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Sentenza — n. 26328/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 26328/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26328/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 22807 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da DONATELLI Rossella (C.F.: DNT RSL 66R71 A662G) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato Mauro Gadaleta (C.F.: GDL MRA 51E31 A662Q) -ricorrente- nei confronti di BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Soc. coop. per azioni (P.I.: 00604840777), in persona del Presi- dente del consiglio di amministrazione, legale rappre- sentante pro tempore, Leonardo Patroni Griffi rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata al con- troricorso, dall'avvocato Francesco Biga (C.F.:

Regesto Legislator

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art. 603 c.p, art. 615 c.p; Sentenza — n. 26328/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ricorre Rossella Donatelli, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Puglia e Basili- cata S.C.p.A.. Ric. n. 22807/2018 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 5 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre in- timate. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c. p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all'esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di secondo grado. Esso si è infatti svolto senza la partecipazione della società debitrice principale (Newcom S.n.c.).

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo limiti dell'aggravio autorizzazione all’esecuzione caso di garanzia bancaria legittimazione per agire in via esecutiva misura cautelare nel diritto di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 603 c.p
Fatti di causa Grazia Cosa, nonché Donatella Tiziana e Rossella Donateli', hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto ad esse notificato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., ai sensi dell'art. 603 c.p.c., quali terze datrici di ipoteca, per un debito della Newcom S.n.c.
art. 615 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 22807 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da DONATELLI Rossella (C.F.: DNT RSL 66R71 A662G) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato Mauro Gadaleta (C.F.: GDL MRA 51E31 A662Q) -ricorrente- nei confronti di BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Soc. coop. per azioni (P.I.: 00604840777), in persona del Presi- dente del consiglio di amministrazione, legale rappre- sentante pro tempore, Leonardo Patroni Griffi rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata al con- troricorso, dall'avvocato Francesco Biga (C.F.:

BGI FNC 66R05 A662Q) -controricorrente- nonché DONATELLI Donatella Tiziana (C.F.: DNT DTL 69E57 A662N) DONATELLI Giorgia (C.F.: DNT GRG 64C54 A6620) DONATELLI Maria Pia (C.F.: DNT MRP 61L49 L049V) -intimate- A7) Ric. n. 22807/2018 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 5 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1192/2017, pubblicata in data 30 agosto 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott.

Anna Maria Soldi, che ha concluso per la dichiara- zione di nullità della sentenza per difetto di integrità del con- traddittorio e, in subordine, il rigetto del ricorso. l'avvocato Mauro Gadaleta, per la ricorrente. Fatti di causa Grazia Cosa, nonché Donatella Tiziana e Rossella Donateli', hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto ad esse notificato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., ai sensi dell'art. 603 c.p.c., quali terze datrici di ipoteca, per un debito della Newcom S.n.c. consacrato in titolo esecutivo giudiziale.

Sono intervenute nel giudizio di primo grado la società debitri- ce, nonché le socie di quest'ultima, Giorgia e Maria Pia Dona- telli, aderendo all'opposizione, che è stata rigettata dal Tribu- nale di Bari. Avverso la sentenza di primo grado, hanno proposto appello Grazia Cosa, nonché Donatella Tiziana, Rossella, Giorgia e Ma- ria Pia Donatelli, nei confronti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.. La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto parzialmente l'opposizione, ricono- scendo il limite della garanzia reale prestata dalle terze datrici di ipoteca nell'importo di C 103.291,38 per sorta capitale, nonché in pari importo per accessori, interessi e spese.

Ricorre Rossella Donatelli, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Puglia e Basili- cata S.C.p.A.. Ric. n. 22807/2018 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 5 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre in- timate. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c. p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all'esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di secondo grado. Esso si è infatti svolto senza la partecipazione della società debitrice principale (Newcom S.n.c.).

Secondo l'indirizzo di questa Corte, «in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso con- tro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la ve- ste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre ef- fetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei con- fronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nulli- tà, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado; il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo la predetta opposi- zione ex art. 615 c.p.c. essere, pertanto, promossa altresì contro di questi, in proprio e per l'eventualità che ritorni o sia ritornato "in bonis", allorché il creditore opposto adduca l'insufficienza dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare, a fronte del più ampio oggetto del proprio credito rispetto ai li- Ric. n. 22807/2018 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 5 miti della pretesa azionabile verso il curatore e, dall'altro lato, il terzo esecutato opponga il carattere pienamente satisfattivo dei pagamenti conseguiti nella predetta sede» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 - 01; conf.:

Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018, Rv. 649547 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 - 01). Nella specie, l'opposizione è stata proposta dalle terze datrici di ipoteca, proprietarie dei beni minacciati di essere assogget- tati ad espropriazione ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., nei confronti della banca creditrice procedente titolare del diritto di garanzia reale. Secondo quanto emerge dalla stessa decisione impugnata, al giudizio di primo grado ha in effetti partecipato anche la socie- tà debitrice, mentre nel giudizio di secondo grado quest'ultima non risulta essere stata evocata.

Il giudizio di secondo grado si è pertanto svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giu- dizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di seconde cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.»;

Ric. n. 22807/2018 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 5 conf.: Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di secondo grado (il che esime dall'illustrare il contenuto dei motivi posti a base del ricorso).

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di le- gittimità. per questi motivi La Corte: - cassa la sentenza impugnata, con rimessione alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza