Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove timely appeal filing against a water service judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly found the appeal filed out of time. The appellant, Talete S.p.a., argued that the first-instance judgment was merely a draft and that the actual publication date was later, thereby validating the timely filing. However, the Court noted conflicting dates in the records, the absence of the original judgment in the file, and the lack of clarification from either party regarding the specific publication date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 326 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline, and the burden of proving timely filing rests on the appellant, who must provide clear and consistent evidence of the judgment's actual publication date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14279-2019 proposto da: TALETE SPA, in persona del legale. -appresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA. VIA LIVIO ANDRONICO, 25, presso lo studio dell'avvocato C USEPPE DI PIETRO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contr..1 REGIONE LAZIO, in persona c ,-1 presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONBNA, 27, presso gli uf . ;:i dell'avvocatura dell'ente, rappresentata e difesa dall'avvoca : ) ROSA MARIA PRIVITERA; 2021 - controricorrente - - 1334 nonché c ntro AGOSTINI PIETRO, GUARINI BERN, RDO, CORTONESI EMILIANO; - intimati - avverso la sentenza n. 1470/2018 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 2/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/05/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA TALETE S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1479/2018, pubblicata il 2 novembre 2018, che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo, che l'aveva condannata al risarcimento del danni patiti, a causa di disservizi nella somministrazione idrica, da iPietro Agostini, Bernardo Guarini ed Emiliano Cortonesi (attori in primo grado) e aveva rigettato la domanda di manleva proposta dalla predetta società (convenuta, in primo grado) nei confronti della Regione Lazio (chiamata in causa, in primo grado).
La Regione Lazio ha resistito con controricorso. Gli intimati non hanno svo.1:o attività difensiva in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione degli artt. 115, 133 c.p.c., 2719 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza impugnate in questa sede laddove il Tribunale ha ritenuto che, conformemente a quanto addotto dagli appellati Agostini, Guarini e Cortonesi, l'appello era inammissibile, risultando la sentenza di primo grado pubblicata il 1S luglio 2016 ed essendo stato l'appello proposto il 17 marzo successivo, quindi, oltre la scadenza (18 febbraio 2017) del termine lungo di cui all'art. 326 c.p.c..
Sostiene la ricorrente che gli appellati Agostini, Guarini e Cortonesi non avevano eccepito nella comparsa di risposta la tardività dell'appello e che, comunque, in relazione a «tale eccezione» la stessa TALETE S.p.a. aveva rappresentato e documentato che in data 18 luglio 2016 Ric. 2019 n.14279 sez. 53 - ud. 7-05-2023 -2 era stata semplicemente depositata la minuta della sentenza di primo grado e non già "la senterE:a definitiva", evidenziando che dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio del Giudice di pace risultava che la sentenza 1364/2016 era stata pubblicata il 27 settembre 2016, sicché l'appello era stato tempestivarriente proposto.
2. Con il secondo motivo, ..ubricato «Violazione dell'art. 101 c.p.c., violazione del diritto di difesa - omesso contraddittorio e termini a difesa su di una questione non sollevata formalmente dalle parti e rilevata d'ufficio», la ricorrente deduce che, non essendo stata sollevata alcuna formale eccezione in merito alla tardività dell'appello da parte degli appellati Agostini, Guarini e Cortonesi e Regione Lazio, il Tribunale avrebbe rilevato d'ufficio la questione senza concedere alle parti alcun termine per poter prendere posizione sul punto, con conseguente violazione del SU) diritto di difesa.
