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Ordinanza — n. 26308/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic fine payment order regarding semi-annual penalty calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26308/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Claudio Defilippi's appeal against a payment order issued by Spezia Risorse S.p.a. regarding traffic violations. The appellant argued the concessionaire lacked authority and questioned the calculation of the semi-annual penalty, while the defendant maintained the fine was legally due. The court ruled that the semi-annual increase constitutes an additional penalty arising from the main sanction's exigibility, validating the payment order's amount.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) ed e); artt. 19 e 24; artt. 101 e 115 c.p.c.: The semi-annual penalty for traffic violations is a distinct additional sanction triggered by the exigibility of the main fine, justifying its inclusion in the payment order.

Parole chiave

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traffic violation penalties semi-annual increase payment order validity concessionaire authority administrative sanctions azione creditoria fatture impagate multe non pagate

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) ed e)
546 del 1992, art. 18, comma 2, lett.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 101
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 115
Legge n. 689 del 1981, art. 27
7-05-202' -7 Ad avviso del ricorrente, tale maggiorazione non sarebbe invece dovuta, in quanto l'art. 27 della legge n.
Legge n. 689 del 1981, art. 206
689/1981 richiamato dall'art. 206 C.d.S.
Codice della strada, art. 206
689/1981 richiamato dall'art. 206 C.d.S.
C.P.C., art. 360
Il primo motivo è così rubricato: «Violazione ex art. 360 n.
C.P.C., art. 13, comma 1-quater
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116
Si fa al riguardo riferimento a Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116, secondo cui in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art.
Cass., ord., 20/10/2016, n. 21259
Cass., ord., 1°/02/2016, n. 1884
Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315
13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.
Cass., 13 maggio 2014, n. 10306
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18053-2019 proposto da: Avv. DEFILIPPI CLAUDIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - nonché contro SPEZIA RISORSE SPA, COMUNE Dì LA SPEZIA;- intimati - avverso la sentenza n. 99/2019 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, 2021 depositata il 11/02/2019; 1335 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/05/2021 dal Consigliere Dott. Ar\JONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 Claudio Defilippi propose, dinanzi al Giudice di pace di La Spezia, opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. prot. 1148/2442 del 14 gennaio 2013, emessa da Spezia Risorse S.p.a. per l'importo di euro 502,57, relativa a verbali di infrazione del Codice della strada, lamentando l'inesistenza della notifica, il vizio di motiv3zione, la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'inutilizzabilità dell'ingiunzione fiscale per la riscossione di sanzioni amministrative, la carenza di potere del concessionario e l'illegittimità della maggiorazione semestrale e chiedendo «nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità e/o comunque [l'inefficacia] dell'ingiunzione di pagamento de qua per i motivi suesposti; nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità e/o comunque [l'inefficacia] dell'ingiunzione di pagamento de qua, relativamente alla sanzione ex art. 27 I. 689/81; con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge».

Si costituì Spezia Risorse S.p.a. che chiese il rigetto dell'opposizione e la chiamata, in causa dell'ente creditore /Comune di La Spezia, che si costituì e chiese, a sua volta, il rigetto della domanda. Il Giudice adito, con sentenza n. 420/2013, pubblicata il 23 settembre 2013, rigettò la domanda avanzata con l'opposizione. Avverso tale decisione il Defilippi propose appello, cui resistettero entrambi gli appellati. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 99/2019, pubblicata in data 11 febbraio 2019, rigettò il gravame e condannò l'appellante alle spese di quel grado del giudizio.

Avverso la sentenza del Tribunale Claudio Defilippi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Ric. 2019 n.18053 sez. S3 - ud. 7-05-202: -2 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è così rubricato: «Violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazioóe del diposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett.

d) ed e) e artt. 19 e 24, nonché degli artt. 101 e 115 cpc - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n.

5) c.p.c. quanto ala motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della carenza di potere del concessionario». Con tale mezzo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardivamente proposte le doglianze relative alla carenza di potere, del concessionario per incompetenza e alla decadenza della ingiunzione di pagamento, per essere state introdotte soltanto con la comparsa conclusionale di secondo grado/sul rilievo che trattavasi di motivi ulteriori di invalidità dell'atto opposto la cui deduzione integrava domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petencii.

