Ordinanza — n. 24907/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte Rep. ORDINANZA eza1/41. 1- sul ricorso iscritto al numero 14233 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da FARO ITALIA S.r.l. (P.I.: 02554140232), in persona del legale rappresentante pro tempore, Paolo Fassina rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano (C.F.: SCC SGN 55P17 E328G) -ricorrente- nei confronti di SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società Coopera- tiva (C.F.: 00320160237), in persona del rappresentan- te per procura Alberto Guidi rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato Pierfilippo Coletti (C.F.:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1892 c.c; Ordinanza — n. 24907/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato. Mentre in primo grado la domanda è stata rigettata per altre ragioni (che non hanno rilievo nella presente sede), la corte di appello si è limitata a rilevare che l'indennizzo assicurativo non era dovuto, ai sensi dell'art. 1892 c.c. (come eccepito dal- la società convenuta, eccezione specificamente riproposta nel giudizio di secondo grado), in quanto l'assicurata era stata re- Ric. n. 14233/2019 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 ticente nel dichiarare alcuni furti precedentemente subiti pres- so il proprio stabilimento di Sommacampagna, così omettendo una informazione espressamente richiesta dalla società assi- curatrice in sede di stipula dell'assicurazione.
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te Rep. ORDINANZA eza1/41. 1- sul ricorso iscritto al numero 14233 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da FARO ITALIA S.r.l. (P.I.: 02554140232), in persona del legale rappresentante pro tempore, Paolo Fassina rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano (C.F.: SCC SGN 55P17 E328G) -ricorrente- nei confronti di SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società Coopera- tiva (C.F.: 00320160237), in persona del rappresentan- te per procura Alberto Guidi rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato Pierfilippo Coletti (C.F.:
CLT PFL 44C05 G478L) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ve- nezia n. 680/2019, pubblicata in data 26 febbraio 2019 (e che si assume notificata in data 28 febbraio 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Ric. n. 14233/2019 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 La Faro Italia S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti della Soc. Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. per ottenere l'indennizzo relativo al furto di un notevole quantitativo di merce dal pro- prio stabilimento in Sommacampagna (VR), sulla base di una polizza di assicurazione stipulata con la predetta società.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Verona. La Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, anche se sulla base di una diversa motivazione. Ricorre la Faro Italia S.r.l., sulla base di un unico motivo, illu- strato con memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Resiste con controricorso la Soc. Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop., illustrato con memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Art. 360, com- ma 1, n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'art.1892 del codice civile» Secondo la società ricorrente, la corte di appello avrebbe in- terpretato erroneamente i requisiti della essenzialità o rilevan- za della reticenza dell'assicurato, nonché quello della colpa grave a base della stessa, come richiesti dall'art. 1892 c.c., non sussistendo in realtà nella specie né il nesso eziologico tra la reticenza ed il consenso alla conclusione del contratto, né colpa grave nella reticenza stessa.
Il ricorso è infondato. Mentre in primo grado la domanda è stata rigettata per altre ragioni (che non hanno rilievo nella presente sede), la corte di appello si è limitata a rilevare che l'indennizzo assicurativo non era dovuto, ai sensi dell'art. 1892 c.c. (come eccepito dal- la società convenuta, eccezione specificamente riproposta nel giudizio di secondo grado), in quanto l'assicurata era stata re- Ric. n. 14233/2019 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 ticente nel dichiarare alcuni furti precedentemente subiti pres- so il proprio stabilimento di Sommacampagna, così omettendo una informazione espressamente richiesta dalla società assi- curatrice in sede di stipula dell'assicurazione.
In particolare, nella sentenza impugnata si dà atto, in proposi- to, di una espressa dichiarazione scritta dell'assicurata, conte- nuta nella polizza, in cui questa aveva negato di avere subito danni della stessa natura di quelli assicurati, nel quinquennio precedente, sebbene in realtà, non solo avesse subito, non molto prima della stipula della polizza (precisamente nel 2011, cioè lo stesso anno della stipula), il furto di alcuni veico- li presso il medesimo stabilimento dove si trovavano le merci assicurate, ma avesse addirittura subito, poco prima della pat- tuizione di una estensione del valore delle merci assicurate (in data 27 ottobre 2012), anche un furto di merci, che aveva ta- ciuto in sede di stipula dell'estensione.
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la va- lutazione dell'incidenza delle dichiarazioni false o reticenti in sede di stipula del contratto di assicurazione costituisce ogget- to di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo in caso di difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6039 del 04/07/1997, Rv. 505737 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3165 del 04/03/2003, Rv. 560821 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7245 del 29/03/2006, Rv. 588953 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25582 del 30/11/2011, Rv. 620624 - 01; cfr. altresì Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020, Rv. 658096 - 01).
Nella specie, la motivazione posta dalla corte di appello a so- stegno dell'accertamento di fatto per cui, se la società di assi- curazione avesse conosciuto i fatti taciuti dall'assicurata avrebbe quanto meno stipulato la polizza a condizioni diverse, è agevolmente ricavabile dal complesso della decisione, che fa riferimento sia alla falsa dichiarazione scritta contenuta nella Ric. n. 14233/2019 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 polizza con riguardo ai precedenti furti dei veicoli presso lo stabilimento, sia alla rilevanza di tale falsa dichiarazione ai fini della stipulazione, trattandosi di circostanza oggetto di precisa richiesta da parte dell'assicuratore e relativa ad eventi della stessa natura di quelli oggetto di assicurazione (pur riguar- dando cose mobili diverse), sia all'omessa dichiarazione del furto di merci avvenuto nell'ottobre 2012, al momento della stipula della modificazione contrattuale relativa all'estensione del valore delle merci assicurate.
Risulta del tutto adeguata anche la motivazione a sostegno dell'ulteriore accertamento di fatto sulla sussistenza della col- pa grave della società assicurata nel rendere le indicate di- chiarazioni false o reticenti, avendo la corte fatto riferimento alla precisa richiesta dell'assicuratore in ordine ai furti prece- dentemente subiti dall'assicurata e all'impossibilità che questa non fosse a conoscenza di furti subiti nel medesimo anno di stipula della polizza. Si tratta, in entrambi i casi, di motivazione non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.
2. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- Ric. n. 14233/2019 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 rente, liquidandole in complessivi C 10.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 marzo 2021. Il pre Robertd VIVALDI