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Sentenza — n. 26113/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 26113/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26113/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha chiesto il rigetto del ricorso; osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA 1) La Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti impugna, con atto affidato a un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, n. 14 del 10/01/2018, che, in una causa di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., proposta dalla struttura sanitaria qui ricorrente nell'ambito dell'esecuzione intrapresa per crediti insoluti dal Comitato Locale di Vasto della Croce Rossa Italiana, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla stessa AUSL avverso sentenza del Tribunale di Vasto che aveva escluso l'applicabilità, in favore della AUSL, del termine (pacificamente ritenuto dilatorio) e la cui mancata osservanza comporta inefficacia del pignoramento, di centoventi giorni tra notifica del titolo esecutivo e pignoramento di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modificazioni nella legge n. 30 del 28/02/1997.

Regesto Legislator

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art. 615 cod. proc. civ, art. 327 cod. proc. civ; Sentenza — n. 26113/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il mezzo è incentrato sulla qualificazione, data dalla sentenza gravata, della Azienda Unità Sanitaria Locale quale ente pubblico economico, che, viceversa, è contestata dalla ricorrente. La qualificazione quale ente pubblico economico implica, nel ragionamento decisorio della Corte territoriale, l'esclusione dell'AUSL dall'ambito di applicazione dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. in legge n. 30 del 1997.

Parole chiave

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durata del diritto alla prestazione d'assicurazione termine di sospensione inosservanza del termine perentorio termine suppletorio di grazia proroga della misura terapeutica proroga della curatela

Disposizioni normative citate

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art. 615 cod. proc. civ
14 del 10/01/2018, che, in una causa di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod.
art. 327 cod. proc. civ
Il Comitato Locale di Vasto della Croce Rossa Italiana è rimasto intimato, nonostante sia stata raggiunta da rituale notifica del ricorso il 09/07/2019, ossia giorno prima della scadenza del termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha chiesto il rigetto del ricorso; osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA 1) La Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti impugna, con atto affidato a un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, n. 14 del 10/01/2018, che, in una causa di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., proposta dalla struttura sanitaria qui ricorrente nell'ambito dell'esecuzione intrapresa per crediti insoluti dal Comitato Locale di Vasto della Croce Rossa Italiana, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla stessa AUSL avverso sentenza del Tribunale di Vasto che aveva escluso l'applicabilità, in favore della AUSL, del termine (pacificamente ritenuto dilatorio) e la cui mancata osservanza comporta inefficacia del pignoramento, di centoventi giorni tra notifica del titolo esecutivo e pignoramento di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modificazioni nella legge n. 30 del 28/02/1997.

2) Il Comitato Locale di Vasto della Croce Rossa Italiana è rimasto intimato, nonostante sia stata raggiunta da rituale notifica del ricorso il 09/07/2019, ossia giorno prima della scadenza del termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

3) Il P.G. ha depositato memoria per l'udienza.

4) All'udienza del 24 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con Ud. 24/03/2021 PU R.G.N. 22302/2018; estensore: C. Valle modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il difensore dell'AUSL, che ne aveva fatto preventiva richiesta, ha discusso la causa, il P.G. ha esposto le sue conclusioni, richiamando la memoria scritta depositata e il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 5) L'unico motivo di ricorso censura come segue la sentenza d'appello: violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. in legge n. 30 del 28/02/1997 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Il mezzo è incentrato sulla qualificazione, data dalla sentenza gravata, della Azienda Unità Sanitaria Locale quale ente pubblico economico, che, viceversa, è contestata dalla ricorrente. La qualificazione quale ente pubblico economico implica, nel ragionamento decisorio della Corte territoriale, l'esclusione dell'AUSL dall'ambito di applicazione dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. in legge n. 30 del 1997.

6) Il ricorso è fondato: la Corte di Appello compie un'ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento, in particolare avuto riguardo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 502 del 1992 e perviene alla conclusione che le AUSL sono oramai enti pubblici economici, con la conseguenza che ad essi non si applica il termine dilatorio, di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, ora legge n. 30 del 1997, di centoventi giorni tra notifica del titolo esecutivo e pignoramento, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione sì traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., Ud. 24/03/2021 PU R.G.N. 22302/2018; estensore:

C. Valle comma 1, non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata (così Cass. n. 20330 del 20/09/2006 Rv. 593595-01, in fattispecie anteriore alla norma interpretativa introdotta con l'articolo 44, terzo comma, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, con la quale è stato sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del citato termine.), e richiama copiosa giurisprudenza, sia del plesso amministrativo che di quello ordinario e segnatamente (pressoché testualmente:

Cass. n. 11008 del 2014; Corte Costituzionale n. 49 del 20/03/2013; Sez. U., n. 02031 del 30 gennaio 2008) che, tuttavia, non conferma univocamente in un senso — in quello dell'esclusione dall'ambito degli enti pubblici non economici — il dato normativo che non qualifica in alcun modo espressamente le AUSL quali enti pubblici economici. 6.1) Ciò in quanto sia le norme del d.lgs. n. 502 del 30/12/1992, più volte modificato nel corso del tempo, e segnatamente l'art. 3 di esso (e per quanto qui rileva il d.lgs. n. 222 del 19/06/1999, che ha introdotto all'art. 3 i commi 1 bis e 1 ter), sia il precedente art. 1 del d.lgs. n. 165 del 30/0371991, confermano che, nella specie, si è di fronte ad enti pubblici che devono ispirare la loro attività a criteri economici, pur essendo, tuttavia, fatta salva la responsabilità ultima della finanza pubblica, intesa quale debitrice di ultima istanza, come confermato dai numerosi provvedimenti di commissariamento succedutisi negli ultimi anni, e che devono disciplinare il proprio ordinamento mediante atti di diritto privato. 6.2) Sul punto è agevole osservare che le pronunce richiamate dalla sentenza impugnata, (Cass. n. 1108 del 2014 Rv. 631007 - 01 e Sez.

U. n. 02031 del 2008 Rv. 601307-01 e Corte Costituzionale n. 49 del 20/03/2013, ordinanza di inammissibilità della questione di Ud. 24/03/2021 PU R.G.N. 22302/2018; estensore: C. Valle legittimità costituzionale dell' articolo 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede l'esonero dal pagamento delle somme aggiuntive, delle maggiorazioni e degli interessi legali, previsti dal comma 217 del medesimo articolo 1 della legge n. 662 del 1996, nel caso di omesso versamento di contributi previdenziali, esclusivamente in favore delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, e degli enti locali e non anche in favore delle Aziende sanitarie locali) non contengono una espressa inclusione delle AUSL nell'ampia categoria degli enti pubblici economici, limitandosi la prima ad evidenziare le differenze definitorie di livello legislativo (segnatamente quelle di cui al d.lgs. n. 502 del 1992) con riferimento ai criteri di economicità nella gestione, la seconda a rimarcare la rilevanza della disciplina di diritto privato in ambito di organizzazione del personale e la terza risultando resa con riferimento a diversa disciplina legislativa e a richiamare un orientamento non assurto a livello di cd. diritto vivente. 6.3) Deve, inoltre, rilevarsi che l'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1993 in ogni caso prevede che le AUSL abbiano personalità giuridica pubblica, e, inoltre, esse rientrano ancora nell'ambito della Pubblica Amministrazione nella sua massima estensione, come individuato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, ove testuale riferimento a «le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale» con la conseguenza che — tenuto conto dell'ultima responsabilità finanziaria in capo allo Stato — non è incoerente ritenere applicabile, nei loro confronti, in quanto enti pubblici non economici, la disciplina di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. in legge n. 30 del 1997.

Deve, peraltro, ribadirsi che la norma si inserisce in un sottosistema, quello dell'esecuzione forzata nei confronti della P.A. Ud. 24/03/2021 PU R.G.N. 22302/2018; estensore: C. Valle (Cass. n. 06067 del 18/04/2012 Rv. 622087-01 punto 7.2.5 della motivazione): «un autentico minisistema (Cass. ord. n. 24078 del 2010) o sottosistema, riguardante appunto tutte le esecuzioni contro pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici, sistema che ha i connotati di una lex posterior specialis rispetto alle disposizioni del codice di rito;», che ha conosciuto, nel corso dell'ultimo trentennio, uno proprio ed autonomo sviluppo, come reso palese dai numerosi provvedimenti legislativi succedutisi e che l'applicazione del regime di responsabilità peculiare (individuazione del funzionario responsabile, comunque con finale responsabilità anche contabile) e contestuale agevolazione (spatium deliberandi di 120 gg. per eseguire il pagamento) disegnato dall'art. 14 d.l. 669 del 1996 si giustifica proprio per la finale destinazione di risorse pubbliche al ripiano delle passività e per la centrale rilevanza del perseguimento delle finalità pubblicistiche istituzionali con prevalenza sui criteri di almeno tendenziale pareggio tra costi e ricavi.

7) Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata esser(cassata. 7.1) Risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, la quale, nel procedere a rinnovato esame, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

8) Conformemente all'orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04) ricorrendo fattispecie di accoglimento dell'impugnazione, non deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.Ud. 24/03/2021 PU R.G.N. 22302/2018; estensore: C. Valle

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in data 24 marzo 2021. Il Consigliere estensore Il Presi Cristiano Va