Cassation court dismisses appeal claiming execution court must consider all prior documents automatically.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal by Santarelli and Fabbri against Artigiancoop regarding an execution opposition. The appellants argued that documents produced in the summary execution phase must automatically be considered by the merits judge. The court rejected this, stating that the omission of examining specific evidence does not constitute a violation unless the judge explicitly declared they would not apply the rule or judged based on evidence not proposed by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The omission of examining specific evidence does not constitute a violation of law unless the judge explicitly declared they would not apply the rule or judged based on evidence not proposed by the parties.
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uente Rep. SENTENZA C:x\-‘2Ce sul ricorso iscritto al numero 12811 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da SANTARELLI Giuseppe (C.F.: SNT GPP 51B28 I888W) FABBRI Caterina (C.F.: FBB CRN 63S69 H913A) rappresentati e difesi dall'avvocato Pilerio Spadafora (C.F.: SPD PLR 44P08 D986C) -ricorrenti- nei confronti di ARTIGIANCOOP a r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore MAROZZI Nazzareno (C.F.: non indicato) BRANCACCIO Lucia (C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 2133/2018, pubblicata in data 4 aprile 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in Lo 2~1 data 24 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Anna Maria Soldi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per il parziale accoglimento ed il parziale assorbimento del se- condo motivo. Fatti di causa Nel corso del processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso dalla Artigiancoop a r.l. nei confronti di Nazza- reno Marozzi e Lucia Brancaccio, i terzi Giuseppe Santarelli e Caterina Fabbri hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c.. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Viterbo. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono il Santarelli e la Fabbri, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., avendo il relatore formulato proposta di definizione dello stes- so con dichiarazione di inammissibilità e/o di manifesta infon- datezza. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..
La corte ha, peraltro, disposto, con ordinanza interlocutoria n. 20278 del 25 luglio 2019, la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in modalità cd. cameralizzata, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616 e 619, 126 c.p.c. e 186 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.». I ricorrenti fanno presente che le opposizioni di cui agli artt.615, 617 e 619 c.p.c., pur avendo struttura bifasica, restano comunque giudizi unitari; da tale considerazione, discende- rebbe, secondo il loro assunto, che i documenti prodotti nella fase sommaria svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione de- vono ritenersi di per sé acquisiti agli atti del giudizio stesso e, di conseguenza, dovrebbero essere sempre presi in considera- zione dal giudice del merito dell'opposizione, eventualmente previa loro acquisizione di ufficio.
Il motivo è inammissibile. Esso, per un verso, non coglie adeguatamente la effettiva ra- tio decidendi della sentenza impugnata, mentre, per altro ver- so, è comunque infondato (quanto meno sulla base di una parziale correzione della motivazione della stessa sentenza). 1.1 Va premesso che - diversamente da quanto affermano i ricorrenti - la corte di appello non ha affatto negato l'unitarietà dei giudizi di opposizione esecutiva, ma ha affer- mato che, in virtù della struttura bifasica degli stessi, i fasci- coli di parte (con le relative produzioni documentali, ivi incluse quelle avvenute nel corso della fase sommaria) vanno comun- que depositati agli atti del giudizio di merito, quanto meno al momento dell'assegnazione della causa in decisione e, in caso di loro mancato inserimento nel fascicolo di ufficio, anche se per causa non imputabile alla parte ma derivante da un errore della cancelleria, vanno nuovamente prodotti nel giudizio di appello, affinché se ne possa eventualmente tener conto ai fini del gravame, mentre, nella specie, i predetti documenti, ne- cessari ai fini della dimostrazione dei diritti fatti valere dagli opponenti, non erano stati da questi inseriti nel fascicolo di parte depositato all'atto dell'assegnazione della causa in deci- sione in primo grado, né erano stati prodotti in appello. 1.2 Nella decisione impugnata, in altri termini, non viene ne- gato (neanche implicitamente) che i documenti eventualmente già esibiti e/o prodotti nel corso della fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione debbano ri- tenersi già acquisiti al processo quali produzioni documentali di parte, né, di conseguenza, che con riguardo agli stessi non sia necessaria una nuova attività di produzione soggetta alle modalità ed ai termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c., nel corso del giudizio di merito a cognizione piena.
Si afferma esclusivamente che ad essi, quali documenti pro- dotti dalle parti, che rientrano dunque nei rispettivi fascicoli processuali (e non entrano invece direttamente a far parte del fascicolo di ufficio in quanto tale), è applicabile l'ordinario re- gime processuale valido per il ritiro ed il deposito del fascicolo di parte e per tutte le produzioni documentali in esso contenu- te. 1.3 Orbene, l'indirizzo di questa Corte, in proposito (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10598 del 02/08/2001, Rv. 548728 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16161 del 21/12/2001, Rv. 551311 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 21938 del 12/10/2006, Rv. 594884 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/03/2006, Rv. 588108 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18237 del 03/07/2008, Rv. 604863 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10227 del 04/05/2009, Rv. 607778 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26030 del 10/12/2014, Rv. 633803 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10741 del 25/05/2015, Rv. 635578 - 01), può essere così sintetizzato: - il fascicolo di parte (con i relativi documenti) va deposi- tato dalla parte stessa, affinché il giudice possa prende- re in considerazione i documenti ivi inseriti, al momento della decisione (più precisamente: al più tardi al mo- mento del deposito della comparsa conclusionale, se- condo l'espressa previsione dell'art. 169 c.p.c.), presu- mendosi, nel caso in cui detto fascicolo non sia deposi- tato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti non inclusi (o di tutti quelli prodotti, in caso di mancato de- posito dell'intero fascicolo); - la suddetta presunzione di rinunzia non opera quando la mancanza di alcuni documenti o dell'intero fascicolo di parte non sia riconducibile ad una condotta volontaria della parte, ma al suo smarrimento ovvero ad un errore della Cancelleria o, comunque, ad una circostanza non imputabile alla parte stessa; in tale ultima ipotesi, il giudice è tenuto a disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o comunque dell'acquisizione dei documenti già rego- larmente prodotti ma mancanti in atti, e l'omissione può costituire motivo di gravame avverso la decisione even- tualmente assunta senza la considerazione dei docu- menti smarriti o, comunque, assenti dal fascicolo per causa non imputabile alla parte; - sarà quindi possibile impugnare la decisione di primo grado per la mancata considerazione dei documenti in questione (in conseguenza della mancata adozione degli indicati provvedimenti di ricostruzione/riacquisizione di quelli mancanti); in tal caso, peraltro, in sede di grava- me la parte ha pur sempre l'onere di produrre nuova- mente quei documenti - se comunque assenti dal fasci- colo di primo grado - affinché possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di appello, che de- ve in ogni caso decidere la causa nel merito.
Nell'ottica appena precisata, la effettiva ratto decidendi alla base della sentenza impugnata, come più sopra ricostruita, deve ritenersi conforme agli indirizzi di questa Corte, che il ri- corso non contiene argomenti sufficienti a far rimeditare. In realtà, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non colgono adeguatamente la segnalata distinzione tra la possibi- lità di ritenere già avvenuta la produzione documentale effet- tuata nella fase sommaria dell'opposizione che si svolge da- vanti al giudice dell'esecuzione (ciò che esonera semplicemen- te la parte dall'effettuare nuovamente la suddetta produzione nel giudizio di merito a cognizione piena nei modi e termini ordinari, cioè quelli previsti dall'artt. 183 c.p.c.) e l'applicabilità del regime processuale relativo al fascicolo di parte per tutte le produzioni documentali di parte, indipenden- temente dalla fase in cui siano avvenute. 1.4 È opportuno sottolineare, in proposito, che non è confe- rente il richiamo all'indirizzo di questa Corte (Cass., Sez.
L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014, Rv. 631190 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7610 del 21/04/2004, Rv. 572994 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1919 del 25/01/2017, Rv. 642739 - 01; si veda peraltro anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10566 del 09/05/2007, Rv. 597792 - 01, per alcune opportune precisa- zioni, nell'ottica della distinzione appena esposta) secondo il quale, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (che ha per oggetto la valutazione di conformità di un segmento del pro- cesso esecutivo alle norme che lo regolano), il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione.
Si tratta infatti di un indirizzo che, nei precedenti richiamati, risulta affermato specificamente in relazione al giudizio di op- posizione agli atti esecutivi, mentre il presente giudizio non costituisce una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 61.7 c.p.c., ma una opposizione di terzo all'esecuzione, ai sen- si dell'art. 619 c.p.c., il cui oggetto è l'accertamento della tito- larità, da parte di un terzo estraneo a detto processo, di un di- ritto incompatibile con quelli assoggettati ad espropriazione ed opponibile alle parti dello stesso processo esecutivo, non la di- retta verifica del regolare svolgimento del processo esecutivo (in ragione della quale, al più, si potrebbe eventualmente tut- tora giustificare il diretto accesso del giudice dell'opposizione al fascicolo dell'esecuzione, e ciò sebbene le riforme del 2005/2006 anche per tale giudizio abbiano previsto una strut- tura bifasica, così accentuando l'autonomia strutturale della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ed abbiano anzi sottratto a quest'ultimo, nella maggioranza dei casi, la trattazione di det- ta fase a cognizione piena; la questione peraltro esula dall'oggetto del presente giudizio e quindi non è possibile af- frontarla in questa sede). 1.5 Inoltre, in base a quanto sin qui osservato, non colgono nel segno neanche le osservazioni (compiutamente esplicitate dai ricorrenti soprattutto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.), in relazione all'obbligo di acquisizione, a cura della Cancelleria, degli atti della fase dell'opposizione svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c..
Va ribadito, in proposito, che tutte le produzioni documentali operate dalle parti, in ogni fase del processo, conservano la loro natura e che i documenti prodotti dalle parti confluiscono nei rispettivi fascicoli, il cui regime è disciplinato dagli artt.166 e 169 c.p.c. nonché 77 disp. att. c.p.c.; anche i documen- ti depositati nella fase sommaria dei giudizi di opposizione esecutiva restano, quindi, nella rispettiva disponibilità delle parti e di conseguenza - come già osservato - devono essere inseriti nei fascicoli di queste al momento della decisione, ai sensi dell'art. 169 c.p.c., affinché il giudice del merito possa prenderli in considerazione.
Sotto questo aspetto, deve senz'altro convenirsi che la dispo- sizione di cui all'art. 186 disp. att. c.p.c. esonera le parti da una nuova attività di produzione dei documenti già depositati al momento dell'opposizione ovvero nel corso della fase som- maria davanti al giudice dell'esecuzione. Deve altresì convenirsi, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, la quale va quindi corretta sul pun- to, che la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. c.p.c. è da ritenersi applicabile anche quando il giudizio di merito sia in- staurato presso il medesimo ufficio giudiziario davanti al quale si è svolta la fase sommaria dell'opposizione, dal momento che non si giustificherebbe, sotto il profilo sistematico, una di- versa soluzione per le due ipotesi e dovendo, anzi, ritenersi che la disposizione in questione sia dettata anche al fine di estendere la suddetta previsione all'ipotesi in cui il giudizio di merito debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudizia- rio diverso da quello presso il quale pende l'esecuzione, come condivisibilmente argomentato dal P.G. nelle sue conclusioni.
Deve poi ulteriormente ribadirsi che, proprio in base a tale di- sposizione, non è necessario che i documenti già prodotti nella fase sommaria siano nuovamente prodotti nel giudizio di me- rito entro i termini per le attività asseverative eventualmente fissati ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.. Al tempo stesso, deve peraltro affermarsi che quei documenti non mutano la loro natura di produzioni documentali di parte, destinate come tali a confluire nel fascicolo di parte di cui all'art. 166 c.p.c. (e non direttamente nel fascicolo di ufficio di cui all'art. 168 c.p.c.).
Di conseguenza, le parti non possono ritenersi esonerate dall'onere di depositare i propri fascicoli, con tutti i documenti prodotti nel corso dell'intero giudizio (in entrambe le fasi di esso), al momento della decisione, perché il giudice possa te- nerne conto ai fini della decisione stessa, con le relative (e già esaminate) conseguenze (tra cui: obbligo del giudice di primo grado di procedere alla ricostruzione del fascicolo solo ove il mancato deposito dello stesso o di alcuni documenti non sia imputabile alle parti; onere della parte, in mancanza, di pro- porre gravame, comunque producendo nuovamente i docu- menti mancanti).
