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Ordinanza — n. 25361/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses retraction appeal as inadmissible for attacking facts and missing CTU report details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25361/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the right of preemption on a rural property. The appellant claimed the lower court erred in fact-finding by ignoring specific CTU report dates and functional autonomy issues. The court ruled that the appeal violated procedural rules by attacking facts without precise CTU references and raising new merit questions.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 356 n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it attacks factual findings without specifying the expert report content or raises new issues of merit.

Parole chiave

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right of preemption inadmissible appeal CTU report details factual error procedural rules proprietà fondiaria agricola fondo espropriato utilizzazione del fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
115 in relazione all'art. 360, cc.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
3.1 Il motivo non è coni' )rme alle prescrizioni d cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto non riporta i contenuto della rela:lone del c.t.u.
Art. 356 n. 6 c.p.c.
Art. 115 c.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo di rico -so - violazione dell'art. 115 in relazione all'art.
Art. 360, cc. 1 n. 4 c.p.c.
115 in relazione all'art. 360, cc. 1 n. 4 c.p.c.- il ricorrente denuncia un errore di percezione in cui sarebt: e caduto il giudice di n- erito nell'escludere che le due particelle n.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 4116-2019 p'oposto da: 2021 QUARANTA G;,ETANO, rapresentto e cifeso 834 dagli avvc•:ati Pasgua_e Piz2uti e .Drof. Michele Tam)oni ed elettivamente domiciliato presso lo tudio del secondo in ROMA. VIA ATTILIO FRI GERI lD6, pec: qualei. e IJ .eertr-r- -Drc neav atir e (-- , 1 - ricornínte - contro D'ARCO M CHELE, FJRRENTI O ASHJNTA, rappresenta i e difesi dall'avvocato drof. SERGIO PERW.GINI ed elettivamene domiciliati presso lo studio del medesimo Salerro, in via Domenic Coda 3 iopeI - controricorrnti - avverso la entenza n. 1606/20:8 della OORUE D'APPELLO di CALERNC, depositata il 18/10/2028; udita la reLazionE della causa svolta nella camera di consi:lio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott. qNNA :10SCARI1I;

Ritenuto che: 1.Gaetano Quaranta, cDnduttcre di un fondo rustico sito in agro di Baronisi, convenne, con atto di citazione dell'8/1/2: 02, davanti al Tribunale ordinario di Salernc, Sezione Distaccata : i Mercato San Severino, i coniugi Michele d'Ar:o e Assunta Ferrentino amentando che il proprietario del fondo Antonio Landi aveva venduto il hndo medesimo ad essi convenuti, omAtendo di consentirgli l'eserciz o del diritto di prelazione in qualità di effittuarip. I convenuti si costituiror o in giudizio eccependc l'assenza dei requisiti per il valido esercizio del retratto. 2.11 Tribunale adìto declinò la cornuetenza con sentimza del 2013, ravvisando la competen;a per materia della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Salem D, e la causa venne riassunta ed istruii:a con l'espletamento di una CU, all'esito della quale, con sentenza n. 1552 del 2018, la domanda venn: rigettata dal giudice specializzato.

3. La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, acita dal Quaranta, con sentenza del 18/10/2018, ha ricettato l'appello ribadendo - quale ragione ostativi al riscatto - l'avviso del primo giudice che r su una parte delle particeiie del fondo, concedente avea conservato la disponibilità e che vi era altresì un residuo vincoftto per attività urbanistica. Inoltre, osservò che il fondo river dicato da l'affittuario non aveva neppure autonomia funzionale perché era ubicato n una posizione centrale rispetto alla restante parte del fondo riedesimo 4. Avverso la sentenza Gaetano Quaranta ha propcsto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Mthele D'orco e Assunta Ferrentino hanno resisti:o con c:ontroric:orso.

5. Il ricorso è stato fisato per- la tral:tazione in aduna iza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., in vista della quale Gaet: np Quaranta ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo di rico -so - violazione dell'art. 115 in relazione all'art. 360, cc. 1 n. 4 c.p.c.- il ricorrente denuncia un errore di percezione in cui sarebt: e caduto il giudice di n- erito nell'escludere che le due particelle n. 132 e 134, nonostante il puntu ile accertamento del CTU, fossero interamente occipate dal meleto. 1.1 Il motivo è inammis3ible.

In primo luogo, esso d:muncia un er-ore di fatto, che avrebbe covuto denunciarsi con il mezz(: della revocazione ordinaria ai sansi dell'a -t. 395 3 n. 4 c.p.c: lo stesso ricorrente parla di errore di perce2ione di LI '^i fatto affermato dal c.t.u. In ogni caso, se non sussistesse tale ragione di inammis!lbilità, il rnotivo si rivelerebbe del tutto inidoneo ad evAenziare la violaziere dell'a -t. 115 c.p.c. sotto il profilo - eriunciato in chiusura della breve il ustraziore - del divieto del giudice di merito "di fondare la decisione su :rove diverse da quelle fornite":

è palese che, avendo ia sentenza fondat ,) il suo a'ecisum sulla c.t.u., quello che s contesta è solo che essa sia stal:a mal valJtata. Si aggiunga che, come ulteriore profilo di inammissibilità. il ricorrente, in manifesta violazione deVart. 366 n. 6 c,p.c., si limita a riportare due passi brevissimi della c.t.u.„ i primo che dice enunc ato a paq., 5 di essa ed il secondo a pag. 2 e arjomenta l'individuazione del prE:teso fatt,:), non percepito nella sua esatta dimensione, dalla sentenn, senza fornire alcuna spiegazione di ccme l'implicazione che ne desume possa risultare dal raccordo fra le due riproduzioni, di cu , peraltri,, si inverte la consecuzione.

