Court allows VAT refund claim when environmental fee is a tax, not a service charge, violating neutrality principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's claim for VAT restitution against a company providing environmental cleaning services. The appellant argued that the environmental fee was a tax rather than a service charge, meaning VAT should not have been applied. The court ruled that because the fee is a tax, VAT was never legally due, rendering the payment, subsequent recovery, and input tax deduction invalid. Consequently, the court ordered the neutralization of the improper payment by requiring the refund of the VAT paid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 DPR n. 633/1972; Art. 17 Directive 77/388/EEC; Art. 167 & 63 Directive 2006/112/CE: If an operation is erroneously subject to VAT because it is actually a tax, the payment, recovery, and deduction are void, necessitating a circular neutralization of the improper charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25610-2018 proposto da: KUYABA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso lo studio dell'avvocato VALERIA MARSANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO TOMMASEO PONZETTA; - ricorrente - contro 2021 VERITAS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, 941 VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA PASQUALIN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 117/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott.
PAOLO PORRECA;i t Rilevato che: la Kuyaba s.r.l. conveniva in giudizio la Veritas s.p.a., quale gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia, per ottenere la restituzione degli importi corrisposti a titolo d'IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, c.d. TIA 1, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo e, come tale, non assoggettabile alla suddetta imposta indiretta; il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello rigettava il gravame osservando che il principio di neutralità dell'IVA, in uno alla non contestata detrazione oggetto di dichiarazioni non più rettificabili, inibiva la possibilità di richiedere la restituzione delle somme; avverso questa decisione ricorre per cassazione la Kuyaba s.r.l. sulla base di due motivi; resiste con controricorso la Veritas s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ., il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli arti. 2033, 2697, cod. civ., 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il principio di neutralità del tributo, così come il regime della detrazione, presupponevano che VIVA fosse realmente dovuta, mentre, posto che non lo era stante la natura di tributo della c.d. TIA 1, l'indebito sussisteva, ferma la mancata prova, da parte della originaria convenuta, di aver effettivamente detratto le somme in parola;RG n 25610 de12018 Cons. re!.
Paolo Pprreca frwes hP con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, cod. proc. civ., attesa la conseguente ingiustizia della compensazione delle spese processuali; Rilevato che: il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo; in tema di IVA, questa Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, solo ad esempio, Cass., 17/02/2019, n. 4874, Cass., 24/01/2020, n. 1642); stante quanto sopra, non rileva che l'amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che:
a) il pagamento indebito dev'essere come visto "neutralizzato" in modo circolare, coerentemente al regime dell'imposta in questione;RG n 25610 del 2018 Cons. rel. Paol orreca b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a séguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione; VIVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 10/04/2018, n. 8822; cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez.
U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632), come non più in discussione neppure tra le parti dell'odierno giudizio; l'erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell'imposta indiretta in parola, sicché non vi è alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento; il Collegio ritiene quindi di riaffermare l'orientamento esposto, e fatto proprio da numerosi precedenti specifici, senza che possa ostare il recente precedente però isolato di Cass., 11/02/2020, n. 12927, secondo cui la neutralità dell'imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non si ritiene possa incidere sulla complessiva disciplina, posto che all'esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni; in altre parole, il regime IVA, così come la legittimità del gettito fiscale, possono sussistere a condizione, logicamente, che si tratti di tributo realmente dovuto; viceversa, quindi, non è possibile evocare la neutralità dell'imposta, così come discorrere di perdita di gettito fiscale, quando l'imposta si verifica non dovuta "ab origine"; ne discende quanto anticipato;
P.Q.M.
RG n 25610 de12018 Cons. rel. Paolo Yorreca La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia perché provveda anche su