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Ordinanza — n. 25358/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural inadmissibility due to lack of contradictory examination on appeal expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25358/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Pedesina inadmissible and ordered the payment of procedural costs. The municipality challenged a lower court ruling that extended the duration of a communal pasture lease contract and awarded damages to the agricultural society. The court rejected the appeal because the request for reimbursement of expenses incurred to resist an execution suspension was not properly notified to the opposing party, violating the requirement for contradictory examination in this summary procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 373 c.p.c.: In summary proceedings, a request for reimbursement of expenses to resist an execution suspension is inadmissible if the opposing party was not notified or did not have the opportunity to interpose arguments.

Parole chiave

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summary procedure contradictory examination execution suspension procedural inadmissibility agricultural lease procedural costs notification requirement allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
«misura 13», che la società aveva dedotto di aver perduto a causa dell'anticipato rilascio dei terreni, per tre anni; avverso tale sentenza l'ente locale propone ricorso con tre mezzi, cui resiste la società intimata, depositando controricorso; le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod.
Art. 373 cod. proc. civ.
Dichiara inammissibile la richiesta di liquidazione delle spese relative al procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. svoltosi avanti la Corte d'appello di Milano.
d.m. n. 55 del 2014
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (v.
art. 346 cod. proc. civ
art. 373 cod. proc. civ
Dichiara inammissibile la richiesta di liquidazione delle spese relative al procedimento ex art. 373 cod. proc. civ.
art. 373 c.p
b) con esclusione di ulteriore importo per spese vive, poiché non indicate nella detta nota spese; non può prendersi in esame la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla società resistente innanzi alla Corte d'appello per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione, ex art. 373 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21198 del 20/10/2015
Cass. n. 3341 del 11/02/2009
Cass. 04/10/2018, n. 24201
Cass. 04/10/2018, n. 24201); trattandosi di controversia agraria, il processo è esente per legge dal contributo unificato e non si applica pertanto l'art.
Cass. 31/03/2016, n. 6227
ex aliis Cass. 31/03/2016, n. 6227; n.
Cass. n. 537 del 15/01/2020
Cass. n. 17804 del 26/08/2020
Cass. nn. 25871-2 del 16/11/2020
Cass. n. 29430 del 23/12/2020
Cass. n. 6552 del 10/03/2021
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8971/2019 R.G. proposto da Comune di Pedesina, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Morales Sosa; - ricorrente - contro Società Agricola dei Fratelli Sassella s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Mauro; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 4651/2018 depositata il 30 novembre 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il marzo 2021 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che la Società Agricola dei Fratelli Sassella s.n.c. adì la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Sondrio chiedendo accertarsi, in contraddittorio con il Comune di Pedesina, la nullità, per violazione del combinato disposto degli artt. 45 e 52 della legge 3 maggio 1982, n. 203, della clausola del contratto di affitto degli alpeggi comunali denominati «Combana Dentro e Combana Fuori», stipulato in data 29/02/2016, che ne limitava ad un anno la durata (con scadenza al 31/12/2016), con conseguente declaratoria che la durata del contratto, ai sensi dell'art. 52 legge cit., era pari a sei anni e con la condanna del comune al risarcimento dei danni; instaurato il contraddittorio, l'adita sezione specializzata agraria rigettò la domanda e ordinò alla società il rilascio degli alpeggi; in accoglimento del gravame interposto dalla società ed in riforma di tale decisione, la Corte d'appello di Milano, sezione specializzata agraria, ha emesso la chiesta pronuncia di accertamento della durata seennale del contratto, condannando il Comune di Pedesina al risarcimento del danno liquidato in Euro 25.000 in valuta attuale, pari all'importo del contributo annuale c.d.

«misura 13», che la società aveva dedotto di aver perduto a causa dell'anticipato rilascio dei terreni, per tre anni; avverso tale sentenza l'ente locale propone ricorso con tre mezzi, cui resiste la società intimata, depositando controricorso; le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ritenuto che con il primo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), per avere la corte d'appello omesso di pronunciare sulla eccezione preliminare — che il comune afferma di avere riproposto in appello — di decadenza di controparte dalla proposta azione di accertamento (decadenza discendente, in tesi, dalla mancata proposizione di azione di annullamento ex art. 19 d.lgs. n. 104 del 2010 della determinazione n. 3 del 15 gennaio 2016 con la quale era stata dichiarata la natura sperimentale del contratto di affitto e la sua limitata validità alla stagione 2016, nonché per mancata proposizione di azione di annullamento dei connessi atti amministrativi successivi alla scadenza, in data 31/12/2016, del contratto sperimentale); con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203, e dell'art. 6, comma 4, legge 18 maggio 2001, n. 228, per avere la corte d'appello ritenuto irrilevante, nella controversa, il richiamo ai criteri dettati da regolamento regionale e sottesi al contratto sulla base, tra l'altro, del duplice rilievo che:

a) nel caso di specie il comune non aveva dimostrato che sussistessero almeno tre offerte da valutare comparativamente procedendo a trattativa privata, come prescritto da tali criteri;

b) essi comunque non derogano, quanto alla durata, alla disciplina dettata dalla legge sui patti agrari, né potrebbero farlo trattandosi di norme regolamentari subvalenti rispetto a quelle aventi forza di legge;

c) il rapporto, riguardante beni del patrimonio disponibile, ha natura privatistica e non può sfuggire all'applicazione della legge n. 203 del 1982, tanto più che tale soggezione è peraltro fatta salva anche per i beni demaniali dall'art. 6 d. Igs. n. 228 del 2001; rileva il ricorrente che: sub a) il contratto de quo fu stipulato non per trattativa privata ma sulla base di una sola offerta, in deroga alle norme che regolano gli appalti pubblici, in via sperimentale, per la sola stagione 2016; sub b) le norme in materia di finanza pubblica hanno precedenza assoluta rispetto alle norme che regolano gli appalti di diritto privato; il contratto in questione trovava la propria legittimazione nei richiamati «criteri per la concessione di malghe e alpeggi di proprietà della Regione Lombardia per l'esercizio dell'attività di alpeggio»; sub c) l'art. 6 d.

Igs. n. 228 del 2001, al comma 2, prevede la possibilità di chiedere in restituzione i terreni agricoli anche prima della scadenza del contratto, in deroga alla legge n. 203 del 1982; con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione alla liquidazione dell'importo di C 25.000,00 per ristoro della perdita dei contributi denominati «misura 13» per gli anni 2017, 2018 e 2019: lamenta che la Corte territoriale ha omesso di considerare che: l'Azienda Agricola Sassella aveva avuto il possesso degli alpeggi per l'intero anno 2017 e fino al 20 giugno 2018; per il 2017 aveva già percepito l'indennità «misura 13» a carico della Regione Lombardia nell'importo liquidato dalla corte d'appello; la stessa aveva definitivamente perso i requisiti richiesti per ottenere il contributo stante la sopravvenuta revoca d'ufficio, prima della promozione del ricorso, del Decreto di voltura n. 39/2016, protocollo n. 43813/17 pervenuto al Comune di Pedesina il 06/10/2017;

è pregiudiziale — in quanto attinente alla procedibilità del ricorso — il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata in data 9 gennaio 2019), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ.; manca invero qualsiasi documentazione (anche in copia semplice) relativa alla notifica della sentenza; copia di tale relazione non è stata nemmeno aliunde acquisita; la notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass.4 10/07/2013, n. 17066), essendo stata effettuata in data 11/3/2019, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (30/11/2018); può comunque rilevarsi che, ove il ricorso non fosse stato improcedibile, sarebbe andato incontro a declaratoria di inammissibilità. il primo motivo - con il quale si denuncia in sostanza, a dispetto della indicazione contenuta in rubrica, non un error iuris ma un error in procedendo (omessa pronuncia) — è, infatti, inammissibile; il ricorrente omette invero di indicare specificamente, in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., il contenuto dell'atto di appello nella parte in cui, secondo quanto affermato, sarebbe stata riproposta l'eccezione in questione e ancor prima, come sarebbe stato necessario, di riportare il contenuto della comparsa di costituzione in primo grado e quello della sentenza che lo aveva concluso; indicazioni necessarie al fine di consentire la verifica: sia della rituale e tempestiva introduzione dell'eccezione in primo grado, sia della mancanza di statuizioni, esplicite o implicite, che la riguardassero nella sentenza di primo grado (in presenza delle quali la riproposizione in appello avrebbe dovuto essere veicolata necessariamente da specifico motivo di appello incidentale), sia della sua effettiva riproposizione in appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.; l'inosservanza dell'onere predetto è peraltro ravvisabile anche con riferimento agli atti amministrativi richiamati, dei quali è omessa ogni indicazione contenutistica, nonché la loro localizzazione nel fascicolo di causa, laddove è come noto necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v.

Cass. 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass. Sez. U. 23/09/2019, n. 23553; Id. 19/04/2016, n. 7701); il secondo motivo è altresì inammissibile; le censure, di difficile comprensione, si risolvono nella mera apodittica contrapposizione di affermazioni contrarie a quelle esposte in sentenza; il ricorrente sostiene, in sintesi, che il rapporto de quo trova la propria disciplina nel regolamento regionale e non nella legge sui patti agrari, ma non offre di tale assunto alcuna giustificazione, né vi è una argomentata critica della motivazione sul punto esposta in sentenza; inconferente il riferimento all'art. 6, comma 2, d.

Igs. n. 228 del 2001, che fa riferimento a beni demaniali o del patrimonio indisponibile, quali non sono, per pacifica acquisizione, quelli per cui è causa; anche il terzo motivo è inammissibile, per manifesta inosservanza dei requisiti necessari perché possa darsi ingresso a doglianza di vizio motivazionale secondo il paradigma censorio di cui all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; occorre rammentare al riguardo che nel nuovo regime dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte — nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366, primo comma, n.6, e art. 369, secondo comma n. 4 cod. proc. civ.

— insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053; Id. 22/09/2014, n. 19881); nella specie tali indicazioni sono omesse in ricorso (non potendosi certamente ritenere sufficiente a tal fine l'elencazione dei documenti come allegati al ricorso per cassazione, essendo altresì e prima ancora necessaria l'indicazione specifica del come tali documenti e i fatti da essi rappresentati sono stati introdotti nel dibattito processuale nella sequenza dei gradi di merito); il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo:

a) con applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per cause di valore compreso nello scaglione tra C 5.200 ed C 26.000 (qual è quella in esame, di valore pari ad C 25.000), per tal motivo disattendendosi il maggior importo indicato nella notula depositata in atti che fa evidentemente riferimento a parametri dello scaglione superiore;

b) con esclusione di ulteriore importo per spese vive, poiché non indicate nella detta nota spese; non può prendersi in esame la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla società resistente innanzi alla Corte d'appello per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione, ex art. 373 cod. proc. civ., dell'efficacia esecutiva della sentenza in questa sede impugnata; secondo la giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto (Cass. n. 21198 del 20/10/2015;

Id. n. 3341 del 11/02/2009); nella specie parte resistente ha depositato nota spese relativa al detto procedimento ai sensi dell'art. 373 c.p.c., unitamente a copia del verbale di prima udienza; ha chiesto, dunque, liquidarsi le spese di quel procedimento; non ha, tuttavia, notificato l'elenco di tale produzione, come avrebbe dovuto (Cass. n. 3341 del 2009, cit.); essendo il procedimento soggetto a rito camerale, per il quale come noto è prevista la decisione in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti (art. 380-bis.1 cod. proc. civ.), è da escludere che della memoria (e della richiesta in essa contenuta) controparte abbia potuto prendere visione; non può pertanto considerarsi ritualmente instaurato il contraddittorio, ciò che rende in definitiva inammissibile l'istanza (v.

Cass. 04/10/2018, n. 24201); trattandosi di controversia agraria, il processo è esente per legge dal contributo unificato e non si applica pertanto l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (v. ex aliis Cass. 31/03/2016, n. 6227; n. 537 del 15/01/2020; n. 17804 del 26/08/2020; nn. 25871-2 del 16/11/2020; n. 29430 del 23/12/2020; n. 6552 del 10/03/2021);

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Dichiara inammissibile la richiesta di liquidazione delle spese relative al procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. svoltosi avanti la Corte d'appello di Milano. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento