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Ordinanza — n. 25505/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to vague grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25505/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the tenant's claims regarding procedural violations and evidentiary errors. The lower courts had ruled in favor of the landlords, resolving the lease for non-payment and ordering the tenant's eviction. The court found the appellant's arguments too generic, failed to identify specific violations of the law, and misnumbered the grounds for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are vague, do not specify the violated legal provision, or misnumber the articles cited, preventing the court from assessing the merit of the complaint.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague grounds procedural error lease termination eviction proceedings proprietà fondiaria agricola diritto d'abitazione arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 ni i.
Art. 101 c.p.c.
3 c.p.o.; violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione all'ari , 360, nn.
Art. 115 c.p.c.
Con il sesto motivo violazione e falsa applicazione d :!ll'art. 1158 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
non contestazione) e dell'art. 2729 c.c., ma la Lro violazione è prospettata solo come preteso risultato dell'indicata ivalutazione.
Art. 1158 c.c.
Con il sesto motivo violazione e falsa applicazione d :!ll'art. 1158 c.c. in relazione all'art.
artt. 2597 c.c
Con il terzo motivo violazione e l'alsa applicazione degli artt. 2597 c.c.
art. 2729 c.c
non contestazione) e dell'art. 2729 c.c., ma la Lro violazione è prospettata solo come preteso risultato dell'indicata ivalutazione.
art. 360 c.p
- si risolve in una sol acitazions a rivalutare la quaestio facti al di là d ai limiti consentiti dall attuale n 5 dell'art. 360 c.p.c.
art. 101 c.p
3 c.p.o.; violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4741 del 2005
Cass. Sez. Un. 707 del 2011
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Testo completo

onsigliere Dott. .PNNA AOSCARILI; Ritenuto che: 1.Con ricorso depositatc in data 22/9P017 i signori Enrico Parise e Laura Parise, quest'ultima in :)roprio e in qualità di erede di Zlara Canonico, adirono il Tribunale di Cisenza (sezione agraria) chieder :lo la risoluzione per inadempimento di in contratto CI affitto stipulato falla loro dante causa, Clara Canonico proprietaria dei fondi, con N ano Rairnondi, affittuario, e la condanr a di quest'ultrrio al rilascio dei :erreni, il primo sito in località "Serra d'A ;ino", in favore di entra mbi i ricor -enti, il secondo sito in località "lotta" in favore della sola Parise.

All'uopo premettevano li essere proprietari dei suddett fondi, concessi in affitto in forza di zontratto verthale a vlario Raimondi verso il corrispettivo di un canore annuo di L. 1.200.000; rappresentarono che il Raimondi, successivamente agli anni 1987-1994, aveva iniziato a pacare il canone in modo saltua fio e che:!, a fronte di contestazioni dei proprietari, aveva dapprima afferri-v:A° di aver effettuato i pagament: a mezzo vaglia postale e successivamerte aveva chiesto di accertare chu:1i fondi condotti in affitto fossero di prorrietà del dem mio civico comuni: le di San Marco Argentano e che ne fose disposta l'affrancazione: tesi c sattesa in sede giudiziale dove fu clic iiarata la libera proprietà pri /alta sui fondi.

Rappresentarono altres. che, oltre allThadempimento ne pagamento dei canoni, il Raimondi aveva perfino impedito alla Canonico ,s; all'erede Parise l'accesso ad un antico olsolare rurale insistente sui terreni. Il Raimondi si costituì ir giudizi) resis;:tendo al a domanca e formulando domanda riconvenzionaHe per sentir dichiarare l'intervenuta usucEipione degli immobili condotti i affitto 2. Il Tribunale aciit rigelata una preliminare eccezione di inammissibilità del ricono, sollevata dal Raimoncli, per viclazione dell'ari:. 5 I. n. 203 del 1982, rilettò la domanda ricorvenzionale di usucapione ed accolse la domanda principale, dicriarando, con senti: nza n. 21.14 del 2018, la risoluzione cl l cont -atto ci affitto per inacempimento del Raimondi e la condanna del medesimo al rilasc o entro la fine dell'annata agraria in corso.

3. La Corte d'Appello ci Catanzaro, adita dal F aimondi, :on sentenza n. 234 del 12/2/2019, ha i igettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo gradc . Per quel che è ancori qui di interesse, la Corte territoriale ha, da un lat•), ritenuto soddisfatta ai ricorre ]ti la condizione di cui all'art. 5 L. 203 del 19E2 e Ooè la contestazior e stragiudiziale dell'inadempimento, sul presupposto che, pur iwendo la parte ricorrente avviato il tentativo di cc ncilazione dopo sette njiorni dalL1 contestazione, vi erano elementi per r tenere che l'affittuario non avrepbe adempiuto; in secondo luogo la Cor e territoriale na ritenuto che il T -ibunale vesse correttamente vagliato Jtti gli elemenTi forniti ,lai ricorrenti in ordine alla effettiva consistenza de terreni concessi in aff tto, elementi costituiti da fotografie estratte dal v eb, dai vaglia postali inviati dal ,U3iniondi con la causale "fitto terreni", cialla col--ispondenza ini:ercorsa t-a le parti, dalle dichiarazioni rese dal Ra mondi al perito istruttore demaniale del Comune di San Marco Argentano a da un esposto querela sottoscri :to dal Rai inondi con il quale si qualificavi: detentore de! fabbricato rurale --Ls.istente s;u una delle particelle.

4. Avverso la senteni:a, che ha 3Itresì r gettato a domanda di accertamento dell'avver uta usucapione dei fondi, il Raimondi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei mot vi. Enric:. Parise e Luigi Quartucci, quest'ultimo n qualit: di eNde di Laura Parise, deceduta nelle more del giudizio, harini i resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissai:o per la trattazione in Acunanza C:irnerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. cpc. Considerato che: 1.Con il primo motivo dr ricorso - violazione e :::alsa appl cazione dell'art. 5 L. n. 203/1982 ir relazione all'art 360 cc. 1 n. 3 c.p.c. do,-nanda giudiziale interposta senza la previa contestazione di inalempimento - il ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto soddisfa -ta la condizione di cui all'art. 5 L. n. 203 del 1932 nonostante propriet,E.ri non avessero svolto, a suo dire, il preventivo tentatvo di contestazione, omettendo in particolare di attendex'e i tre mesi per consentire la sanatoria dell'inadempimento e dunque per aver agito con una diff da per il r lascio ma non anche con una iiffida ad adempiere. 1.1 Il motivo è inamonissibile, in quanto o-nette co inpletame.nte di individuare, in modo percepibile dal lettore del ricorso, la -notivazione che vorrebbe sottoporre a ciltica.In ogni caso, se si ricen asse ta e motivazione sulla base della impropria delega che il motivo esi:: rime, il motivo non sarebbe foncato in quanto la Corte d'Appello, sull questione dell'essere avvenuto l'esercizio dell'azione giudiziale se za rispetto del'art. 5 della I. n. 233 del 1932, ha correttamente ritenuto ( he la diffida ai rilascio dell'immobile fosse idonea a soddisfare la suddetta :ondizione di procedibilità, con ci C conformandosi alla consolidata giurispr idenza di questa Corte:

Secondo ,questo indirizzo giurisprudenziale la con :estazicne deVinadempimento che il locatore, ai sensi dell'art. 5 L. 3/5/1 )82 n. 2)3 ha 'onere di comunica -e al conduttore prima di ricorrere alr: utorità giudiziaria non deve r, ecessaria mente contenere una diffida ad adempiere entro il termine assegnato al conduttore dalla legge per sanare rnadempinnento perché la relativa facoltà deriva al conclutt we direttamente dalla legge e pu) essere, quindi, da questo esercitata incl pendenement:e dall'invito del locatore (Cass., 3, n. 8378 del 13/10/199z , C:ass., 3, n. 9469 dei 26/9/19)7;

Cass., 3, n. 25759 del 14/10/2011 )). Peraltro neppure si può ..itenere che il procedimento amministi ativo di cui si amenta l'omission fosse una vera condizione di procedib lità de 'azione di risoluzione contratto in quanto, in base alla giur sprudenza di questa Corte, la pr:Nisione dell'art. 5, co. 3 della I. n. 203 ci 21 1982, secondo la qu:31e, ove i conduttore sani l'inadempienza entro Le mes.; dal ricevimento della comunicazione contenente la contesta :ione dell'inadempimento, non dà luogo alla rìsoluzione del contra :to, si limita a configurare per l'affittuario inadempiente una possil ile sanatoria senza elevare il decgrso del termine di tre mesi a condizic ne di proponibilità dell'azione.

Deve pertanto escludersi che la propoi ibilità cell'azione di risoluzione ::;ia subordinata, oltrechè alla contesta2ione sCagiudiziale dell'addebitc e al relativo tentativo di conciliaziom previsto dall'art. 461. n. 203 de 1982, anche al decorso del termine di re mesi per sanare l'iradempimento" (Cass., 3, n. 5556 del 5/6/1998).

2. Con il secondo rnot vo si deduce: "violazone e fa sa applicazione dell'art. 414 cpc dell'art, 11 d.lcs. n. 150/2011, dell'art. :_15 e 116 c.c. in relazione all'art. 360 ni i. 3 e Riscontro de l'asserito inadempimento contrattuale suffragato da documentazione tardivamente prodotta in giudizio". Il ricorrente cc ntesta che la Corte territoriale abbia posto a base della propria decisione una documentazione prodotta tardivamente a corredo della memoria del 10/9/2018 con la quale gli or ginari ricorrenti avevano inteso contrastare la domanda riconvenzionale li accertamento dell'usucapione. 2.1.

Il motivo è inamrni: sibile per plurimi e distinti profili. Innanzitutto in quanto non individua la motivazione eriticanda, così no,- consentendo a questa Corte di poter esercitare il proprio controllo di regittimità sulla impugnata sentenza. In secondo luogo il motivo non reca un'attività assertiva percepibile della violazione delle norme indicate nella intestazione e si fonda su documenti che vengono evocati senza fornire l'indicazione specifica i sensi 366 n. 6 c.p.:. Ne consegue pertanto l'inammissibilit3 della censura sia per difetto di specificità sia per difetto di autosufficienza.