3. Con il terzo motivo, ru9ricato «Violazione degli artt. 115, 116, 133 c.p.c., art. 2719 c. c., art. 2712 e art. 23 c. 2, e 23 quarter D.Igs. 7.03.2005 n. 82 (C.a.d.) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», la ricorrente sostiene che:
1) tutti i predetti appellati, in sede di costituzione in secondo grado, non avrebbero proposto eccezione di tardività del gravame;
2) i medesimi non avrebbero mai contestato, nelle successive difese, la corrispondenza all'originale della «copia fotografica» della certificazion€ relativa alla data di pubblicazione della sentenza risultante da un sito internet;
3) gli stessi non avrebbero mai contestato il fatto allegato dalla TALETE S.p.a., e cioè che «i/ procedimento di pubblicazione., con l'inserimento dell'atto oggetto del deposito nell'elenco cronologico esistente presso la suddetta cancelleria e con assegnazione del numero identificativo, si sia completato solo in data 27.09.2016». Tutto ciò comporterebbe, ad avviso della ricorrente, che quel fatto dovrebbe ritenersi ormai definitivamente provato ai sensi dell'art. 2719 c.c.. Ric. 2019 n.14279 sez. S3 - ud. 7-05-20r -3 4. Con il quarto motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», la ricorrente lamenta che quanto rappresentato nei precedenti motivi avrebbe «impedito al Tribunale di Viterbo di valutare in concreta la rilevanza di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale è il mancato inserimento dell'atto oggetto di deposito nell'elenco cronologico delle sentenze esistente presso la suddetta cancelleria, con assegnazione del numero identificativo, non alla data del 18.07.2016 ma, invece, l'inserimento di quell'atto solo alla data del 27.09.2016.
Fatto certamente decisivo per II giudizio, in quanto da esso dipende l'individuazione del momento in cui è avvenuta la pubblicazione e dal quale perciò inizia a decorrere il termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado».
5. Il ricorso, articolato nei motivi sopra riportati, è in toto inammissibile, per difetto di autosufficienza, in quanto non è stata riportata, alla lettera, in tale atto, la parte della sentenza relativa alla data del deposito della stessa e alla data del deposito della minuta, date che, secondo la tesi della società ricorrente, sarebbero difformi e tale questione risulta sottesa e permea, in sostanza, ogni motivo del ricorso. A quanto precede va pure aggiunto che nel fascicolo di secondo grado è indicata come depultata, anche con timbro e firma del cancelliere, la sentenza di primo grado ma tale sentenza non si rinviene in atti, precisandosi che risultano depositati presso la cancelleria di questa Corte i fascicoli di primo e secondo grado genericamente indicati (senza, cioè, l'indicazione specifica degli atti negli stessi contenuti al momento del deposito presso quest'Ufficio) e che la certificazione di cancelleria - già depositata ,n allegato alle memorie di replica in secondo grado - risulta depc tata anche presso quest'ufficio ma fa Ric. 2019 n.14279 sez. 53 - ud. 7-05-2021 -4 riferimento solo alla data di cieposito senza alcuna distinzione tra il deposito della sentenza e della minuta.
Infine, mentre nel ricorso (9, p.
6) la sentenza di primo grado viene indicata dal ricorrente come éivente n. 1346/2016, nella sentenza di secondo grado il numero della sentenza non viene specificato tranne nella parte in cui sono riportate le conclusioni della stessa TALETE S.p.a. ed ivi la sentenza impugnata viene indicata con il differente numero 1365/2016 (v. sentenza impugnata in questa sede, p.
1) e al riguardo nulla ha dedotto la ricorrente in questa sede. Né la controricorrente ha contribuito in alcun modo a fare chiarezza nel caso all'esame, avendo la stessa indicato (v. controricorso p. 8 e 9) date di pubblicazione della 9.ritenza di primo grado (18 novembre 2014) e di proposizione delltappello (25 novembre 2015) del tutto diverse da quelle indicate nela sentenza del Tribunale e da quelle indicate dalla ricorrente.
6. In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Le spese del giudizio di cqssazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stesso svolto attività difensiva in questa sede.
8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammis3ibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, Ric. 2019 n.14279 sez. 53 - ud. 7-05-202: -5 in favore della controricorrente, in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell;ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così decis