cod. proc. civ., mentre la sentenza impugnata ha dato conto del perché della propria decisione sul punto. Il motivo, infine, ipotizza una carenza del minimo costituzionale della motivazione, carenza evidentemente non sussistente. Il ricorso, in definitiva, tenta di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera