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Ordinanza — n. 25738/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25738/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25738/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7259-2019 proposto da: CIMIFaI SRL rappresentata e difesa o Tormaso di Scosse] e MARCO MARIO 9, 3 PAPTNI, eletttivamente domiciliata in Roma piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;- ricorrente - contro GENERALFINANCE SPA, elettivamente dmiclliata in ROMA, VIA PINCIANA, 25, presso 11 ILARIO MT7\NCR che 15 rappresenta e dithde; - controricorrente - avverso la seni:„enza o. 3887/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Censi liere FDflt.

Regesto Legislator

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art. 156 c.p, art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 25738/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Suti..c tale . profilo, dunque, la censura manca anche di autosufficienza.9ra, tanto premesso, il Collegio ritiene che: a. la Corte, respingendo il rilievo, abbia legittimamente ricondotto la decisione alla regola appena richiamata, prescritta dall'art. 156 cpc ; h. trattandosi comunque di violazione processuale, verrebbe in rilievo, al fine di configurarla, la strumentalità delle forme e la violazione del diritto di difesa che la Corte territoriale ha espressamente escluso, introducendo una ulteriore ratio decidendi, in guanto il documento era stato oggetto di contraddittorio e di "ampia interlocuzione fra le parti prima ancora di verificarne l'omessa trasmissione" ( cfr. pag. 8 penultimo cpv della s:e-ritenza impugnata) ( cfr.

Parole chiave

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cessione di crediti civili concessionario rinuncia alla concessione concessionario di leasing estinzione delle prestazioni assicurative pactum de cedendo

Disposizioni normative citate

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art. 156 c.p
Ciò non impedisce, tuttavia, di applicare il principio della idoneità della ( rjìversa) forma al raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.
art. 2697 c.c
360 co 1 n° 3 cpc, la violazione dell'art. 2697 c.c in combinato disposto con gli artt.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7259-2019 proposto da: CIMIFaI SRL rappresentata e difesa o Tormaso di Scosse] e MARCO MARIO 9, 3 PAPTNI, eletttivamente domiciliata in Roma piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;- ricorrente - contro GENERALFINANCE SPA, elettivamente dmiclliata in ROMA, VIA PINCIANA, 25, presso 11 ILARIO MT7\NCR che 15 rappresenta e dithde; - controricorrente - avverso la seni:„enza o. 3887/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Censi liere FDflt.

ANTONELLA Di FLORIO;Ritenuto che: I. La Eimifri srl ( da ora Eimifri) ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale con la quale - respinta la sua domanda di accertamento negativo del credito ed in accoglimento della domanda riconvenzionale della Generalfinance Spa per le prestazioni effettivamente erogate - era stata ritenuta sussistente la cessione credito futuro relativo al contratto stipulato dalla odierna ricorrente con la riido Veneziani Pubblicità ( GVP), avente per oggetto l'acquisto in via esclusiva spazi teievisivi sull'emittente Vero TV. .

Per ciò che interessa in questa sede, la società ricorrente ha dedotto: a. che successivamente alla stipula del contratto con la GVP ( che prevedeva il pagamento di un importo mensile ), aveva ricevuto una richiesta, dalla Genralfinance Spa , di autorizzazione della cessione del credito relativo alle prestazioni che la GVP avrebbe dovuto eseguire nel trimestre marzo/maggio 2015, e che aveva autorizzato la cessione precisando che le prestazioni dovevano ancora eseguirsi; b. che esse non erano state correttamente erogate tanto che la GVP si era resa inadempiente dal marzo 2015 ed era stata poi dichiarata fallita; c. di aver negato l'insorgenza del credito vantato precisando che, invece, aveva maturato un credito corrispondete alle penali previste dal contratto.

2. La parte intimata ha resistito con controricorso e memoria. Considerato che Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co. 1 n° 4 cpc, la «azione dell'art. 16bis Di 179/2012. Lamenta la nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento in quanto la Corte non aveva considerato che la lettera del 19.6.2015 spedita da Eimifri a Generalfinance e contenente il riconoscimento di debito - alla quale la Corte, diversamente dal giudice di primo grado, aveva attribuito valore confessorio e valenza decisiva per la soluzione della controversia - stata prodotta solo in forma cartacea nel fascicolo di cortesia del giudice di primo grado e, telematicamente, soltanto nel giudizio d'appello.

Si duole del fatto che la Corte aveva errato nel ritenere che l'atto aveva raggiunto il suo scopo perché c'era stata comunque l'interlocuzione delle parti, visto che la circostanza era stata negata in quanto, nella memoria di cui al 183 cpc ( richiamata espressamente), era stato rilevato che non risultasse in atti e di non essere venuto a conoscenza della produzione . 1.3. li motivo è inammissibile. 1.4. Deve premettersi che effettivamente la lettera dell'art. 16bis co. 9 DI 179/2012 prevede che il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea singoli atti e documenti per ragioni specifiche: non può ignorarsi, però , che proprio il potere riconosciuto al giudice di imporre un deposito anche cartaceo r. r esigenze specifiche, implica che il deposito telematico previsto "di norma" i'unice possibile.

T..5. D'altro canto l'uso del termine "esclusivo" utilizzato nell'art. 16bis comma - a regime, dal 2014 - nel comma 4 implica ex necesse una previsione di essenzialità della forma. 1.6. Ciò non impedisce, tuttavia, di applicare il principio della idoneità della ( rjìversa) forma al raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c. Del resto, la stessa ricorrente afferma che: a. con la memoria di cui all'art. 183 cpc aveva interloquito sul documento l'nitandosi a dichiarare di non averne avuto cognizione e che non risultava dagli ma non ha mai dedotto di avere eccepito la violazione della modalità di h. nell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 cpc il documento era stato considerato, ma non deduce se, dopo aver appreso del deposito cartaceo, prospettò la relativa eccezione, né se in sede di precisazione delle conclusioni, nella memoria conclusionale o in quella di replica di primo grado provvide a sollevarla.

Suti..c tale . profilo, dunque, la censura manca anche di autosufficienza.9ra, tanto premesso, il Collegio ritiene che: a. la Corte, respingendo il rilievo, abbia legittimamente ricondotto la decisione alla regola appena richiamata, prescritta dall'art. 156 cpc ; h. trattandosi comunque di violazione processuale, verrebbe in rilievo, al fine di configurarla, la strumentalità delle forme e la violazione del diritto di difesa che la Corte territoriale ha espressamente escluso, introducendo una ulteriore ratio decidendi, in guanto il documento era stato oggetto di contraddittorio e di "ampia interlocuzione fra le parti prima ancora di verificarne l'omessa trasmissione" ( cfr. pag. 8 penultimo cpv della s:e-ritenza impugnata) ( cfr.

Cass. 26419/20 secondo cui "la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito; ed in termini anche Cass. 23638/2016 ).

Da ciò deriva che la questione posta dal motivo in esame, in ogni caso, non è decisiva per una diversa soluzione della controversia.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione dell'art. 2697 c.c in combinato disposto con gli artt. 2729 e 2721 c.c. 2.1. Lamenta che la Corte non aveva considerato che la Generalfinance non aveva mai dato prova di aver concluso un contratto di cessione del credito con la GVP, e che, comunque , essa ricorrente lo aveva sempre contestato. 2.2. Critica la motivazione con la quale era stato dato rilievo alla documentazione prodotta affermando, erroneamente, che da essa poteva desumersi il contenuto un atto non prodotto. 2.3. Assume che tale presunzione era stata affermata in violazione dell'art. 2729 co. 2 c.c. in ragione dell'ingente valore del credito che ne precludeva l'utilizzo ( con riferimento al valore indicato nell'art. 2721 c.c ) ed in mancanza di indizi qi avi, precisi e concordanti. Ti motivo è inammissibile. Preliminarmente si rileva che il ricorrente: non fornisce una chiara indicazione della motivazione che sta censurando e, dunque, di quella che avrebbe violato le norme evocate;

h) la violazione dell'art. 2697 c.c. non viene dedotta nei sensi prescritti dalla giurisprudenza di questa Corte ( cfr. Cass.,SU 16598/ 2016 ; Cass.26769/2018); •,:; la violazione dell'art. 2729 non è chiaramente dedotta ( cfr. Cass. SUU 1785/2018 ); non si coglie una chiara indicazione della ragione per cui sarebbe violato l'art. c.c. 2.5, Deve aggiungersi, comunque, che il ricorrente mostra di non aver colto la orincipaie ratio decidendi della sentenza che, in premessa, ha affermato che "lo stesso appellante aveva ricevuto in data 05/02/2015 la comunicazione della cessione del credito portato dalla fattura n. 31 del 28/01/2015 emessa nei suoi confronti da GVP per la somma di euro 269.620,00 a fronte dell'intercorso contratto stipulato il 22/12/2014 relativo all'acquisto di una serie di spazi la Corte territoriale ha preso le mosse da tale dichiarazione, confermata nello stesso ricorso ( cr. pag. 3 secondo cpv punto II e pag. 7 c,-econdo cpv ) in esame, ragione per cui il motivo non si confronta con tale decisiva statuizione, richiedendo surrettiziamente una diversa valutazione delle :-,;--nusgenze processuali, non consentita in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, infine, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione degli artt. 1260 e 2697 c.c 3.1. Deduce al riguardo, che la Corte avrebbe invertito l'onere probatorio di GVP in funzione della determinazione del controcredito monetario, addossando alla ricorrente l'onere di dimostrare l'inadempimento della GVP. Anche questo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la della Corte che, nella determinazione del rapporto dare/avere ,ha z;ato rilievo alla transazione intervenuta il 26.5. 2016 ( cfr. pag. 9 primo cpv defta sentenza) in base alla quale doveva ritenersi superata anche la fattura ( 43/2015) antecedente all'accordo e successiva a quella oggetto di cessione, rispetto alla quale sarebbe insorto il debito contrapposto al calcolo della Corte tem- toriale.

33. La censura, pertanto, chiede - noncurante del percorso argomentativo della sentenza - una diversa valutazione di merito delle emergenze processuali, inammissibile in questa sede come già affermato in occasione dell'esame dei ecedenti motivi.

4. in conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore ri-Iporto a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso , a norma dei comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 7200,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore !n-17.)orto a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso ' ;_,osto, a norma dei comma lbis dello stesso art. 13