Infine risulta assolutamente privo di chiarezza nell'illustrazione il profik relativo alla ..E:issunta tardività delle produzioni.

3. Con il terzo motivo violazione e l'alsa applicazione degli artt. 2597 c.c. 2729 c.c. e 2712 , nonché degli artt. 115 e 116 cp.c in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 ed in violazione del divieto d autoformazione probatoria - il ricorrentQ torna a contestare che la Corte d'Appello abbia consentito agli origirrari ricorrenti di giovarsi di una produzione documentale proveniente da essi stessi (r-iproduzio fotogr3fic:he) omettendo di verificare con rigore l'avvenuto assolvimento delHoriere della prova in ordine ag i elementi costitutivi della domanda.

2. Il motivo si risolve hi una sollecitazione a questa Crt:e a rivalutare circostanze fattuali e de curnentali, riguardo alle. quali, p -:Taltro, neppure ottempera all'onere di ci all'art. 366 n. 6 c.p.c. Nell'illust -.azione vengono evocate le norme degli arti:. 2712 c.c. , dell'art. 115 e.; .c. (quarto alla c.d. non contestazione) e dell'art. 2729 c.c., ma la Lro violazione è prospettata solo come preteso risultato dell'indicata ivalutazione. Il motivo, dunque, è ir ammissibile, in quanto - fe -ma comunque l'assorbenza della violazione dell'onere di indicazione specifica di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. - si risolve in una sol acitazions a rivalutare la quaestio facti al di là d ai limiti consentiti dall attuale n 5 dell'art. 360 c.p.c. siccome precisati dalle Sezioni Unite nelle sente12:e nn. 8053 e 8054 del 2014.

4. Con il quarto motivo ci ricorso - violazione e falsa app cazione dell'art.2697 c.c., 115 c.p.c. in .elazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.o.; violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione all'ari , 360, nn. 3 e 4 c.p.c. Accertamento cHl'esatto contenuto c'e' contr.E.tto operato in secondo grado alla stre;.ua di un rilevo ufficioso di congr.iità del canone, precluso al giudice e ripartato in sentenza sen;_a il previ c) contraddittorio con le parti - il ricorrente si duole che la inpugnata sentenza abbia ritenuto d'ufficio la coi gruità del carone richiesto al itaimondi quale riferito all'intera esterrlone dei terreni senza articolare sul punto il contraddittorio. 4.1 Il motivo non indivicua la motivazione che .forrebbe critic:are: quanto si legge nella pag. 16 -isulta E)ssolutamente oscuro e di conseguenza risulta oscuro tutto il n. otivo là dove ragiona di una vi,: lazione dell'art.101 c.p.c. Donde la :::ua inammissibilità. Rafforzata, peraltro, dalla carenza anche qui di os!-ervanza dell'art. 366 r. 6 c.p.c.

5. Con il quinto motivo - violazione e falsa appl cazione 2697 c.c. dell'art. 2729 c.c. dell'a t. 116 c.p.c. n relazicne all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; Inammissibilità dagli elementi tardivamente prodAti e inidonei ad assurgere a prova o ele nento di prova inficiante il vaglio di precisione e concordanza intravisto dal giucice del merito -il ricommte lamenta in modo del tutto generic:) che la Corte d'Appello abbia r tenuto provata l'esistenza del contratto di affitto su entrambi i fondi. 5.1 La censura è apodi tica e riva di alcuna specificità (Cass. n, 4741 del 2005, il cui consolidato principio risulta ribadito, in motivazione non massimata, da Cass., Se z.

Un., 707,"- del 2011). Da qui l'inammissibilità del motivo.6. Con il sesto motivo violazione e falsa applicazione d :!ll'art. 1158 c.c. in relazione all'art. 36C, co. 1 n. 3 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo della controversia per mancata i3mmissior e della prova testimoniale capitolati: dall'originario con ,fenuto c:onfutazione dell'acquisto a titolo u--iginario - il ricorrente si duo :e che la Corte d'Appello abbia condliv.so la valutazone fatta dal primo giudice di irrilevanza delle prove testimoniali ea lui dedotte per consentirgli di dimostrare l'avvenuto ai:quisito della proprietà dei fondi ger usucapione. 6.1 Il motivo è inammissibile perché deduce ei -roneamemte quale n. 5 la mancata ammissione li mezzi istruttori, V:i dove E v rebbe covuto argomentare l'erroneiC della valutazione di irrilevanza ed avrebbe dovuto farlo facendosi c;:.: rico de a motivazione della corte territoriale, che anche qui non viene ildividuata, così more solito demandandone la ricerca a questa Corte e ciò al di là del fatto che lell'illustrazione nemmeno si coglie uT argomentare idoneo a dimo3trare la detta rilevanza.

7. Conclusivamente il r corso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare, ir favore di parte resistente, le s:.ese del giudizio di cassazione, liquidate -,ome in dispostivo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore di pare resistente, e spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5000 (alte C 200 per esborsi), con distr!zione in favore dell'avvocato Bianca Zipi. Rilevato c