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Ordinanza — n. 25345/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against tax enforcement sale order regarding late mortgage contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25345/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appellant's appeal against a lower court decision that dismissed a late contestation of a tax mortgage. The appellant argued for the cancellation of the mortgage, but the court found the request untimely and the appeal's reasoning generic. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal alleging violation of the principle of correspondence between the claim and the judgment must cite specific grounds rather than generic formulas to allow judicial review.

Parole chiave

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tax enforcement sale mortgage contestation late procedural filing correspondence principle litigation costs allocation purgazione delle ipoteche ipoteca legale del venditore impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il primo motivo propone le seguenti censure: «ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa dell'articolo 112 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
04315 20/02/2020) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.
articolo 112 c.p
violazione e/o falsa dell'articolo 112 c.p.c.
art. 91 c.p
(per omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) in relazione dell'art. 91 c.p.c.».
art. 91 cod. proc. civ
3, per omesso esame in relazione all'art. 91 cod. proc. civ.
art. 24 Cost
(corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e dell'art. 24 Cost.
art. 360 cod. proc. civ
3 dell'art. 360 cod. proc. civ., e con riferimento, questo, anche all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28741 del 09/11/2018
(si veda sul punto, tra molte, quale espressione di un orientamento consolidato, Cass. n. 28741 del 09/11/2018 Rv.
Cass. Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020
Cass. n. 05955 del 14/03/2014
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive: Sez.
Sez. U n. 24245 del 27/11/2015
05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive: Sez. U n. 24245 del 27/11/2015) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo Ad.
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Testo completo

2018 ORDINANZA sul ricorso n. 7414/2018 proposto da: Agosti Flavio Luigi, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Bajetto - ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge - controricorrente - avverso la sentenza n. 1154/2017 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/09/2017; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 04/03/2021, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA 1. Luigi Flavio Agosti impugna, con atto affidato a cinque motivi di ricorso, la sentenza, n. 1154 pubblicata in data 22/09/2017, della Corte di Appello di Genova, che ha confermato quella di primo grado, del Tribunale della stessa sede, di cessazione della materia del contendere in ordine ad un avviso di vendita immobiliare ecj al pignoramento immobiliare nei confronti dell'Agosti su alcuni beni posti in Genova,r, e che aveva dichiarato inammissibili, in quanto tardive, le domande di cancellazione delle altre ipoteche, in quanto proposte dall'Agosti solo con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., con compensazione delle spese di lite, che, viceversa, la Corte territoriale, nell'infondatezza di tutti i motivi di appello, ha posto a carico dell'appellante, con riferimento a quelle della sola fase d'impugnazione. 1.1.

Il giudizio era stato proposto in primo grado dall'Agosti al fine della contestazione di avviso di vendita immobiliare esattoriale per vizi suoi propri ma nel corso del processo, in primo grado, intervenne l'annullamento in autotutela dell'avviso di vendita e il Tribunale di Genova dichiarò cessata la materia del contendere, ma tardiva la contestazione dell'ipoteca esattoriale. 1.2. La Corte d'Appello di Genova ha respinto l'impugnazione, rimarcando la superfluità, dopo la cessazione della materia del contendere, del rilievo della ritualità della notifica delle cartelle e comunque il mancato dispiegamento delle contestazioni alle ipoteche, diverse da quelle cui si riferiva l'avviso di vendita, nell'atto introduttivo di lite in primo grado.

2. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 7414/2018; estensore: C. Valle 3. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

4. Il ricorrente ha depositato, in via telematica, memoria per l'adunanza camerale del 4 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. 5.1. Il primo motivo propone le seguenti censure: «ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa dell'articolo 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (per omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) in relazione dell'art. 91 c.p.c.».

Il mezzo critica la sentenza d'appello per omessa pronuncia, o meglio, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sebbene il motivo sia incasellato nell'art. 360, comma 1, n. 3, per omesso esame in relazione all'art. 91 cod. proc. civ. 5.2 Il secondo motivo propone censure: «ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e dell'art. 24 Cost. e violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (per omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti).».

Il secondo mezzo ripropone, pertanto, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, richiamando ancora il parametro del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., e con riferimento, questo, anche all'art. 24 Cost., e ripropone pure il vizio di omesso esame. 5.3. Il terzo motivo afferma: «ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 101 c.p.c. (principio del Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 7414/2018; estensore: C. Valle contraddittorio), dell'articolo 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dell'art. 24 Cost. e violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (per omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti)».

Il terzo motivo è ancora incentrato, come in parte i precedenti, sulla violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, ma questa volta con riferimento all'art. 101 cod. proc. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost. e propone, altresì, censura di omesso esame. 5.4. Il quarto motivo di impugnazione è così posto: «ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 91c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c.». Il quarto motivo è incentrato sulla regolazione delle spese: esso lamenta l'applicazione del criterio della soccombenza (parziale) con riferimento alla pronuncia del Tribunale che è stata integralmente condivisa dalla Corte di Appello. 5.5.

Infine, il quinto motivo di impugnazione reca censura: «ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 161 c.p.c.». Il quinto mezzo è formulato ai sensi dell'art.161 cod. proc. civ., in quanto la sentenza d'appello reca indicata quale convenuta Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. i che, nella prospettazione del ricorrente, non era più un soggetto di diritti ed obblighi.

6. I primi tre motivi, in una complessiva considerazione, e salvo quanto a specificarsi partitamente, non colgono la ragione del decidere della sentenza della Corte territoriale, che ha ribadito quanto affermato dal Tribunale, ossia che era venuta meno la materia del contendere, in quanto l'avviso di vendita e il pignoramento erano stati cancellati in autotutela prima dell'inizio del giudizio in primo grado (la cancellazione in autotutela era intervenuta il 27/06/2012, mentre la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è intervenuta il 19/09/2021).

I primi tre mezzi sono, inoltre, inammissibili laddove ia Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 7414/2018; estensore: C. Valle fronte di motivazioni di merito sostanzialmente coincidenti in punto di fatto, omettono l'indicazione di quello che sarebbe il fatto omesso, incorrendo, in tal modo, in violazione dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. 6.1. Il primo motivo è, inoltre, inammissibile laddove propone una censura di omessa pronuncia che avrebbe dovuto essere coltivata mediante ricorso diretto in cassazione, in quanto avente ad oggetto un'omissione decisoria su un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e, pertanto, non poteva essere portata alla cognizione della Corte d'Appello. 6.2.

Il secondo mezzo è pure infondato: quella relativa alle altre uth-vc) iscrizioni ipotecarie non era in alcun modo 51omanda chiara od .- espressa contro altre ipoteche, che la Corte di Appello ha, peraltro, individuato come relative per lo più ad altri immobili siti in luoghi diversi da quello in cui erano i beni immobili cui si riferiva l'avviso di vendita contestato (ossia in Genova, alle vie di Creto n. 6/B e ialla via Lucarno). Tutte le altre ipoteche, inoltre, risultavano iscritte indipendentemente e prima dell'avviso di vendita e la loro cancellazione era stata chiesta non con l'atto introduttivo del giudizio, ma con memoria, ossia proponendo un'autonoma (e nuova) domanda e quindi inammissibilmente (con riferimento alle iscrizioni ipotecarie, invero, il motivo omette di indicare che la specificazione di quelle da cancellare era avvenuta, come ammette lo stesso Agosti nella propria memoria per l'adunanza camerale del 04/03/2021, solo con la memoria, depositata in corso di causa di primo grado, di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.).

La decisione della Corte territoriale è, sul punto, coerente con la giurisprudenza nomofilattica (Cass. n. 28387 del 14/12/2020 Rv. 659870 - 01, in motivazione) Iche ha affermato che nelle opposizioni esecutive non possono essere proposte domande nuove.Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 7414/2018; estensore: C. Valle 6.3. Il terzo motivo è infondato: la tardività delle censure mosse avverso le (altre) iscrizioni ipotecarie andava rilevata dai giudici di merito anche di ufficio e quanto prima possibile. La questione della ritualità della notifica delle cartelle esattorialt', pertanto, afferma esattamente la Corte d'Appello, non doveva neppure essere affrontata a seguito della cessazione della materia del contendere. 6.4.

Il quarto motivo, incentrato sulla regolazione delle spese,è del tutto immotivato: la regola della soccombenza è stata correttamente applicata in secondo grado e la censura è del tutto sfornita di fondamento, in quanto la Corte d'Appello ha specificato, applicando l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nella versione risultante dalla modifica della legge n. 69 del 18/0/2009, che l'Agosti, anche a ritenere tardiva la revoca dell'atto di vendita da parte di Equitalia Nord S.p.a., era senz'altro da ritenersi parzialmente soccombente, in quanto gran parte delle sue domande era o inammissibile o infondata e detta statuizione deve essere riferita alle domande, introdotte in corso di causa di primo grado solo con memoria, di cancellazione delle altre e diverse iscrizioni ipotecarie (sul punto si veda, quale espressione di orientamento stabile, Cass.n. 22310 del 25/09/2017 Rv. 645998 - 01:

«In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo»). 6.5. Infine, il quinto, ed ultimo, motivo di ricorso, relativo all'intestazione della sentenza d'appello, laddove essa riporta Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 7414/2018; estensore:

C. Valle .%.5k 411,1nte‹. 1,41Te•T4i „ LI «Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., già Equitalia Nord s.p.a.» è del tutto infondato, stante il subentro di Agenzia delle Entrate nei rapporti attivi e passivi, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., di Equitalia S.p.a. (si veda sul punto, tra molte, quale espressione di un orientamento consolidato, Cass. n. 28741 del 09/11/2018 Rv. 651604 - 01: «l'estinzione "ope legis" delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell'art.1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in I. 225 del 2016, non determina l'interruzione del processo, trattandosi di una forma di successione nel diritto controverso»,) e, al più, la censura che esso contiene sarebbe stata proponibile quale oggetto di istanza di correzione di errore materiale.

7. Il ricorso, nel riscontro di ragioni di inammissibilità e di infondatezza, deve, conclusivamente, essere rigettato 7.1. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, come in dispositivo. 7.8. Alla condanna al rimborso delle spese di lite segue quella al rimborso delle spese prenotate a debito in favore della resistente Agenzia delle Entrate.

9. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. n. 04315 20/02/2020) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive: Sez. U n. 24245 del 27/11/2015) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo Ad. 04/03/2021 CC R.G.N. 7414/2018; estensore: C. Valle //f. /1411A1104 • N‘"dh..›, :r›f‘tiP di contributo unificato pari a quello, ove dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020), per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00,/oltre euro 200,00 per esborsi,/oltre rimborso spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di