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Ordinanza — n. 25359/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses agrarian redemption appeal as inadmissible due to lack of specific statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25359/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the agrarian redemption appeal inadmissible, rejecting the appellant's arguments regarding labor capacity and property ownership. The lower court had dismissed the claim based on insufficient workforce and lack of full title, but the cassation court found the review grounds did not meet the strict requirements of Article 360 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the substantive claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 366, comma 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not correspond to the specific statutory vices of the judgment, such as a mere disagreement with the factual assessment or a lack of specific statutory grounds for review.

Parole chiave

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agrarian redemption inadmissible appeal labor capacity requirement property ownership status cassation review limits accertamento della capacità lavorativa capacità nei lavori domestici disoccupazione tecnologica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, num. 5 cod. proc. civ.
Ritenuto che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num.
Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
8053); la ricorrente invece la prospetta facendo riferimento a presunte carenze argomentative, in relazione alle critiche che si dice (in termini peraltro inosservanti della specificità richiesta dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.) essere state svolte alle valutazioni del c.t.u.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 948 c.c
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., ciò che si lamenta è sostanzialmente l'omessa decisione su una questione rimasta assorbita in primo grado e riproposta con l'appello ai sensi dell'art.
art. 346 cod. proc. civ
civ., ciò che si lamenta è sostanzialmente l'omessa decisione su una questione rimasta assorbita in primo grado e riproposta con l'appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.; ne segue che il mezzo con cui si doveva denunciare l'omesso esame della questione riproposta era quello della violazione dell'art.112 cod.
art. 112 cod. proc. civ
(omessa pronuncia, error in procedendo); infatti, il discrimine fra la censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
art. 112 c.p
in primo grado) il fatto (secondario), rappresentato dall'esistenza di macchinari nella propria azienda, in astratto rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda inerente alla forza lavoro, la censura avrebbe dovuto proporsi ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U.07/04/2014 n. 8053
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12123/2019 R.G. proposto da Lorusso Maria Nicoletta, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giacomo Porcelli e dall'Avv. Fabio Ciccariello, con domicilio eletto in Roma, Via Amiterno, n. 2 presso lo studio dell'Avv. Angioletto Calandrini (Studio Legale Cento); - ricorrente - contro Varvara Antonio e Varvara Michele, rappresentati e difesi dall'Avv. Girolamo Giancaspro, con domicilio eletto in Roma Via Gavinana, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesco De Facendis; - con troricorrenti e contro Bianco Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv.

Pasquale Caso, con domicilio eletto in Roma Via Gavinana, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesco De Facendis; - con troricorrente - e nei confronti di Sala Annunziata; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, n. 261/2019 depositata il 4 febbraio 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il marzo 2021 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di riscatto agrario proposta da Maria Nicoletta Lorusso — sul presupposto di essere proprietaria coltivatrice diretta del terreno confinante con quello oggetto di retratto — in relazione alla vendita effettuata, con contratto del 29/12/2000, da Maria Nicoletta Nardulli (alla quale, nel corso del giudizio di primo grado, era subentrato l'avente causa Vito Marino Bianco) in favore di Antonio e Michele Varvara; ha infatti ritenuto, anzitutto, quale ragione più liquida della decisione, ed in via assorbente, che difettasse in capo all'appellante il requisito della capacità lavorativa minima per l'esercizio del riscatto agrario, essendo emerso dalla c.t.u. un fabbisogno minimo di manodopera di 6,64 unità lavorative uomo (u.l.u.) ed essendo invece i lavoratori dell'azienda Lorusso soltanto due; ha comunque soggiunto che:— l'appellante non risultava essere piena proprietaria del terreno confinante con quello oggetto di riscatto, ma solo «livellaria», essendo precisato, nel relativo titolo di acquisto (atto di compravendita in notar Berloco del 5/11/1975), che l'immobile veniva trasferito all'acquirente libero, «ad eccezione del canone enfiteutico innanzi citato»;

— in tale atto il dante causa della signora Lorusso affermava di avere usucapito il fondo e tuttavia tale usucapione non era in alcun modo documentata, se non attraverso la mera dichiarazione del venditore, da ritenersi insufficiente «posto che l'usucapione avrebbe potuto e dovuto previamente accertarsi in via giudiziale», come affermato dalla S.C. con sentenza n. 24114 del 2014; — a maggior ragione tale previo accertamento era da considerarsi nella specie necessario, per essere proprietario del fondo un comune e non conoscendosi se il fondo medesimo facesse parte del demanio disponibile o di quello indisponibile, circostanza quest'ultima che non avrebbe consentito l'usucapione;

