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Ordinanza — n. 25521/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sublease qualification as inadmissible due to lack of factual review by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25521/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giovanna Toresi's appeal against the Rome Court of Appeal's confirmation of her loss in a rural land sublease dispute. Toresi argued the lower court erred by failing to independently verify whether the contract was a sublease or a sub-concession, relying solely on the parties' agreement. The court ruled this objection inadmissible because the lower court's decision rested on the undisputed nature of the qualification between the parties, making a fresh factual assessment unnecessary for the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 21 Legge n. 203/1982; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The qualification of a contract as a sublease based on the parties' mutual agreement constitutes a factual finding not subject to review on appeal if the lower court relied on the undisputed nature of this qualification.

Parole chiave

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sublease qualification sub-concession dispute factual finding appeal undisputed agreement inadmissible appeal fondo di assistenza fondo europeo agricolo di garanzia aiuti aventi finalità regionale

Disposizioni normative citate

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Art. 21 della Legge n. 203/1982
Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 21 della Legge n. 203/1982 in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
203/1982 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».
Art. 375 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..
Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.
La ricorrente non richiama, peraltro, in violazione dell'art. 366, comma 1, n.
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Testo completo

nte Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4477 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da TORESI Giovanna (C.F.: TRS GNN 33M44 H501N) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi (C.F.: LCC FGS 62R26 H501H) -ricorrente- nei confronti di CONSALVI Giuseppe (C.F.: CNS GPP 75D24 H501K) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato Maurizio Antinucci (C.F.: NTN MRZ 55T03 H501H) -controricorrente- nonché REGIONE LAZIO (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 6947/2018, pubblicata in data 28 novembre 2018 (e notificata in data 5 dicembre 2018); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Giovanna Toresi ha agito in giudizio nei confronti di Giuseppe Consalvi per ottenere la dichiarazione di avvenuta cessazione di un rapporto di subconcessione relativo ad un fondo rustico di proprietà della Regione Lazio, con condanna del convenuto al rilascio dello stesso e al risarcimento del danno per la sua occupazione successiva alla scadenza del rapporto, nonché per altre inadempienze. È stata chiamata in giudizio la Regio- ne Lazio. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Civitavecchia - Sezione specializzata agraria.

La Corte di Appello di Roma - Sezione specializzata agraria, ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Toresi, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Consalvi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro ente in- timato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 21 della Legge n. 203/1982 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

Secondo la ricorrente, poiché il rapporto di concessione con l'ente proprietario del fondo era scaduto al momento della sti- pula del contratto di subaffitto con il Consalvi, non esisteva un valido contratto principale in corso di efficacia tale da consen- tire l'applicazione del disposto dell'art. 21 della legge n. 203 del 1982. Il motivo è infondato. La corte di appello, premesso che, in base all'art. 21 della leg- ge n. 203 del 1982, il subaffittuario subentra «nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario», ha affermato che tale subingresso riguarda qualunque posizione giuridica derivante dal contratto principale in favore del concessionario e nei confronti del proprietario, non potendo ritenersi limitata alla sola titolarità dei diritti ed obblighi derivanti da un rappor- to agrario in corso, ma avendo invece altresì ad oggetto le po- sizioni giuridiche che si determinano tra le parti negoziali all'esito della cessazione del rapporto stesso e, quindi, anche la mera aspettativa al rinnovo del rapporto ormai scaduto (specie, come nella specie, trattandosi di aspettativa fondata su normativa regionale).

Tali considerazioni sono pienamente condivisibili in diritto, in quanto conformi alla lettera ed alla ratio della disposizione, nonché sostanzialmente in linea con i precedenti di questa stessa Corte in materia (cfr., in generale, sulla ratio del divie- to previsto dall'art. 21 della legge n. 203 del 1982 nonché sul- le relative azioni cui dà luogo la sua violazione: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6259 del 29/11/1984, Rv. 437887 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5846 del 28/10/1988, Rv. 460356 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 03/03/1989, Rv. 462076 - 01;

Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 08/03/1991, Rv. 471200 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4982 del 04/04/2001, Rv. 545544 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 05/02/2002 Rv. 552074 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21018 del 12/10/2010, Rv. 614570 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13791 del 31/05/2018, Rv. 648714 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 701 del 21/01/1995, Rv. 489820 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 593 del 17/01/2001, Rv. 543228 - 01). L'aspettativa dell'affittuario relativa al rinnovo del rapporto, scaduto e oggetto di disdetta da parte del proprietario - che la stessa ricorrente assume del resto trovare fondamento nelle previsioni della normativa regionale - costituisce una posizio- ne giuridica soggettiva che ha comunque la sua fonte nel con- tratto principale di locazione e/o di concessione intercorrente tra proprietario e affittuario.

