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Ordinanza — n. 25745/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding incidental incidental declaration of nullity when main contract claim fails.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25745/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment that rejected a claim for breach of a loan agreement. The appellant argued that the lower court should have ruled on the incidental declaration of nullity of the purchase, but the court found this issue irrelevant because the main contract claim was already rejected based on the non-existence of the loan. Consequently, the court held that the incidental question was not decisive and left the property dispute open for future litigation.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 1156 c.c.: When the main claim is rejected on substantive grounds rendering the incidental question irrelevant, the court may dismiss the appeal without deciding the incidental issue, leaving it open for future proceedings.

Parole chiave

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incidental declaration of nullity breach of contract loan agreement irrelevant incidental question future litigation cassation appeal contractual relationship obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 1156 c.c.
Art. 1398 c.c.
13008/2010, accolse la domanda risarcitoria ritenendo che la Chiessi avesse agito quale rappresentante senza potere ex art. 1398 c.c.
Art. 331 c.p.c.
Ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Il Tribunale adito ordinò la chiamata in causa della Chiessi la quale, costituendosi in giudizio, contrastò quanto asserito dal Carini e confermò la tesi dell'ISCV, proponendo in danno del Carini domanda riconvenzionale di danni ex art. 96 c.p.c. Quindi, con sentenza n.
art. 1156 c.c
art. 96 c.p
Il Tribunale adito ordinò la chiamata in causa della Chiessi la quale, costituendosi in giudizio, contrastò quanto asserito dal Carini e confermò la tesi dell'ISCV, proponendo in danno del Carini domanda riconvenzionale di danni ex art. 96 c.p.c.
art. 1398 c.c
13008/2010, accolse la domanda risarcitoria ritenendo che la Chiessi avesse agito quale rappresentante senza potere ex art. 1398 c.c.
art. 1153 c.c
Con il terzo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 1153 c.c.
artt. 1218 c.c
Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 2, n. 2723 dell'8/2/2020
per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (Cass., 2, n. 2723 dell'8/2/2020, Cass., U, n.
Cass., U, n. 6826 del 22/3/2010
2723 dell'8/2/2020, Cass., U, n. 6826 del 22/3/2010, Cass., 6-3, n.
Cass., 6-3, n. 21141 del 13/10/2011
6826 del 22/3/2010, Cass., 6-3, n. 21141 del 13/10/2011, Cass., 3, n.
Cass., 3, n. 690 del 18/1/2012
21141 del 13/10/2011, Cass., 3, n. 690 del 18/1/2012, Cass., 3, n.
Cass., 3, n. 15106 del 17/6/2013
690 del 18/1/2012, Cass., 3, n. 15106 del 17/6/2013, Cass., 2, n.
Cass., 2, n. 12515 del 21/5/2018
15106 del 17/6/2013, Cass., 2, n. 12515 del 21/5/2018, Cass., 2 n.
Cass., 2 n. 11287 del 10/5/2018
12515 del 21/5/2018, Cass., 2 n. 11287 del 10/5/2018, Cass., 6-3 n.8980 del 15/5/20209).
Cass., 6-3 n.8980 del 15/5/20209
11287 del 10/5/2018, Cass., 6-3 n.8980 del 15/5/20209).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1857-2019 proposto da: ISTITUTO DI SCIENZE DELLE COMUNICAZIONI VISIVE DI GIUSEPPE MORRA & C SAS, in persona dei legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO SOPRANO, ed elettivamente domiciliato preso lo studio del medesimo in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI, 5, pec: enrico.soprano@cnfpec.it - ricorrente - contro CARINI PIER GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE VANNINI ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO 35, presso lo studio dell'avvocato SILVIO AGRESTI Pec: daniele.vannini@firenze.pecavvocati. it silvioagresti@ordineavvocatiroma.org - controricorrente - avverso la sentenza n. 4552/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MOSCARINI; Ritenuto che: 1.L'Istituto di Scienze delle Comunicazioni Visive di Giuseppe Morra & co. espose, con atto di citazione del 9/1/2009, di essere proprietario di venti opere dell'artista giapponese Shozo Shimamoto, acquistate direttamente dall'autore e di averle affidate in comodato d'uso a Giuseppe Carini e alla società Carini & Donatini perché fossero esposte in una galleria d'arte in occasione di una mostra. Il tutto era avvenuto per il tramite di Rosanna Chiessi che aveva, per l'appunto, sottoscritto un documento di trasporto e consegna dei quadri per conto del qarini e per il tempo necessario all'esposizione, con obbligo di riconsegna entro e non oltre quaranta giorni dalla fine della mostra.

Nonostante le numerose richieste di restituzione il Carini non aveva ottemperato al suddetto obbligo sicché l'istante agì per sentir dichiarare l'inadempimento, accertata la nullità ed inefficacia dell'eventuale acquisto a non domino, e la condanna del Carini e della società dal medesimo rappresentata, al pagamento di una somma corrispondente al valore commerciale dei quadri o a quella pagata dall'istante all'artista, oltre al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali.Giuseppe Carini si costituì in giudizio sollevando alcune eccezioni e, nel merito, assunse di aver acquistato le opere dalla Chiessi, dichiaratasi proprietaria, alla quale aveva versato la somma di C 215.750,00 come comprovato da una serie di assegni bancari di cui chiedeva alle banche trattarie il deposito in giudizio; si oppose alla richiesta formulata dalla società attrice di dichiarazione di nullità dell'acquisto a non domino, deducendo l'inapplicabilità dell'art. 1156 c.c.

2. Il Tribunale adito ordinò la chiamata in causa della Chiessi la quale, costituendosi in giudizio, contrastò quanto asserito dal Carini e confermò la tesi dell'ISCV, proponendo in danno del Carini domanda riconvenzionale di danni ex art. 96 c.p.c. Quindi, con sentenza n. 13008/2010, accolse la domanda risarcitoria ritenendo che la Chiessi avesse agito quale rappresentante senza potere ex art. 1398 c.c. spendendo il nome del Carini quale destinatario di un contratto di comodato gratuito avente ad oggetto le opere esposte alla mostra e condannò anche il Carini in solido con la Chiessi assumendo che il medesimo non poteva ritenersi possessore di buona fede ai sensi dell'art. 1153 c.c., incidentalmente affermando che le opere il cui controvalore era rivendicato costituivano una universitas rerum ed erano dunque sottratte alla regola del possesso vale titolo.

3. La Corte d'Appello di Napoli, adita con appello principale dal Carini e dalla società Carini & Donatini e, in via incidentale, dalla Chiessi e da ISCV, con sentenza n. 4552 dell'11/10/2018, ha accolto l'appello principale del Carini ritenendo che, essendo l'azione promossa dall'ISCV un'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e non anche un'azione di revindica, sarebbe stato onere dell'attore provare il contratto di comodato, laddove, invece, lo stesso attore si era limitato ad affermare di aver avuto contatti solo con la Chiessi senza provare né il rapporto di rappresentanza tra il Carini e la Chiessi né la ratifica da parte del Carini dell'eventuale attività di falsus procurator della stessa Chiessi.

Da tali premesse la Corte territoriale ha desunto che, essendo estranea alla materia del contendere la questione dell'acquisto della proprietà dei quadri, l'azione promossa dall'ISCV ex contractu, in quanto rimasta sfornita di prova, andava rigettata, con rigetto dell'appello incidentale di ISCV, e accoglimento dell'appello incidentale della Chiessi. Conclusivamente la sentenza ha accolto l'appello del Carini e quello incidentale della Chiessi e per l'effetto ha dichiarato la nullità dei capi della sentenza di primo grado recanti statuizioni di condanna a carico di quest'ultima mentre ha rigettato la domanda dell'ISCV nei confronti del Carini, con tutte le conseguenziali statuizioni sulle spese.

4. Avverso la sentenza l'Istituto di Scienze delle Comunicazioni Visive ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Ha resistito Giuseppe Carini con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. 1804 c.c. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente assume che, avendo allegato e dimostrato l'avvenuta conclusione di un contratto di comodato, producendo la scrittura con cui la Chiessi aveva dichiarato di ricevere le opere in nome e per conto del Carini e facendo riferimento a quanto dichiarato dalla stessa Chiessi, la sentenza avrebbe errato nel ritenere che l'onere della prova non fosse stato assolto dall'attore anziché pretendere dal Carini la prova della propria estraneità al rapporto intercorso tra l'ISCV e la Chiessi. 1.1 Il motivo è infondato.

In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte (Cass., S.U., n. 11377 del 3/6/2015).

La sentenza impugnata, in quanto ha preteso la prova, da parte del terzo, del rapporto rappresentativo esistente tra il rappresentato ed il falsus procurator, è del tutto conforme a questo indirizzo giurisprudenziale al quale questo Collegio intende dare continuità.

2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 115 cpc 167 cpc 214 cpc in relazione all'art. 360, co. 1 n.3 c.p.c.- il ricorrente contesta il capo di sentenza secondo il quale esso Istituto non aveva fornito prova dell'avvenuta conclusione di un contratto di comodato. A avviso del ricorrente questa statuizione sarebbe errata e contrastante con i principi di riparto dell'onere della prova in quanto i fatti costitutivi della domanda erano stati allegati dall'attore e, sostanzialmente, non contestati dai convenuti di guisa che la sentenza avrebbe dovuto, in applicazione del principio di non contestazione, astenersi da qualsivoglia controllo probatorio sugli stessi fatti e ritenerli sussistenti. 2.1 Il motivo è infondato.

Innanzitutto il Carini ha mosso tutte le contestazioni possibili al documento prodotto da controparte - in particolare quelle concernenti la mancanza della firma del rappresentato e dunque la sua inopponibilità, la mancanza di data certa, il fatto che nel documento allegato dall'attore fossero ricompresi solo i quadri oggetto di causa e non anche altri oggetto della mostra - di guisa che il principio di non contestazione non poteva affatto essere invocato. In secondo luogo occorre ritenere che, a fronte dell'espressa negazione da parte del Carini di aver autorizzato la Chiessi a concludere per suo conto un contratto di comodato con ISCV e di aver mai ratificato l'operato del falsus procurator, la controparte sarebbe stata onerata di fornire la prova contraria, onere al quale non aveva ottemperato, di guisa che la sentenza, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, ha fatto buon governo delle norme sul riparto dell'onere probatorio.