Ad avviso del ricorrente si isatterebbe, invece, di eccezioni o mere difese, sempre deducibili e rilvabili anche d'ufficio. 1.1. Il motivo è infondato, in quanto, essendo stato introdotto in primo grado un rimedio impugnatorio, non era possibile già nel prosieguo del primo grado introdurre nuovi motivi a sostegno dell'opposizione e a maggior ragione ciò non era più possibile con la comparsa conclusionale in appello, come correttamente affermato dal Tribunale Questa Corte ha peraltro ha già avuto occasione di precisare che l'opposizione all'ingiunzione ,fiscale integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittirr ità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale l'opponente assume la veste di attore.

Ne consegue che il mutamento, in grado di appello, della ragione addotta a sostegno dell'indicata illegittimità configura non un'eccezione nuova - proponibile ai sensi dell'art. 345, secondo Ric. 2019 n.18053 sez. 53 - ud. 7-05-202: -3 comma, c.p.c. - bensì una modificazione della causa petendi e, quindi, dell'originaria domanda, soggetta alla preclusione di cui al comma 1 del citato art. 345. (Cass., ord., 4/12/2018 n. 31256, relativa proprio ad una fattispecie inerente alla riscossione di una sanzione amministrativa irrogata per la violazione del codice della strada), né quelle dedotte nella compa .sa conclusionale in appello possono qualificarsi, diversamente da guanto sostenuto dal ricorrente, quali mere difese, sicché avrebbero dovuto, comunque, essere tempestivamente e ritualmente sollevate. 1.2.

Va pure rilevato che la sentenza è motivata e che i vizi motivazionali indicati in rubr4:a, oltre a non essere sussistenti nella specie, neppure risultano indicati nell'illustrazione del mezzo.

2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazioike degli artt. 26 dpr 602/1973 ... 60 del DPR 600/73 e 149 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n.

5) c.p.c. quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto delk? nullità - inesistenza della notifica», il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la legittimità della notifica a mezzo posta, pur in. assenza della compilazione della relata di notifica, trascurando, ad avviso del Defilippi, di tener conto del combinato disposto degli artt. ,26 e 60 del d.P.R. 600/73. 2.1. Il motivo è inammis:sibile in quanto non si correla con la motivazione specificamente eil,unciata sul punto dal Tribunale, che ha pure richiamato espressamente al riguardo pertinenti precedenti giurisprudenziali (v. sentenza impugnata p. 2-3).

Inoltre, l'illustrazione del motivo si articola anche con considerazioni che suppongono la conoscenza del tenore della notificazione in questione che _non viene testualmente riportata né del relativo atto sono fornite le infficazioni specifiche ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.. Ric. 2019 n.18053 sez. 53 - ud. 7-05-202: -4 2.2. In relazione ai vizi mctivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all'esame, va ribadito, iirche in questa sede, quanto già rilevato al § 1.2..

3. Con il terzo motivo, rubí(cato «Violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), l'art. 3 c. .3,, d.lgs. n. 241/1990 sulla "Motivazione del provvedimento", quale rubrica aggiunta dall'art. 21, I. 11 febbraio 2005, n.

15. Omesso esame c, rca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione era le parti ex art. 360 comma 1 n.

5) c.p.c., quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della motivazione per relationem della ingiunzione di pagamento» (ccp,ì testualmente), il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che la motivazione per relationem sia da ritenersi valida e sufficiente, contenendo l'ingiunzione quantomeno gli e.stremi dei verbali che sarebbero stati notificati, dei quali il ricorrente deduce, invece, di averne contestato la notificazione, e sostiene che gli estremi dei verbali non contenenti neppure la violazione contestata né il luogo e il tempo della stessa, ancorché fossero stati richiamati, non avrebbero permesso di integrare la motivazione richiesta all'atto amministrativo, non essendo stati né allegati o riprodotti; assume ; infine, che «l'adeguata motivazione dell'atto impositivo deve esserci intesa in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuelte che deve essere posto in condizione tale da esercitare pienamente proprio diritto di difesa». 3.1.

Il motivo è inammissLile. Ed invero le censure proposte sono del tutto generiche in quanto non viene riportato quando e i quali esatti termini la prospettazione di quanto dedotto in ricorso sia stata fatta valere nel giudizio di merito e tanto in violazione dell'art. i6, n. 6, c.p.c.. A quanto precede va aggiunto che il ricorrente neppure ha criticato le specifiche argomentazioni :1.volte dal Tribunale, in particolare con Ric. 2019 n.18053 sez. S3 - ud. 7-05-2023 -5 riferimento all'avvenuta notificazione dei verbali al contravventore, come accertato dal primo Giudice con statuizione non specificamente contestata dall'appellante, e con riferimento alla ritenuta insussistenza entenza appellata, dovendosi presumere I Ldel vizio di motivazione della s la conoscenza in capo al ricorrente dei verbali presupposti richiamati nell'atto impugnato, stante l'avvenuta notificazione degli stessi e considerato che, anche a prescindere dalla previa notifica, la menzione degli estremi dei verbali consentiva al Defilippi l'esercizio del diritto all'accesso degli stessi (v. sentenza impugnata gp. 3 e 4). 3.2.