Di conseguenza, il subaffittuario può ben subentrare in tale posizione giuridica, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 203 del 1982 (non ha invece rilievo, ai fini del presente giudizio, stabi- lire se i requisiti per il rinnovo debbano sussistere in capo all'affittuario, al subaffittuario o ad entrambi). In altri termini, il subaffittuario, in caso di mancata richiesta del proprietario del fondo di dichiarazione di nullità del con- tratto di subaffitto, se il rapporto agrario è ancora in corso su- bentra negli obblighi e nei diritti dallo stesso derivanti, mentre se il rapporto è cessato subentrerà nelle posizioni giuridiche che trovano fonte comunque nel contratto principale di affitto cessato (purché in origine valido) e, in particolare, nelle posi- zioni giuridiche che (come l'aspettativa al rinnovo) eventual- mente sorgano proprio in virtù di detta cessazione.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione del disposto di cui all'art. 21 della Legge n. 203/1982 anche in relazione all'art. 11 comma 2 della Legge 8 agosto 1990, n. 241 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». La ricorrente sostiene che la posizione giuridica in cui dovreb- be subentrare il Consalvi non troverebbe fonte in un contratto scritto. Anche questo motivo è infondato. Si è già osservato, in relazione al primo motivo di ricorso, che l'aspettativa al rinnovo del rapporto agrario costituisce una posizione giuridica soggettiva che trova comunque fonte nel contratto di affitto e/o concessione originario, nella quale può subentrare il subaffittuario e/o sub-concessionario: ne conse- gue, sul piano logico e giuridico, che il contratto scritto che rappresenta la fonte della posizione oggetto dell'indicato su- bingresso è proprio l'originario contratto di affitto (che nella specie era stato stipulato con la Regione sulla base di due scritture private, per quanto emerge dagli atti).

3. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione del disposto di cui all'art. 21 della Lei_ge n. 203/1982 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché per erronea e con- traddittoria motivazione su di un punto decisivo della contro- versia con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.». Secondo la ricorrente, non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 21 della legge n. 203/1982, in quanto il suo rapporto con il Consalvi non potrebbe qualificarsi come subaffitto. Il motivo è inammissibile. La corte di appello ha chiaramente affermato che la qualifica- zione in termini di subaffitto del rapporto tra la Toresi ed il Consalvi era pacifica ed incontestata tra le parti.

La Toresi, nel contestare detta qualificazione, trascrive il testo del contratto stipulato con il Consalvi e sostiene che non ricor- revano i presupposti per qualificarlo in termini di subaffitto. Orbene, in primo luogo va osservato che si tratta di una que- stione che, oltre a valutazioni in diritto, richiede accertamenti in fatto (sia con riguardo all'interpretazione della scrittura pri- vata in cui è stato trasfuso il testo del contratto, sia con ri- guardo al concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti nella sua attuazione, anche in relazione alle caratteristiche del fon- do).

Con riguardo a tale questione, d'altronde, la corte di appello si è limitata a rilevare che la qualificazione in termini di subaffit- to non era stata oggetto di contestazioni ed era da ritenersi pacifica tra le parti, senza effettuare un accertamento in con- creto. Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, in quanto volte a sostenere che la qualificazione del rapporto come subaffitto sarebbe erronea sulla base delle previsioni della scrittura pri- vata sottoscritta dalle parti, non colgono dunque adeguata- mente l'effettiva ratio della decisione: i giudici del merito non hanno infatti proceduto direttamente alla suddetta qualifica- zione, ma hanno deciso sul punto esclusivamente sulla base del rilievo del carattere pacifico tra le parti della stessa qualifi- cazione.

La ricorrente non richiama, peraltro, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., lo specifico contenuto degli atti del giudizio di merito in cui aveva eventualmente sollevato specifiche contestazioni sul punto o dai quali sia comunque possibile evincere che la corte di appello avrebbe errato nel ri- tenere la qualificazione del rapporto incontestata tra le parti. Anzi, vengono trascritte (a pag. 3 del ricorso) le conclusioni dell'atto di citazione originario, in cui il rapporto è dalla stessa attrice espressamente qualificato proprio come «rapporto di subconcessione», il che in definitiva conferma quanto statuito dalla corte territoriale.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame risultano quindi inammissibili per estraneità alla effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata e per difetto di specificità nell'allegazione della non novità della questione con esse po- sta. Solo per completezza espositiva è comunque opportuno riba- dire, in linea generale, che la qualificazione del rapporto sulla base dell'interpretazione della volontà negoziale desumibile dalla scrittura privata intercorsa tra le parti costituisce un ac- certamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.

4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi C 7.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Te