Sentenza — n. 26115/2021 — snciv · Corte di Cassazione
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Generato dall'IAuente Rep. SENTENZA ek,,011 2-e; sul ricorso iscritto al numero 12681 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da FRASCINO Angelo (C.F.: FRS NGL 66C15 F839N), quale procuratore degli eredi di FRASCINO Angelo (C.F.: FRS NGL 28P23 F907P, deceduto in data 7 aprile 2007), e cioè: - FRASCINO Vincenzo (C.F.: FRS VCN 35H04 F839L, deceduto in data 29 marzo 2015) FRASCINO Pia (C.F.: FRS PIA 37L67 F8393) - FRASCINO Giosafat (C.F.: FRS GFT 72L07 H703V) - FRASCINO Assunta (C.F.: FRS SNT 79L44 H703R) FRASCINO Angelica (C.F.: FRS NLC 66D65 F839L), in proprio e quale procuratrice degli eredi (in rappresen- tazione di FRASCINO Antonio Vincenzo, deceduto il 29 marzo 2015) di FRASCINO Angelo, e cioè: - NOCERA Eleonora (C.F.:
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Generato dall'IAart. 617 c.p, artt. 2912 c.c, art. 2912 c.c, art. 817 c.c, art. 556 c.p; Sentenza — n. 26115/2021 — snciv · Corte di Cassazione: CE n. 73/2009, 513, 543, 555, 567, 586 cpc in relazione all'art. 360 cpc n° 3) e 5)». Secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, i titoli AGEA relativi agli aiuti P.A.C. non possono considerarsi né accessori, né frutti, né pertinenze dei terreni pignorati, quindi certamente non possono ritenersi au- tomaticamente ricompresi, ai sensi dell'art. 2912 c.c., nel pi- gnoramento immobiliare che ha colpito i terreni di Angelo Fra- scino, ma avrebbero eventualmente dovuto essere pignorati in via autonoma, il che non è avvenuto, con la conseguenza che essi non potevano essere messi in vendita e trasferiti unita- mente ai terreni oggetto di espropriazione.
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uente Rep. SENTENZA ek,,011 2-e; sul ricorso iscritto al numero 12681 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da FRASCINO Angelo (C.F.: FRS NGL 66C15 F839N), quale procuratore degli eredi di FRASCINO Angelo (C.F.: FRS NGL 28P23 F907P, deceduto in data 7 aprile 2007), e cioè: - FRASCINO Vincenzo (C.F.: FRS VCN 35H04 F839L, deceduto in data 29 marzo 2015) FRASCINO Pia (C.F.: FRS PIA 37L67 F8393) - FRASCINO Giosafat (C.F.: FRS GFT 72L07 H703V) - FRASCINO Assunta (C.F.: FRS SNT 79L44 H703R) FRASCINO Angelica (C.F.: FRS NLC 66D65 F839L), in proprio e quale procuratrice degli eredi (in rappresen- tazione di FRASCINO Antonio Vincenzo, deceduto il 29 marzo 2015) di FRASCINO Angelo, e cioè: - NOCERA Eleonora (C.F.:
NCR LNR 40R58 F839L) - FRASCINO Giosafat (C.F.: FRS GFT 67109 F839T) - FRASCINO Daniela (C.F.: FRS DNL 70R59 F839T) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Giancarlo Pompilio (C.F.: PMP GCR 69T02 F839H) -ricorrenti- nei confronti di PACENZA Natale (C.F.: PCN NTL 54S27 DOO5Y) Ric. n. 12681/2018 - Sez. 3 - Ud. 24 marzo 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 8 LEPERA Teresa (C.F.: LPR TRS 66E67 H579R) FERRARO Mario (C.F.: FRR MRA 69818 A053L) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato Franco Camodeca (C.F.:
CMD FNC 58A23 DOO5V) -controricorrenti- nonché NOVA FINANZA S.p.A., in persona del legale rappresen- tante pro tempore, e ROSICA Luigi, in proprio e nella qualità di procuratori speciali di AZZURRA IMMOBILIA- RE S.r.l., IMMOBILIARE CENTRO NORD S.r.I., GALZERA- NO Domenico, ARIANNA Pasquale, ARIANNA Giuseppe, ARIANNA Carmine, AMBROSIO Giuseppe, MIRANDA An- drea, MIRANDA Liborio, STRATO Paesano (C.F.: non in- dicati) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 103/2018, pubblicata in data 7 febbraio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Carmelo Sgroi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatti di causa Il Banco di Napoli S.p.A. ha assoggettato ad espropriazione diversi beni immobili (precisamente alcuni terreni, con entro- stanti fabbricati rurali) di proprietà del suo debitore Angelo Frascino, che è deceduto nelle more del processo esecutivo. Alcuni dei beni pignorati sono stati messi in vendita, aggiudi- cati e trasferiti in favore di Mario Ferraro, Teresa Lepera e Na- tale Pacenza, dopo che il giudice dell'esecuzione aveva dispo- sto l'integrazione dell'originaria ordinanza di vendita con la precisazione che il trasferimento dei terreni comprendeva an- che alcuni titoli AGEA relativi ad aiuti comunitari (cd.
P.A.C.). Gli eredi del debitore (indicati in epigrafe) hanno proposto op- posizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avver- so il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione, nella parte relativa ai suddetti titoli AGEA. Ric. n. 12681/2018 - Sez. 3 - Ud. 24 marzo 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 8 L'opposizione è stata in un primo tempo dichiarata inammissi- bile dal Tribunale di Castrovillari, la cui decisione è stata pe- raltro cassata da questa Corte con sentenza n. 24636 del 2 di- cembre 2016. Successivamente, all'esito del giudizio di rinvio, l'opposizione stessa è stata ritenuta ammissibile ma rigettata nel merito dal medesimo tribunale.
Ricorrono gli originari opponenti, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso il Ferraro, il Pacenza e la Lepera. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. La trattazione ha avuto luogo con le modalità della pubblica udienza cd. cameralizzata, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176. I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Ha carattere pregiudiziale ed assorbente il secondo motivo del ricorso, che va pertanto esaminato per primo Con esso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2912 c.c., 43, comma 2 Reg.
CE n. 73/2009, 513, 543, 555, 567, 586 cpc in relazione all'art. 360 cpc n° 3) e 5)». Secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, i titoli AGEA relativi agli aiuti P.A.C. non possono considerarsi né accessori, né frutti, né pertinenze dei terreni pignorati, quindi certamente non possono ritenersi au- tomaticamente ricompresi, ai sensi dell'art. 2912 c.c., nel pi- gnoramento immobiliare che ha colpito i terreni di Angelo Fra- scino, ma avrebbero eventualmente dovuto essere pignorati in via autonoma, il che non è avvenuto, con la conseguenza che essi non potevano essere messi in vendita e trasferiti unita- mente ai terreni oggetto di espropriazione.
Ric. n. 12681/2018 - Sez. 3 - Ud. 24 marzo 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 8 La censura è fondata. I titoli relativi agli aiuti cd. P.A.C. costituiscono un bene di di- scussa qualificazione. Per quanto rileva nella presente sede, risultano peraltro suffi- cienti le sintetiche osservazioni che seguono. In base alla normativa comunitaria in tema di politiche agrico- le e di aiuti agli agricoltori, nonché a quella di diritto interno che la ha recepita, è stato sancito il cd. "disaccoppiamento" tra gli aiuti comunitari e la produzione agricola del singolo im- prenditore.
Agli imprenditori agricoli sono quindi attribuiti dei titoli agli aiuti P.A.C. (non direttamente correlati alla loro produzione, ma) sulla base degli ettari di terreno posseduti. Tali titoli, in Italia, sono oggetto di iscrizione in un apposito registro gestito dall'AGEA. I titoli P.A.C. AGEA danno poi dirit- to al soggetto titolare, annualmente, a ricevere determinate somme dagli enti pagatori (cd. premi). Il cd. premio costituisce un diritto di credito, di cui è peraltro prevista espressamente la impignorabilità. I titoli P.A.C. sono d'altra parte, per conto loro, suscettibili di autonomo trasferimento, insieme alla proprietà dei terreni, ma anche indipendentemente da questa (sia pure con determina- te limitazioni, oggettive e soggettive, e con determinati vinco- li, che non hanno peraltro diretto rilievo nella presente fatti- specie), e anche di affitto (in tal caso solo unitamente alla ter- ra), previa iscrizione degli atti dispositivi nel relativo Registro AGEA.
L'AGEA, quale gestore del Registro, ha anche emanato delle circolari relative alla disciplina degli atti di disposizione dei ti- toli P.A.C., in cui, tra l'altro, risultano delineate le modalità della loro espropriazione: conformemente a quanto già in pas- sato ritenuto nella giurisprudenza di merito, nelle suddette circolari si prevede che il pignoramento dei titoli P.A.C. debba Ric. n. 12681/2018 - Sez. 3 - Ud. 24 marzo 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 8 avvenire nelle forme del pignoramento mobiliare presso il de- bitore e non nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi, in ogni caso con la necessaria iscrizione del vincolo nel Registro AGEA ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Si tratta, in altri termini, di modalità in qualche modo analoghe a quelle relati- ve ai beni mobili registrati ed alle quote sociali. Orbene, benché l'indicata ricostruzione sistematica risulti nel complesso coerente con le disposizioni che regolano la fatti- specie, si deve osservare che in realtà la esatta qualificazione della precisa natura della situazione giuridica soggettiva rap- presentata dai titoli P.A.C. e la stessa individuazione delle cor- rette modalità e delle forme per la relativa espropriazione non hanno decisivo rilievo ai fini della presente controversia.
È infatti decisivo e sufficiente, in proposito, la semplice consi- derazione, che emerge con incontestabile evidenza, che i titoli P.A.C. certamente non rientrano tra i beni che possono rite- nersi compresi nel pignoramento immobiliare ai sensi dell'art.2912 c.c., in quanto non possono essere qualificati né come pertinenze immobiliari ai sensi dell'art. 817 c.c. (non essendo "cose" e, tanto meno, cose "cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento" degli ettari di terreno in funzione dei quali sono riconosciuti), né come frutti della terra né, tan- to meno, come accessori degli immobili pignorati:
è appena il caso di osservare, in proposito, che, per quanto gli accessori non abbiano una precisa definizione normativa, secondo la te- si prevalente (e preferibile), la differenza specifica tra essi e le pertinenze è rappresentata dalla circostanza che queste ultime possono essere oggetto di separati atti o rapporti giuridici, godendo di propria autonomia concettuale mentre, al contra- rio, gli accessori non possono essere separati dalla cosa prin- cipale. Poiché i titoli P.A.C., per espressa precisione normati- va, possono essere alienati a anche "senza terra", va escluso Ric. n. 12681/2018 - Sez. 3 - Ud. 24 marzo 2021 - Sentenza - Pagina 5 di 8 in radice che possano ritenersi accessori degli ettari di terreno in funzione dei quali sono riconosciuti.