Il motivo è, sotto tale profilo, anche carente de requisito della chiarezza. Inoltre, si omette di preisare i termini n cui il (;:iudice di appello era stato investito della questione, essi non potendosi nemmeno desumere da quanto sommariamente riferito, senza una precisa indica:lone della parte dell'atto di appello, nell'.,3sposizione del fatto. Ove poi si passasse a la lettwa della sentenza, assumerebbe rilievo dirimente la circostanza che la motivazione della senterza impugnata è riferita nel motivo in esa -ne in maniera del tutte monca, sicché la censura risulta anche non conelata alla rabb deciaendi per hi.e l'impugnata sentenza (pag. 5, del tut:o ignorata da quanto si riproduce) non ha affatto escluso la presenza de meleto sulle partice le n. 13.., e 134 ma ha semplicemente riferito c le, sulle stesse partice le, esiste'ano anche altre coltivazioni, sì da non consentire di riconoscere al fondo destinato a meleto e rivendicato dal ricorrente, una piena autonomia. funzionale. 2 Con il secondo moti'v( di ricorso - n,,,HolazionE! dell'art. 19 I. 11/2/1971 n. 11 in relazione all'ad 360 cc), 1 n. 3 c.p.c.- :I ricorrerne deduce che la sentenza, avendo acciarato la p,-esenza di un f lare di vi: sui lato ovest, curato dal concedente avrebbe erroneamente ritenni) inesistenti i presupposti per l'eserciz o del retratto, violando le dispos.z oni indicate in epigrafe secondo le qua i l'affitto è esteso a tut:e le coltwe del fondo.

Ad avviso del ricorrente gli accordi relati\ii al filare di vignE non sarebbero rilevanti. 2.1 La censura pretende di criticare la motivazione della sentenza riproducendo letterali-T- ente, a giustificazioie della -agione della negazione del diritto al riscatto da parte della sentenza iripugnata quella che indica come presenza, rappresentata dal 2.T.U., di <<"un filare di vite sul lato ovest" (così a pag. 5)». In tal modo la censura icTiora la motivazione estesa dalla ::orte territoriale sempre a pg. 5, di cui Inciso evocato costituisce appunto un "inciso": la sentenza ha ritenuto ostativa, all'esercizio del diritto di retratto, la parziarietà del fondo rei senso che su di ESSO, oltre a svolgersi la coltivazione del meletc, c'era anche dell'altro, sicché per una parte residua il fondo non era coltivato dall'fifittuarie coltivato .e diretto, La norma di cui si denuncia la violazione non appare allora in alcun modo pertinente e ciò non senza doversi rilevare che è toelrnente carente qualsiasi attività dirnwtrativa del come e cel perche sarebbe stata violata.

Da quanto osservato consegue l'inammissibilità del motivo, che è rafforzata anche dalla pretesa di evocare l'apprezz,:!mento di una situazione di fatto.

3. Con il terzo motivo d ricorso - violazione e falsa appl.cazione dell'art. 8 I. 26/5/1965 n. 590 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente si duole del fa:to che la sentenza abba escluso il retratto anche in ragione della natura r on integralmente agricola del te Teno laddove la modifica della destinazione urbanistica del medesimo sarebbe avvenuta in un momento successi /o rispetto alla vendita. In particolare, si lamenta che la corte territoriale :bbia tenuto conto della situazion::, accertata dalla relazione del c.t.u. del 1 ottobe 2017 e non di quella esistente all'atto della vendita, cioè al 14 febbraio 2001. 3.1 Il motivo non è coni' )rme alle prescrizioni d cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto non riporta i contenuto della rela:lone del c.t.u. dal quale risulterebbe che egli avr ebbe proceduto all'accertamento della situazione dell'immobile con riferin ento alla data di deposito della relazione peritale.

Tale assunto avrebbe d: vuto essere enunciato con l'indftazione specifica della parte della c.t.u. d Clii questo risultava, mentre nulla al riguardo si precisa.

4. Con il quarto motivo li ricorso -violazione e falsa appi cazione dell'art. 81. 24 maggio 1965 n. 90 e de l'art. 19 I. 11/2/1971 n. :.1 - il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto lon provata la divisibilità dell'area, la s da autonomia .funzionale, in rag Dile anche della collocazione della mede ima al centro della restante parte del fondo. 4.1 II motivo è inannri lissibile perche volto a ripropc -re questioni di merito, quale la colloca -2ione dell'area in una zona di non facile accesso e posta al centro di un più ampio fondo. Con esso il ricorre •ite sollecita una rivalutazione della quaetio facti e fra l'altro evoca risull:::inze della c.t.u. senza rispettare l'art. 3 56 n. 6 c.p.c. e dunque senza p .ecisare in quali termini la Corte territ, )riale i sia discosta:a dalle -isultanze della consulenza.

5. Conclusivamente il ri :orso va dichiarato ma -nmissibik ed il ricorrente condannato a pagare, in favale della parte resistent le spese del giudizio di cassazione, li luidate come in dispositivo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore della p ifte resistente, le spese del giudi:lo di cassazione liquidate in C 5000 (olt e C 20C) per esborsi), oltre acc4 ssori di legge e spese generali al 15%, con distrazione in fayore dell'ilvvocato Sergio Perongini, che ne ha fE tto rict-iesta. Rilevato che dagr atti il processo risulta esente,