Orbene, proprio l'applicazione dei principi appena sintetizzati ha condotto la corte di appello a rigettare il gravame dei ricor- renti, sulla base di una argomentazione condivisibile in diritto (con le precisazioni sin qui formulate) e, comunque, non ade- guatamente colta e censurata nel ricorso. 1.6 Vanno in definitiva affermati i seguenti principi di diritto: «nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e/o 619 c.p.c., i do- cumenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devo- no senz'altro ritenersi già acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione stessa, ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c., sia che questo debba es- sere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso, sia che debba svolgersi davanti al medesimo ufficio giudiziario presso il quale pende il processo esecutivo; di conseguenza, non è necessario a tal fine che le parti, in relazione a quei do- cumenti, procedano ad una nuova formale attività di produ- zione nel corso della fase a cognizione piena, secondo le mo- dalità e nei termini perentori previsti dall'art. 183 c.p.c., né possono ritenersi sussistenti preclusioni di alcun tipo in rela- zione alla loro esibizione ed al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, affinché il giudice del merito ne tenga conto ai fini della decisione; tali documenti, peraltro (a differenza dei processi verbali delle udienze di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione nel- la fase sommaria), restano produzioni documentali di parte, dunque trovano allocazione nei fascicoli processuali delle parti stesse di cui all'art. 166 c.p.c. (mentre non entrano diretta- mente a fare parte del fascicolo di ufficio di cui all'art. 168 c.p.c., in quanto tale) e seguono il regime di detti fascicoli che, essendo nella disponibilità delle parti stesse, come previ- sto dall'art. 169 c.p.c., vanno depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione (e al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale), doven- dosi presumere, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia de- positato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la par- te abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non in- clusi (o di tutti quelli già prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo, e fatta sempre salva la facoltà dell'altra parte di provvedere al deposito di qualunque documento co- munque già acquisito al processo, anche se prodotto dalla controparte, affinché se ne tenga conto ai fini della decisione); laddove debba ritenersi, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che la mancata inclusione nei fascicoli di parte di alcuni documenti già prodotti - quindi già acquisiti al processo - sia esclusiva conseguenza di un disgui- do e/o di un errore della cancelleria e non sia, invece, imputa- bile alla condotta delle parti stesse, il giudice è tenuto a di- sporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpella- re le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o, comunque, al fine dell'acquisizione dei suddetti documenti, già regolarmente prodotti ma non presenti in atti per cause non imputabili alle parti; l'omissione di tale attività può costi- tuire motivo di gravame avverso la decisione (eventualmente assunta senza considerare i documenti smarriti o, comunque, non presenti nel fascicolo per causa non imputabile alle parti); in tal caso, peraltro, in sede di gravame, la parte appellante ha pur sempre l'onere di produrre nuovamente quei documen- ti - se non presenti nel fascicolo - affinché possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di secondo grado, il quale deve in ogni caso decidere la causa nel merito».
2. Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112, 115 e 232 c.p.c. - omessa pronuncia sulla domanda subordinata di in- tervenuta usucapione del terreno, omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione - in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.». Il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile. Non ricorre alcuna omessa pronuncia sulla domanda subordi- nata di usucapione, che è stata espressamente presa in consi- derazione e rigettata per difetto di prova, il che esclude mani- festamente la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. (violazione sulla cui sussistenza infondatamente insisto- no i ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 c.p.c.).
Per il resto, in virtù di quanto osservato in relazione al primo motivo di ricorso, le censure avanzate con quello in esame si risolvono, in sostanza, nella contestazione della valutazione delle prove insindacabilmente operata dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle sud- dette prove, non nell'indicazione di un fatto storico decisivo e discusso di cui effettivamente la corte di appello abbia omesso l'esame, né nella puntuale indicazione di una effettiva e con- creta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 232 c. p. c..
Per superare le obiezioni formulate con la memoria depositata ai sensi dell'art 380 c.p.c. (le cui argomentazioni presuppon- gono tutte l'affermazione - oggetto del primo motivo di ricor- so e della quale si è già chiarita invece l'infondatezza - per cui i giudici di merito avrebbero dovuto acquisire i documenti da loro prodotti nella fase sommaria ma non allegati al fascicolo di parte al momento dell'assegnazione della causa in decisione in primo grado né nuovamente prodotti in appello), è dunque sufficiente in proposito ribadire i principi consolidati secondo cui:
«l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a di- re che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze proba- torie» (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01; conf.: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); «in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma di- sposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad al- cune piuttosto che ad altre» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 - 01; cfr. altresì Sez.
U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01); «la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in con- siderazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollega- to a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del pote- re discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censu- re in sede di legittimità» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4837 del 01/03/2018, Rv. 648210 - 01).
3. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versame