— inoltre, nell'atto di compravendita si dichiarava formalmente l'esistenza del livello e dunque si ammetteva l'altruità del bene compravenduto e, comunque, la non piena proprietà dello stesso; — non era condivisibile l'assunto dell'appellante di essere comunque divenuta proprietaria del terreno in questione a titolo originario, per averlo posseduto pacificamente fin dal momento del suo acquisto, non avendo la stessa proposto, contestualmente alla domanda di riscatto, anche quella, pregiudiziale, di accertamento dell'usucapione della proprietà del bene; avverso tale sentenza Maria Nicoletta Lorusso propone ricorso con tre mezzi, cui resistono, con separati controricorsi, Antonio e Michele Varvara e Antonio Bianco, quest'ultimo dichiarandosi figlio ed unico erede di Vito Marino Bianco, deceduto nelle more della pubblicazione della sentenza d'appello, avendo la vedova rinunciato all'eredità;l'altra intimata Annunziata Sala (vedova di Vito Marino Bianco) non svolge difese; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; le parti, tutte, hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Ritenuto che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 922 e 1158 c.c. (per avere la corte di appello erroneamente escluso l'acquisto del diritto di proprietà in forza di compravendita contenente dichiarazione di usucapione da parte del dante causa); violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 817 del 1971 e dell'art. 8 legge n. 590 del 1965 (per avere la corte di appello, presupponendo l'acquisto a non domino del fondo da parte della ricorrente, erroneamente escluso il diritto di prelazione della medesima); violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 (recte: 2697) e 948 c.c. (per avere la Corte di appello, presupponendo l'acquisto a non domino, escluso il diritto di prelazione, ritenendo erroneamente applicabile alla domanda di accertamento del diritto di prelazione l'onere probatorio gravante su chi agisce ex art. 948 c.c.»; con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma terzo, cod. proc. civ., per avere la corte d'appello omesso di valutare l'ammissibilità dei nuovi documenti — sopravvenuti e quindi prodotti in appello nella prima occasione utile, alle udienze del 23 marzo 2016 e del 14 settembre 2016 — a dimostrazione dell'insussistenza di oneri e gravami sul fondo; con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o, in subordine, difetto assoluto di motivazione (o, comunque, motivazione puramente apparente); lamenta la mancata considerazione del dedotto uso di mezzi meccanici ai fini della coltivazione del fondo, in tesi di decisiva rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza del requisito della capacità lavorativa minima per l'esercizio del riscatto agrario (valutazione che la ricorrente assume, peraltro, anche inficiata dalla mancata considerazione dell'apporto degli altri familiari, già di per sé sufficiente, in tesi, a garantire l'apporto lavorativo richiesto); e ciò benché tale circostanza fosse — assume la ricorrente —:

«i) dimostrata documentalmente (cfr. doc. 12 fasc. 10 grado attrice); il) non contestata dai convenuti; iii) confermata dal c.t.u., il quale aveva esplicitamente riconosciuto che l'azienda agricola Lorusso disponeva di un "parco macchine molto fornito" (consulenza integrativa, pag. 4; cfr. all. 7)»; il terzo motivo, di rilievo logico preliminare, in quanto investe la prima e assorbente ratio decidendi, è inammissibile; occorre anzitutto rilevare che, al di là dell'evocazione del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., ciò che si lamenta è sostanzialmente l'omessa decisione su una questione rimasta assorbita in primo grado e riproposta con l'appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.; ne segue che il mezzo con cui si doveva denunciare l'omesso esame della questione riproposta era quello della violazione dell'art.112 cod. proc. civ. (omessa pronuncia, error in procedendo); infatti, il discrimine fra la censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e quella di omesso esame ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.

— posto che quest'ultimo, come chiarito da Cass. Sez. U. 07/04/2014 nn. 8053-8054, può concernere un fatto principale o secondario — va ravvisato nella circostanza che la doglianza è da esprimersi con denuncia di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., quando la parte che ha interesse all'esame del fatto ne aveva rilevato l'esistenza ed aveva chiesto di esaminarlo, mentre è da esprimersi con il mezzo del n. 5 se ed in quanto la parte non avesse chiesto l'esame di quel fatto ancorché esso fosse stato introdotto in giudizio, senza appunto attività di rilevazione; ebbene, nella specie, poiché la ricorrente ha affermato di avere dedotto e dunque rilevato con l'appello (ed anzi di averlo dedotto e rilevato già criticando la c.t.u. in primo grado) il fatto (secondario), rappresentato dall'esistenza di macchinari nella propria azienda, in astratto rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda inerente alla forza lavoro, la censura avrebbe dovuto proporsi ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ed in relazione al n. 4 dell'art.360 c.p.c.; pur esaminando in tale prospettiva la censura, nell'esercizio del potere/dovere di qualificare la censura secondo ì criteri indicati da Cabs.

Sez. U. n. 17931 del 2013, se ne dovrebbe comunque rilevare l'ina m missibilità; le allegazioni con cui il motivo vorrebbe indentificare il fatto oggetto di omissione di pronuncia, per come esposte sia in chiusura del punto 10 (pag.

7) nell'esposizione del fatto, sia al punto 41, sottoparagrafo li (pag. 19), risultano infatti del tutto generiche e tali da non individuare un fatto; nel primo passaggio la ricorrente si limita infatti a riferire di avere riproposto, in appello, «le difese svolte in primo grado in riferimento al requisito soggettivo della capacità lavorativa - in relazione al quale il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi ritenendo.., il profilo de quo "assorbito") - censurando, inter alla, l'erroneità della c.t.u. per "non aver considerato, ai fini del calcolo della capacità lavorativa della famiglia dell'attrice, che la coltivazione dei fondi avviene con l'ausilio dei mezzi meccanici elencati del documento n. 12 [...]" (Atto di appello, p. 26)»; nel secondo ribadisce, negli stessi termini, di avere «... riproposto espressamente le censure relative alla erroneità della CTU, anche per «non aver considerato, ai fini del calcolo della capacità lavorativa della famiglia della attrice, che la coltivazione dei fondi avviene con l'ausilio dei mezzi meccanici elencati nel documento n. 12 (allegato alla memoria 184 c.p.c.)(Atto di appello, pag. 17)»; come appare evidente, si tratta di affermazioni che, oltre ad essere del tutto generiche — in quanto non specificano consistenza, qualità e numero dei mezzi meccanici menzionati, né soprattutto e conseguentemente spiegano la rilevanza del loro utilizzo nella coltivazione ai fini del requisito del diritto fatto valere escluso dalla corte territoriale — sono pure tali da esprimere una valutazione e non un fatto; ne discende che il motivo, pur riconvertito in denuncia di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. non identifica effettivamente un fatto su cui la corte abbia omesso di pronunciare; in ogni caso, se anche si volesse ritenere il contrario, il motivo sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ. in quanto difetterebbe di decisività, giacché, proprio per l'assoluta genericità e l'assenza di specifica spiegazione di come in concreto l'ausilio dei mezzi meccanici dovesse rilevare ai fini della forza lavoro, dell'omessa pronuncia non risulterebbe dimostrata la rilevanza effettiva; va in proposito rammentato che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per evidenziare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è necessario rispettare il requisito di ammissibilità di cui all'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ.:

è necessario cioè che la censura di violazione della norma del procedimento (nella specie per omessa pronuncia su un fatto espressamente dedotto a fondamento del gravame) venga evidenziata con caratteri tali da palesare che sono stati violati «i principi regolatori del giusto processo»;tale formulazione, sebbene evocativa dei contenuti dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, siccome poi specificati dal secondo comma e dagli altri commi della norma, secondo la ricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessità che l'inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, con conseguente inutilità dell'art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che la violazione della norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione; carattere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 360-bis n. 2 si esprimeva nell'essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava (così Cass. n. 22341 del 26/09/2017, cui adde conff. ex multis, tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 2926 del 08/02/2021; n. 29903 del 30/12/2020; n. 28440 del 14/12/2020; n. 17966 del 27/08/2020; n. 26087 del 15/10/2019); a fortiori la mancanza di decisività del fatto, così come dedotto, renderebbe inammissibile la censura ove apprezzabile alla stregua del diverso paradigma di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., ivi tale carattere costituendo requisito espressamente previsto dalla norma; l'incidentale rilievo secondo cui la ratio censurata sarebbe viziata anche dalla mancata considerazione dell'apporto di altri familiari:

a) non è indicato, dalla stessa ricorrente, come effettivo oggetto e fondamento della censura [a pag. 18, righe 3-4 del ricorso, si precisa che «ciò che qui rileva censurare» è la mancata considerazione della dotazione di mezzi meccanici e, più esplicitamente ancora, nella memoria, si rimarca che la valutazione sul punto dei giudici a quibus «non è stata investita da specifica censura in questa sede»];

b) si pone, comunque, al di fuori del paradigma censorio di cui all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., essendo ben evidente che la corte di merito in realtà considera espressamente ed analiticamente la posizione di altri componenti della famiglia, motivatamente escludendo che essi possano fornire un apporto rilevante, di guisa che la censura si risolve nella mera assertiva contrapposizione di una conclusione diversa ovvero nella sollecitazione di una nuova valutazione di merito estranea al sindacato di legittimità; la subordinata censura di motivazione apparente prima che manifestamente infondata - la motivazione sul punto essendo ben comprensibile — è inammissibile perché dedotta secondo argomenti estranei al tipo di vizio; va ricordato in proposito che, secondo fermo insegnamento, «è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costiluzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass., Sez.

U.07/04/2014 n. 8053); la ricorrente invece la prospetta facendo riferimento a presunte carenze argomentative, in relazione alle critiche che si dice (in termini peraltro inosservanti della specificità richiesta dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.) essere state svolte alle valutazioni del c.t.u. (condivise dai giudici di merito), risolvendosi dunque, tale doglianza, in una mera contestazione della ricognizione del fatto operata dalla corte territoriale, secondo logiche estranee al paradigma censorio di cui all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; l'inammissibilità del terzo motivo fa sì che resti ferma la principale ed autonoma ratio decidendi adottata in sentenza e rende conseguentemente ultroneo l'esame del primo e del secondo motivo di ricorso;il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, che liquida — per ciascuno dei due controricorsi — in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo un