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Ordinanza — n. 24909/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24909/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24909/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9254/18 proposto da: -) Alvise Benvenuti, elettivamente domiciliato a Roma, via Silvio Pellico n. 24, c/o l'avv. Claudia Garcea, difeso da se medesimo; - ricorrente - contro -) Luca Betti, elettivamente domiciliato a Roma, via di Vigna Rigacci n. 16 c&A/ (c/o avvocato Roberta Capitani), difeso dall'avvocato Antonio Lamarucciola in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controrícorrente - nonché -) Coluccio Luciano & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Monte Zebio n. 32 (c/o avv.

Regesto Legislator

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articolo 612 c.p, articolo 615 c.p, articolo 105 c.p, articolo 404 c.p, articoli 2909 c.c; Ordinanza — n. 24909/2021 — snciv · Corte di Cassazione: c) sempre Luca Betti propose opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. avverso la sentenza di dieci anni prima, con cui il Tribunale di Venezia aveva ordinato la demolizione del manufatto. A fondamento dell'opposizione dedusse di essere il proprietario del manufatto di cui era stata ordinata la demolizione, e di non aver partecipato al giudizio concluso dalla sentenza messa in esecuzione. Aggiunse di essere titolare di una servitù di appoggio costituita e trascritta nel 1934, in virtù della quale R.G.N. 9254/18 Camera di consiglio del 4 marzo 2021 godeva del diritto di realizzare ed appoggiare al muro dell'immobile di Alvise Benvenuti in perpetuo una tettoia, dell'altezza di metri 2,89 da terra ed a distanza di metri 0,93 dal piano di davanzale della finestra sovrastante.

Parole chiave

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prestazione suppletiva del locatore azione di manutenzione divieto di demolizione muro di sostegno servitù di divieto di costruzione conduttore

Disposizioni normative citate

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articolo 612 c.p
Non essendovi stata esecuzione spontanea, nel 2013 Alvise Benvenuti iniziò l'esecuzione forzata con ricorso ex articolo 612 c.p.c..
articolo 615 c.p
a) la società Coluccio propose opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., deducendo che, essendo solo conduttrice dell'immobile e quindi del manufatto da demolire, non poteva mettere in esecuzione alla sentenza;
articolo 105 c.p
b) Luca Betti, proprietario del manufatto da demolire, intervenne ex articolo 105 c.p.c.
articolo 404 c.p
c) sempre Luca Betti propose opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c.
articoli 2909 c.c
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2909 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9254/18 proposto da: -) Alvise Benvenuti, elettivamente domiciliato a Roma, via Silvio Pellico n. 24, c/o l'avv. Claudia Garcea, difeso da se medesimo; - ricorrente - contro -) Luca Betti, elettivamente domiciliato a Roma, via di Vigna Rigacci n. 16 c&A/ (c/o avvocato Roberta Capitani), difeso dall'avvocato Antonio Lamarucciola in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controrícorrente - nonché -) Coluccio Luciano & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Monte Zebio n. 32 (c/o avv.

Christiano Giustini), difeso dagli avvocati Giancarlo Adorno e Alessandra Toffolutti in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 17 gennaio 2018 n. 84; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 2e,z ) R.G.N. 9254/18 Camera di consiglio del 4 marzo 2021 1. Secondo quanto riferito nel ricorso, Alvise Benvenuti e Luca Betti sono proprietari di due immobili che affacciano su un cortile, nel Comune di Venezia.

L'immobile di proprietà di Luca Betti è concesso in locazione alla società Coluccio Luciano & C. s.n.c.. Tale immobile affaccia sul cortile con due ingressi, tra i quali venne realizzata una tettoia o passaggio coperto che dir si voglia.

2. Nel 2001 Alvise Benvenuti convenne dinanzi al Tribunale di Venezia la società Coluccio, chiedendone la condanna "alla rimozione del passaggio coperto". Con sentenza 1428/03 (deve ritenersi un mero lapsus calami l'indicazione di tale sentenza col numero "1428/13" di cui al foglio 3, primo rigo, del ricorso) il Tribunale di Venezia accolse la domanda e condannò la società Coluccio alla rimozione del manufatto.

3. Non essendovi stata esecuzione spontanea, nel 2013 Alvise Benvenuti iniziò l'esecuzione forzata con ricorso ex articolo 612 c.p.c.. cAt7 L'inizio dell'esecuzione forzata diede la stura a tre diverse iniziative giudiziarie:

a) la società Coluccio propose opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., deducendo che, essendo solo conduttrice dell'immobile e quindi del manufatto da demolire, non poteva mettere in esecuzione alla sentenza;

b) Luca Betti, proprietario del manufatto da demolire, intervenne ex articolo 105 c.p.c. nell'opposizione all'esecuzione proposta dalla società Coluccio;

c) sempre Luca Betti propose opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. avverso la sentenza di dieci anni prima, con cui il Tribunale di Venezia aveva ordinato la demolizione del manufatto. A fondamento dell'opposizione dedusse di essere il proprietario del manufatto di cui era stata ordinata la demolizione, e di non aver partecipato al giudizio concluso dalla sentenza messa in esecuzione. Aggiunse di essere titolare di una servitù di appoggio costituita e trascritta nel 1934, in virtù della quale R.G.N. 9254/18 Camera di consiglio del 4 marzo 2021 godeva del diritto di realizzare ed appoggiare al muro dell'immobile di Alvise Benvenuti in perpetuo una tettoia, dell'altezza di metri 2,89 da terra ed a distanza di metri 0,93 dal piano di davanzale della finestra sovrastante.

4. L'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. proposta da Luca Betti e l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. proposta dalla società Coluccio vennero riunite e decise dal Tribunale di Venezia con sentenza 12 aprile 2016 n. 893. Il Tribunale accolse l'opposizione proposta da Luca Betti; nessuna delle parti riferisce che sorte abbia avuto l'opposizione proposta dalla società Coluccio. Quest'ultima, infatti, si limita a dichiarare nel proprio controricorso che il Tribunale ha dichiarato di "accogliere l'opposizione proposta nella causa n. 3178/14", e cioè quella proposta da Luca Betti (cfr. il ricorso principale, pagina 2). Il Tribunale, in ogni caso, ritenne di poter dichiarare che la sentenza messa in esecuzione fosse "inefficace ed inopponibile erga omnes".

5. La suddetta sentenza 893/16 venne appellata da Alvise Benvenuti. eAv Nei confronti della società Coluccio, l'appellante dedusse che i motivi di opposizione da essa proposti (e cioè l'essere solo conduttrice del manufatto da demolire) si sarebbero dovuti far valere nel giudizio concluso dal titolo esecutivo messo in esecuzionet e non potevano più essere proposti in sede di opposizione all'esecuzione.

6. Nei confronti di Luca Betti l'appellante dedusse invece:

a) che la servitù di appoggio concessa illo tempore a favore del fondo di quest'ultimo riguardava un preciso manufatto (un "tettoia di vetro retinato") che da tempo non esisteva più, e che era stata demolita e sostituita da una tettoia di tipo diverso;

b) che in ogni caso l'opposizione di terzo proposta da Luca Betti ex articolo 404 c.p.c. era inammissibile, dal momento che questi sin dal 2008 sapeva R.G.N. 9254/18 Camera di consiglio del 4 marzo 2021 dell'esistenza della sentenza con cui nel 2003 il Tribunale di Venezia aveva ordinato la demolizione.

7. Con sentenza 17 gennaio 2018 n. 84 la Corte d'appello di Venezia ha rigettato il gravame. Il giudice d'appello ritenne che: -) l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. era ammissibile:sia perché il proprietario dell'immobile da demolire è litisconsorte necessario nel giudizio introdotto da chieda la demolizione; sia perché la circostanza che egli fosse a conoscenza della sentenza di demolizione non costituiva acquiescenza a tale decisione; -) l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. era altresì fondata, in quanto il proprietario del manufatto di cui era stata ordinata la demolizione, e che non aveva partecipato al relativo giudizio, aveva dimostrato di essere titolare di un diritto di servitù a mantenere la tettoia oggetto del contendere; né rilevava che tale manufatto potesse essere stato, nel corso di novant'anni, modificato nei materiali o nella struttura, dal momento che Alvise Benvenuti non aveva cw dimostrato che "le dimensioni e l'ubicazione della struttura siano mutate"; -) da ultimo, con riferimento al motivo di appello concernente l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società Coluccio (basato, come si è visto, sull'assunto che questa società aveva sollevato in sede di opposizione all'esecuzione questioni che si sarebbero dovute far valere nel giudizio di merito), la Corte d'appello lo rigettò con la seguente motivazione: "va detto che l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società era fondata sulle medesime ragioni poste a sostegno dell'opposizione di terzo, che sono state tutte esaminate".

8. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Alvise Benvenuti con ricorso fondato su due motivi ed illustrato d memoria. Hanno resistito con separati controricorsi la società Coluccio e Luca Betti. RAGIONI DELLA DECISIONE R.G.N. 9254/18 Camera di consiglio del 4 marzo 2021 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2909 c.c. e 615 c.p.c.. Sostiene che la Corte d'appello, mutuando un errore già commesso dal Tribunale, ha trascurato di considerare che l'opposizione proposta dalla società Coluccio (e basata sull'assunto che quest'ultima, in quanto mera conduttrice del manufatto da demolire, non avrebbe potuto procedere alla demolizione) era fondata su motivi che si sarebbero dovuti far valere nel giudizio di merito, cioè quello concluso dalla sentenza che ordinò la demolizione. 1.1.

Il motivo è inammissibile per due diverse ed indipendenti ragioni. La prima ragione di inammissibilità è che il ricorso non riassume in modo completo ed ordinato lo svolgimento dei fatti di causa, richiesto a pena di inammissibilità dall'articolo 366, n. 3, c.p.c.. In particolare non espone in modo esaustivo quale domanda venne proposta dall'odierno ricorrente dinanzi al fr.ibunale di Venezia, nel giudizio concluso dalla sentenza 1428/03; non espone quali difese sollevò in quel giudizio la società Coluccio; definisce ripetutamente se stesso "parte appellante" (così il ricorso, foglio 3), generando confusione sulle posizioni delle parti; fa riferimento a statuizioni ["il capo d) della sentenza 1428/031 non altrimenti illustrate; non riassume in modo esaustivo i motivi posti dalla società voluto fondamento della propria opposizione all'opposizione. 1.2.

La seconda ragione di inammissibilità dei primo motivo di ricorso è la carenza di interesse a proporlo, ex articolo 10C) c.p.c. Ed infatti, quand'anche fosse accolto, resterebbe il fatto che il ricorrente comunque non potrebbe mettere in esecuzione la sentenza di demolizione, a causa della vittoriosa opposizione proposta dal terzo che, per quanto si dirà, resiste alle censure sollevate dal secondo motivo. R.G.N. 9254/18 Camera di consiglio del 4 marzo 2021 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge (prospetta la violazione degli articoli 1073 e 2697 c.c.), sia quello di omesso esame d'un fatto decisivo. 2.1.

Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 366, n. 3 e 6, c.p.c.. Nella illustrazione del motivo, dopo la trascrizione di un brano della sentenza impugnata, il ricorrente deduce che la decisione della corte d'appello sarebbe erronea in fatto e in dirittot ed a sostegno di tali deduzioni invoca una serie di circostanze processuali non altrimenti esplicitate: deduce che nel giudizio di merito "nessuno parlò" dell'esistenza di una tettoia in vetro e ferro, senza precisare quali diverse deduzioni svolsero le controparti ed in quali atti; deduce di avere "sempre opposto" non esservi prova della realizzazione di una tettoia in ferro e vetro, senza indicare in quali atti ed in quali termini avvenne tale deduzione; deduce di avere "eccepito da sempre" il mancato esercizio della servitù che Luca Betti dichiarava di vantare, senza indicare in quale atto ed in quali termini; fa riferimento ad atti (un rapporto dei vigili urbani di Venezia) dei quali non si riferisce il contenuto e la fase processuale in cui vennero prodotti. 2.2.

Questa confusa esposizione, che già di per sé varrebbe a rendere il ricorso inammissibile, in ogni caso pare avere quale unico filo conduttore la deduzione che erroneamente la corte d'appello avrebbe ritenuto esistente, a favore di Luca Betti ed a carico dell'odierno ricorrente, una servitù di appoggio in realtà mai dimostrata: ma se davvero questa fosse la censura che il ricorrente inteso prospettare, essa sarebbe a fortiori inammissibile, in quanto investirebbe l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, questioni come noto non prospettabili nella presente sede di legittimità. 2.3.

Nella parte, infine, in cui prospetta l'omesso esame d'un fatto decisivo il motivo è parimenti inammissibile , perché il suddetto vizio non è dedotto nei termini e con i criteri stabiliti da questa corte. R.G.N. 9254/18 Camera di consiglio del 4 marzo 2021 Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nell'interpretare il novellato art. 360, n. 5, c.p.c., hanno stabilito (molto tempo prima dell'introduzione del presente ricorso) che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità un errore consistito nell'omesso esame d'un fatto decisivo, ha l'onere di indicare: (a) quale fatto non sarebbe stato esaminato; (b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio; (c) come era stato provato; (d) perché era decisivo (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso di specie, il secondo motivo di ricorso non contiene alcuna delle suddette analitiche indicazioni.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. CQC u(e,, 7.,_3(2A,3,(-1.1) Ck\. (' ..t.,hedUE) uThi Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Alvise Benvenuti alla rifusione in favore di Luca Betti delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Alvise Benvenuti alla rifusione in favore dì Luciano Coluccio & C. s.n.c. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p