Una volta chiarito che certamente non possono essere com- presi tra i beni cui automaticamente si estende il pignoramen- to immobiliare ai sensi dell'art. 2912 c.c., pur dovendo senz'altro ammettersi la loro pignorabilità, ne consegue, inevi- tabilmente, che i titoli per gli aiuti P.A.C. devono essere og- getto di un pignoramento autonomo. Tale conclusione è rafforzata sia dalla considerazione che detti tioli sono suscettibili (a determinate condizioni) di atti di di- sposizione da parte del loro titolare anche separatamente dal trasferimento degli ettari di terreno in funzione dei quali sono riconosciuti e, quindi, costituiscono un bene che ha, per l'ordinamento, natura e valore economico autonomo, sia dalla circostanza che essi sono per legge soggetti ad iscrizione in pubblici registri e gli atti di disposizione ad essi relativi sono opponibili ai terzi solo se iscritti nel suddetto pubblico regi- stro: ciò comporta che, per avere efficacia rispetto ai terzi, in qualunque modalità lo si ammetta, il vincolo derivante dal pi- gnoramento, in relazione a tali titoli, deve essere iscritto nel registro AGEA in quanto, in mancanza di tale iscrizione, l'imprenditore agricolo titolare dei titoli potrebbe efficacemen- te alienarli a terzi (ciò che sarebbe, come è ovvio, incompati- bile, sul piano logico e giuridico, con un eventuale vincolo de- rivante dal preteso "pignoramento in estensione" ai sensi dell'art. 2912 c.c.).
In definitiva, la decisione impugnata, avendo erroneamente assimilato i titoli agli aiuti P.A.C. a pertinenze immobiliari (e/o a frutti e/o ad accessori dei terreni pignorati) non risulta con- forme al seguente principio di diritto, che deve enunciarsi ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c.: «pur essendo indiscutibi- le la possibilità del loro pignoramento, i cd. titoli agli aiuti P.A.C. AGEA non costituiscono né pertinenze, né accessori o Ric. n. 12681/2018 - Sez. 3 - Ud. 24 marzo 2021 - Sentenza - Pagina 6 di 8 frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devo- no, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo ri- spetto a quello dei suddetti terreni, con vincolo in ogni caso soggetto ad iscrizione nel Registro AGEA, ai fini dell'opponibilità ai terzi».
È opportuno precisare che la indicata necessità di un pigno- ramento autonomo dei titoli agli aiuti P.A.C. non esclude la possibilità di una loro espropriazione unitamente a quella dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti, in applicazione estensiva dell'art. 556 c.p.c., previa redazione da parte dell'ufficiale giudiziario di due distinti atti di pignoramento da depositare unitamente in cancelleria, ai sensi dell'art. 556, comma 2, c.p.c. e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari e da iscrivere nel registro AGEA dei P.A.C..
Ciò potrebbe, di fatto, anche consentire eventualmente al giu- dice dell'esecuzione di valutare l'opportunità di mettere in vendita i titoli P.A.C. unitamente ai terreni (sussistendone i presupposti normativi necessari), in modo da garantire le esi- genze pratiche e gli interessi concreti dei creditori nonché de- gli acquirenti dei terreni. La sentenza impugnata, non avendo fatto corretta applicazio- ne dei principi di diritto esposti, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la con- troversia può essere decisa nel merito, con l'annullamento del decreto di trasferimento impugnato, nella parte relativa ai ti- toli AGEA trasferiti unitamente agli immobili pignorati.
2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost. in relazione all'art. 360 n°3 cpc». Il motivo (che ha ad oggetto una censura di carattere mera- mente processuale) resta assorbito in conseguenza dell'accoglimento del secondo e dell'esito del presente ricorso.
3. Il ricorso è accolto. Ric. n. 12681/2018 - Sez. 3 - Ud. 24 marzo 2021 - Sentenza - Pagina 7 di 8 La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il decreto di trasferimento impugnato è annullato nella parte re- lativa ai titoli AGEA trasferiti unitamente agli immobili pigno- rati. Le spese del giudizio possono essere integralmente compen- sate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della assoluta novità della questione giuridi- ca oggetto del giudizio. per questi motivi La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, annulla il decreto di trasferimento im- pugnato nella parte relativa ai titoli AGEA trasferiti uni- tamente agli immobili pignorati; dichiara integralmente compensate tra le p