In relazione ai vizi motivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all'esame, va ribadito, anche in questa sede, quanto già rilevato al § 1.2..

4. Il quarto motivo è così, rubricato« Violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 2 e 3 r. d. 639/1910, 27, I. n. 689/1981 richiamato dall'art. 206 C.d.S. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n.

5) c.p.c., quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della validità del procedimento di cui al RD 6391910». Con il mezzo all'esame il ricorrente censura l'affermazione del Giudice del merito secondo cui anche i Comuni possono avvalersi della riscossione di cui all'ingiunzione fiscale anche per il tramite di agenti di riscossione. Ad avviso del Defilippi, invece, le società locali di accertamento e riscossione delle entrate, anche nel caso rispecchino il modello speciale previsto dall'art. 52 comma 5 lett.

b) del d.lgs. n. 446/1997 non sarebbero legeimate a procedere alla riscossione dei proventi derivanti da violazion del C.d.S. mediante ingiunzione di cui al r.d. n. 639 del 1910. 4.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente neppure si cura di mettere in discussione il pertinente precedente di legittimità richiEmato dal Tribunale. Ric. 2019 n.18053 sez. S3 - ud. 7-05-2023 -6 Comunque, l'affermazione :,e1 Tribunale che viene in questa sede contestata e secondo cui ben può il concessionario per la riscossione di emettere l'ingiunzione di cui a r.d. n. 639 del 1910 è del tutto corretta al luce del consolidato orie.' tamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide e al quale v i data continuità in questa sede, secondo cui ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al r.C1. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessior, vi iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.

Igs. n. 44 del 1997, essende tale affidamento consentito dall'art. 4, comma 2 sexies, del d.l. n. 219 del 2002, del quale non è intervenuta l'abrogazione - pure inizialmerve disposta dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 70 del 2011, conv. con mod. nella I. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioli cui essa era subordinata (Cass., ord., 28/09/2017, n. 22710; v., in •--:enso conforme, Cass. 21/03/2019, n. 8039 e Cass., ord., 20/02/202q, n. 4501). 4.2. In relazione ai vizi motivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all'esame, va ribadito, ahche in questa sede, quanto già rilevato al § 1.2..

5. Con il quinto motivo si deduce «Violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione d(1....] [W] art[...]. 27 legge n. 689/1981. Omesso esame circa un fatto c'e:isivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n.

5) c.p.c., quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della maggiorazione del di[e]ci per cento semestrale». Il ricorrente censura l'affermazione del Tribunale secondo cui la maggiorazione del dieci per cento semestrale è legittima quale sanzione aggiuntiva da ritardo„ senza null'altro affermare in relazione alle doglianze sollevate al riguardo. Ric. 2019 n.18053 sez. S3 - ud. 7-05-202' -7 Ad avviso del ricorrente, tale maggiorazione non sarebbe invece dovuta, in quanto l'art. 27 della legge n. 689 del 1981 riguarderebbe il caso in cui sia stata omessa un'ordinanza o una sentenza «di cui non vi è prova o notizia». 5.1.

Il motivo è infondato. Ed infatti il richiamo all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 operato dall'art. 206 del C.d.S. è integrale; pertanto, la tesi del ricorrente non può essere in alcun modo condivisa, evidenziandosi che, pur non rinvenendosi precedenti specifici sul punto, l'affermazione del Tribunale trova implicita conferma nella giurisprudenza richiamata da quello stesso Giudice ed in quella successiva, che si è espressa in senso conforme, pur se taluni arresti si riferiscono a cartella di pagamento, in quanto i principi ivi affermati ben possono essere applicati al caso di specie.

Si fa al riguardo riferimento a Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116, secondo cui in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principalef sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v. anche Cass.20/10/2016, n. 21259, alla cuii esaustiva motivazione si rinvia, e Cass. 1°/02/2016, n. 1884). 5.2.

In relazione ai vizi motivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all'esame, va ribadito, anche in questa sede, quanto già rilevato al § 1.2..

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

7. Non vi è luogo a prcvvedere per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. Ric. 2019 n.18053 sez. 53 - ud. 7-05-2021 -8 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo xAr smgAmt:An unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del com