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Ordinanza — n. 26323/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Inps appeal, ruling prescription starts when contribution is due, not when tax return is filed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26323/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the Inps appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the five-year prescription period for unpaid contributions began on June 16, 2010. The appellant argued that the prescription should start from the tax return filing date, but the court rejected this, noting the declaration is merely an expression of knowledge and not a prerequisite for the credit. Consequently, the court ruled that the debt was already extinguished by the time the payment request arrived in 2015.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; L. 8 agosto 1995 n. 335, art. 2, commi 26-31: In social security matters, the prescription of contributions due to the separate management runs from the date the contribution is due, not from the date the tax return is filed, as the latter is not a prerequisite for the credit.

Parole chiave

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social security prescription separate management contributions tax return filing date expression of knowledge five-year limitation period calcolo del periodo di contribuzione decorrenza del diritto alla rendita retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Considerato che: 1.Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente solleva la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art.
L. 8 agosto 1995 n. 335, art. 2, commi 26-31
44 del 18/3/2019 che, in accoglimento del gravame di Luciano Baldelli, avvocato iscritto d'ufficio alla Gestione Separata Inps di cui all'art. 2, co.
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
335 (in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.)".
art. 380bis c.p
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerate ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., in vista della quale il resistente ha depositato memoria.
art. 2935 c.c
Considerato che: 1.Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente solleva la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art.
art. 360 bis c.p
1.1 Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., L, n. 27950 del 31/10/2018
Cass., L, n. 4329 del 14/2/2019
27950 del 31/10/2018, Cass., L, n. 4329 del 14/2/2019).
Cass., L, n. 6677 del 2019
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16122-2019 proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, CARLAD'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSEANTONINO SGROI ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura dell'Istituto Pec. -10tPC)SU iII,rrT. $q @coSL00.rT . irus . o - ricorrente - contro BALDELLI LUCIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANA VESCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima Pec: hi@avvo - controri corrente - avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MOSCARINI; Ritenuto che: 1.L'Inps ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 44 del 18/3/2019 che, in accoglimento del gravame di Luciano Baldelli, avvocato iscritto d'ufficio alla Gestione Separata Inps di cui all'art. 2, co. 26 I. n. 335/1995, ha dichiarato prescritta la pretesa dell'Ente di ottenere il pagamento dei contributi dovuti per i redditi del 2009.Per quanto ancora qui di interesse la Corte d'Appello ha ritenuto che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorra dal momento in cui la contribuzione asseritamente omessa é dovuta, ossia dalla data di scadenza dei termini per il suo versamento e non anche dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione dei redditi, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Conseguentemente la Corte territoriale ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione quinquennale dei suddetti contributi dovesse essere individuata nella data del 16 giugno 2010 e che, pertanto, il credito dell'Inps era già estinto al momento in cui, in data 30 giugno 2015, il ricorrente aveva ricevuto la richiesta di pagamento da parte dell'Ente stesso. Al ricorso dell'Inps, affidato ad un unico motivo, ha resistito l'avvocato Baldelli con controricorso.

2. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerate ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., in vista della quale il resistente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente solleva la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2, commi 26-31 L. 8 agosto 1995 n. 335 (in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.)". L'Istituto ricorrente afferma che, essendo incontestato lo svolgimento da parte del Baldelli dell'attività di avvocato, la sua mancata iscrizione alla cassa per mancato raggiungimento del volume minimo d'affari previsto per l'obbligatorietà dell'iscrizione, ed essendo altresì incontestata la mancata richiesta di iscrizione alla gestione separata, ciò posto esso Inps aveva provveduto d'ufficio alla iscrizione del Baldelli alla Gestione Separata avendo appreso, dalla lettura della dichiarazione dei redditi presentata in data 1 settembre 2010, dell'esistenza di redditi maturati nell'anno 2009.

Nel termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla suddetta data, aveva richiesto al Baldelli il pagamento della contribuzione previdenziale per l'anno 2009 non potendo prima di quella data, avere alcuna contezza dell'importo dovuto, trattandosi di importo variabile in ragione dell'entità del reddito. 1.1 Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in senso conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui la contribuzione asseritamente omessa é dovuta, ossia dalla data di scadenza dei termini per ìl suo versamento e non anche dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione dei redditi, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass., L, n. 27950 del 31/10/2018, Cass., L, n. 4329 del 14/2/2019).

Né può attribuirsi alcun rilievo all'ordinanza di questa Corte, richiamata dall'istituto ricorrente, n. 6677 del 2019, che stabilisce la decorrenza della prescrizione dalla omessa compilazione, da parte del legale, della dichiarazione dei redditi, per l'assoluta diversità dei presupposti. In quella fattispecie, infatti, a differenza del caso qui in esame, la decorrenza della prescrizione é collegata ad un comportamento doloso del contribuente, volontariamente finalizzato a non compilare il quadro reddituale per sottrarsi all'obbligo di pagamento del contributo.

Nella fattispecie in esame il giudice di primo grado aveva espressamente affermato non potersi rilevare, nell'omessa compilazione del quadro RR, un comportamento doloso volto ad occultare un debito contributivo la cui esistenza ben poteva all'epoca non apparire verosimile e tale statuizione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell' Inps nel corso del processo di appello, di guisa che su tale aspetto si è formato il giudicato e non costituisce più tema controvertibile. Decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, correttamente il giudice d'appello ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata per l'anno 2009 dovesse individuarsi nel 16/6/2010, di guisa che, essendo la richiesta di pagamento pervenuta in data 30/6/2015, essa era inevitabilmente prescritta.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Co