3. Con il terzo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 1153 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato l'art. 1153 c.c. in quanto non vi sarebbe stato alcun titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà in una con la buona fede dell'acquirente, in mancanza di un atto scritto relativo alla compravendita dei quadri. 3.1 Il motivo è privo di decisività e di correlazione con la ratio decidendi. Il ricorrente discute in ordine all'applicazione dell'art. 1153 c.c. senza neppure spiegare in cosa esattamente consista la violazione di questa disposizione quando, con tutta evidenza, la sentenza ha escluso di poter procedere all'accertamento della proprietà dei quadri in ragione del fatto che l'azione promossa era esclusivamente contrattuale e personale e non anche di revindica.

Dunque, il giudice non poteva pronunciarsi sugli aspetti petitori perché né il petitum né la causa petendi glielo consentivano né il convenuto aveva formulato una domanda riconvenzionale per sentir accertare la proprietà dei beni.

4. Con il quarto motivo - omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - il ricorrente rileva che la Corte territoriale abbia omesso di considerare la confessoria ammissione, da parte del Carini, dell'inesistenza di un atto scritto tra quest'ultimo e la Chiessi riguardante il trasferimento della proprietà delle opere pittoriche e, dunque, l'intervenuto acquisto a non domino. Premesso che la vendita di quadri non richiede la forma scritta, il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte in ordine al motivo precedente, perché non correlato alla ratio decidendi cui è del tutto estranea la questione petitoria.

5. Con il quinto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art.1156 cc. 100 c.p.c. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - insiste nel ritenere che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunziarsi sull'accertamento incidentale - come tale non suscettibile di passare in cosa giudicata - relativo alla nullità dell'acquisto a non domino. 5.1 Il motivo é infondato. Parte ricorrente non discute che la prospettiva dell'acquisto a non domino da parte del Carini fosse stata oggetto di una richiesta di accertamento incidentale, ma si duole che tale accertamento non sia stato fatto dalla Corte d'Appello, tant'è che deduce omessa pronuncia.

Premesso che la prospettazione da parte dell'attore di una "domanda di accertamento incidentale" con l'atto introduttivo del giudizio è un non senso e che quando l'attore pone una simile domanda si deve ritenere, tenuto conto che egli stesso, in quanto deduce il rapporto che ne è oggetto come controverso, in realtà proponga una domanda, va rilevato che parte ricorrente non si duole affatto che la domanda non sia stata decisa con efficacia di giudicato, ma insiste nella sua prospettazione della natura incidentale del sollecitato accertamento e sotto tale profilo il motivo, quanto alla violazione dell'art. 112 c.p.c. si scontra con il fatto che la corte territoriale si è pronunciata (pag. 14 in fine e 15 all'inizio) e quanto alla pretesa che l'accertamento sarebbe stato rilevante per accogliere la domanda contro il resistente non solo non ne argomenta in modo chiaro il perché, ma, soprattutto, una volta consolidatasi la motivazione sul rigetto dell'azione di inadempimento contrattuale del comodato in ragione dell'esclusione della sussistenza del comodato e ciò sulla base dell'affermazione che tanto fosse stato chiesto dal ricorrente, il chiesto accertamento non figurava in alcun modo rilevante con riguardo alla natura contrattuale dell'azione.

E, del resto, la sentenza ha lasciato espressamente impregiudicata ogni questione sulla proprietà dei quadri (pag. 14, terzultima proposizione), sicché la posizione al riguardo del ricorrente resta impregiudicata. In ragione dell'espressa affermazione della sentenza - non censurata da vunim‘ alcuno - la questione potrà essereróggetto di una futura lite.

6. L'infondatezza del ricorso rende irrilevante una questione che pure si sarebbe configurata: quella della mancata evocazione in giudizio dell'erede della Chiessi, Laura Montanari e del socio della Carini, costituitosi in prosecuzione. Ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 331 c.p.c. questa Corte ritiene di aderire all'orientamento ormai consolidato secondo il quale, in nome della ragionevole durata del processo, il giudice deve evitare incombenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue quale, per l'appunto, nell'ipotesi di infondatezza del ricorso, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (Cass., 2, n. 2723 dell'8/2/2020, Cass., U, n. 6826 del 22/3/2010, Cass., 6-3, n. 21141 del 13/10/2011, Cass., 3, n. 690 del 18/1/2012, Cass., 3, n. 15106 del 17/6/2013, Cass., 2, n. 12515 del 21/5/2018, Cass., 2 n. 11287 del 10/5/2018, Cass., 6-3 n.8980 del 15/5/20209).

7. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate ilA C 5.600 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un