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Ordinanza — n. 26330/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to mutual withdrawal of litigation by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26330/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a mutual withdrawal agreement signed by both parties on April 26, 2021. Miranda Pignotti, acting as heir to Cleto Pignotti, withdrew her appeal against Enrica Piccioni, which was subsequently accepted by the respondent. The court ruled that the litigation ended without costs, noting that the unified contribution fee would not be doubled since the appeal was not rejected or declared inadmissible.

Regesto Legislator

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Articles 163 and 164 of the Code of Civil Procedure: When both parties mutually withdraw their claims and defenses, the proceedings are extinguished without the need for a formal judgment on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings heir litigation rights unified contribution fee civil procedure termination petizione d'eredità diritti successori dell'erede impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 163 and 164 of the Code of Civil Procedure

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 06888 del 03/04/2015
Cass. n. 23175 del 12/11/2015
06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv.
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Testo completo

/2019 ORDINANZA sul ricorso n. 12122/2019 proposto da: Miranda Pignottì, in proprio e quale erede di Cleto Pignotti, elettivamente domiciliata in Roma alla via della Giuliana, n. 73 presso lo studio dell'avvocato Enrico Murmura, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Formica - ricorrente - contro Piccioni Enrica, elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Arimondi, n. 5/E presso lo studio dell'avvocato Fabio Mariantoni, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Allevi - controricorrente avverso la sentenza n. 526/2018 della CORTE d'APPELLO di ANCONA, depositata il 10/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle; viste le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva.

FATTI DI CAUSA Miranda Pignotti impugna, in proprio e quale erede di Cleto Pignottí, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza n. 526 del 10/10/2018, della Corte di Appello di Ancona. Resiste con controricorso Enrica Piccioni. All'udienza del 19 maggio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Dalla rinunzia e dall'adesione ad essa, provenienti rispettivamente dalla ricorrente Miranda Pignotti da un lato e da Enrica Piccioni dall'altro, entrambe redatte in unico atto recante data 26/04/2021 e sottoscritto, oltre che dalle parti, anche dai rispettivi difensori, risulta che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla controrícorrente, con spese già concordate tra le parti stesse.

Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese di questo giudizio. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio; nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della rte di Cassazione, sezione III civile, in data 19 maggio 2021. Il Pres•919te-- Chiar ' razíosi Nnzí tiMP Fran NIA 2 DEP0454.7 A Ud, 19/05/2021 PU R