Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24905/2021 — snciv Generato dall'IA

Civil parties' standing upheld; heirs of deceased civil party allowed to continue civil claims in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24905/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's objection regarding the civil parties' standing to appeal. The key fact is that the deceased father, originally listed as a civil party, was represented by his son, who subsequently died, leaving his own children as the proper heirs. The Court ruled that these grandchildren are legally entitled to continue the civil action as heirs of both the father and the deceased son. Consequently, the appeal was allowed to proceed to the appellate court for a new evaluation of the civil liability claims.

Regesto Legislator

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Art. 16 c.p.c.; Art. 2058 c.c.: The heirs of a deceased civil party in a criminal proceeding are legally entitled to continue the civil action and appeal the judgment, provided they prove their status as successors.

Parole chiave

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civil party standing heirs succession criminal procedure appeal deceased party rights civil liability claim azione civile risarcimento del danno civile pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 16 c.p.c.
- l'art. 16 septies del d.l.
Art. 2058 c.c.
2.3 Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2058 c.
artt. 110 c.p
110, 31, 43 e 480 c.p.), realizzazione di un edificio in difformità dalla concessione edi- lizia (artt. 110 c.p., 44 lett.
art. 622 c.p
3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 15 in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p., dichiarando in- vece inammissibile il ricorso degli imputati.
artt. 185 c.p
2907, 2023, 2697 cc cc, 24 Cost, 81 cpc, artt. 185 c.p.
art. 74 c.p
e 1223 c.c., art. 74 c.p.p., 622 cpp, in rela- zione all'art.
art. 360 c.p
651, 652, 653 e 654 cpp, 622 c.p.p., 384, 392 e 394 c.p.c., 2043 e 2697 cc (ex art. 360 c.p.c., n.
art. 539 c.p
art. 278 c.p
539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 c.p.c.
art. 115 c.p
2.2 Con il primo motivo si denunzia «Violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. penale, Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 31/01/2012
Questa Corte (Cass. penale, Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 31/01/2012) in accoglimento del ricorso delle parti civili Pietro Capone (nato nel 1965), Simone Lamuraglia e Michele Visci, ha annullato la sentenza di secondo grado in ordine alle sta- tuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore Ric.
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Testo completo

guente Rep. ORDINANZA elL04 • L (+ (9 sul ricorso iscritto al numero 15165 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da CATALDI Cosimo (C.F.: CTL CSM 67R11 E155)) CATALDI Giuseppe (C.F.: CTL GPP 72M22 E1550) CATALDI Antonio (C.F.: CTL NTN 74C01 E155M) CATALDI Carlo (C.F.: CTL CRI 70M05 E155P) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Angela Aliani (C.F.: LNA NGL 51P59 E155S) -ricorrenti - controricorrenti al ricorso incidentale- nei confronti di CAPONE Simone (C.F.: CPN SMN 58C14 E155R) CAPONE Giorgio (C.F.: CPN GRG 67L13 E155M) CAPONE Simone (C.F.:

CPN SMN 39P01 E155A) CAPONE Anna (C.F.: CPN NNA 42P61 E155L) LAMURAGLIA Simone (C.F.: LMR SMN 35A27 E155X) VISCI Michele (C.F.: VSC MHL 39C04 E155V), in proprio e quale rappresentante per procura di VISCI Giovanni, VISCI Donato, VISCI Maria Giuseppa e VISCI Filippina (C.F.: non indicati) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall'avvocato Sergio Casa reale (C.F.: CSR SRG 64C29 A662G) -controricorrenti - ricorrenti in via incidentale- nonché LOSACCO Francesco (C.F.: LSC FNC 55C26 E155M) -intimato- Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 15 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1736/2017, pubblicata in data 6 novembre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Cosimo, Giuseppe, Antonio e Carlo Cataldi, nonché Francesco Losacco, sono stati tratti a giudizio penale, in concorso, per i reati di falso in atto pubblico (artt. 110, 31, 43 e 480 c.p.), realizzazione di un edificio in difformità dalla concessione edi- lizia (artt. 110 c.p., 44 lett.

b) D.P.R. 6 maggio 2001 n. 120) ed invasione di terreno pubblico e privato (artt. 110, 633 e 639 bis c.p.). Si sono costituiti parti civili in tale giudizio Pietro (nato nel 1965) e Simone Capone (il primo anche quale procuratore di Salvatore Capone), Simone, Giovanna e Giuseppe Lamuraglia, nonché Michele, Giovanni, Donato, Maria Giuseppa e Filippina Visci. Il Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Altamura, ha di- chiarato non doversi procedere per il reato di falso, in quanto prescritto, ha dichiarato tutti gli imputati colpevoli degli altri reati loro ascritti e li ha condannati in solido al risarcimento dei danni materiali e morali, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile.

La Corte di Appello di Bari ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione anche in relazione al reato edilizio ed ha assolto gli imputati dal reato di invasione di terreni per- ché il fatto non costituisce reato. Questa Corte (Cass. penale, Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 31/01/2012) in accoglimento del ricorso delle parti civili Pietro Capone (nato nel 1965), Simone Lamuraglia e Michele Visci, ha annullato la sentenza di secondo grado in ordine alle sta- tuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 15 in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p., dichiarando in- vece inammissibile il ricorso degli imputati.

All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello civile di Bari, decidendo sulle domande proposte da Pietro Capone (nato nel 1910), Simone Lamuraglia e Michele Visci, nonché da Pietro (nato nel 1965), Simone (nato nel 1958), Giorgio, Simone (nato nel 1939) e Anna Capone, ha dichiarato il difetto di le- gittimazione attiva di Pietro (nato nel 1965), Simone (nato nel 1958) e Giorgio Capone, mentre ha accolto le domande risar- citorie proposte da Simone (nato nel 1939) e Anna Capone, Michele Visci, Giovanna, Simone e Giuseppe Lamuraglia, con- dannando i convenuti Cosimo, Antonio, Carlo e Giuseppe Ca- taldi, nonché Francesco Losacco, in solido, a pagare agli attori l'importo di C 990.000,00 oltre accessori.

Ricorrono Cosimo, Giuseppe, Antonio e Carlo Cataldi, sulla ba- se di dieci motivi. Resistono con controricorso e propongono a loro volta ricorso in via incidentale, sulla base di due motivi, Simone (nato nel 1958) e Giorgio Capone, in proprio e quali eredi di Salvatore Capone e di Pietro Capone (nato nel 1965), Simone (nato nel 1939) e Anna Capone, in proprio e quali eredi di Pietro Capo- ne (nato nel 1910), Simone Lamuraglia, nonché Michele Visci in proprio e quale procuratore speciale di Giovanni, Donato, Maria Giuseppa e Filippina Visci. I ricorrenti resistono con ulteriore controricorso al ricorso inci- dentale.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimato Lo- sacco. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. I ricorrenti in via principale hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 15 1. Ricorso Principale 1.1 Con il primo motivo si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., ovvero omesso esame (decisivo per la decisione in ordine all'eccezione di legittimazione attiva dei resistenti) del ricorso per cassazione delle parti civili e dell'atto di citazione in rias- sunzione nella parte in cui in tali atti risultano le parti che hanno proposto le rispettive istanze, nonché della sentenza penale di primo grado nelle parti in cui si dà atto della indivi- duazione dei soggetti che si costituirono parte civile».

I ricorrenti contestano la legittimazione processuale dei se- guenti soggetti: - Anna Capone e Simone Capone (nato nel 1939), i quali non si sarebbero mai costituiti parti civili nel processo penale, né lo avrebbe fatto il loro dante causa Pietro Capone (nato nel 1910), e non avrebbero proposto ri- corso per cassazione in sede penale; - Maria Giuseppa Lamuraglia (indicata quale "dante causa dei Visci"), la quale non si sarebbe mai costituita parte civile nel processo penale; - Giovanna e Giuseppe Lamuraglia, i quali non avrebbero proposto il ricorso per cassazione e non avrebbero agito in giudizio in sede di rinvio.

La censura, inammissibile per carenza di interesse in relazione alla posizione di Maria Giuseppa Lamuraglia, è per il resto fondata, nei limiti di quanto appresso precisato. 1.1.1 Maria Giuseppa Lamuraglia non risulta destinataria di alcuna statuizione, nella decisione impugnata. Semplicemente, nell'epigrafe della sentenza, si dà atto che Michele Visci ha agito in sede di riassunzione quale procurato- re speciale di Giovanni, Donato, Maria Giuseppa e Giuseppina Visci, eredi di Maria Giuseppa Lamuraglia. Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 15 Nella medesima qualità, del resto, i Visci avevano anche pro- posto il ricorso per cassazione in sede penale.

In ogni caso, poiché nessuna pronunzia è stata emessa in fa- vore di Maria Giuseppa Lamuraglia (soggetto deceduto, come è pacifico), non può sussistere alcun concreto interesse dei ri- correnti a contestarne la legittimazione. 1.1.2 Per quanto riguarda Giovanna e Giuseppe Lamuraglia, gli stessi controricorrenti ammettono che tali soggetti non avevano affatto proposto il ricorso in riassunzione davanti alla corte di appello civile e che, dunque, la loro indicazione nel di- spositivo della decisione impugnata è da ritenersi erronea. La censura è pertanto certamente fondata. 1.1.3 Per quanto riguarda Anna e Simone Capone (nato nel 1939), nella sentenza impugnata è affermata la sussistenza della loro legittimazione processuale, in quanto eredi (figli) di Pietro Capone (nato nel 1910) che, secondo la corte di appello si sarebbe costituito parte civile nel processo penale "fino al grado di Cassazione".

In realtà Pietro Capone (nato nel 1910 e deceduto nel novem- bre 2001), non risulta essersi mai costituito parte civile nel processo penale; tanto meno risulta costituito nel giudizio di legittimità svoltosi davanti alla Corte di Cassazione in sede penale. Anche in relazione alla posizione di tali soggetti, dunque, la decisione impugnata va cassata. Peraltro, mentre Simone Capone (nato nel 1939) risulta es- sersi comunque costituito, in proprio, parte civile nel processo penale, ma non ha proposto il ricorso per cassazione in quella sede, Anna Capone non risulta affatto costituita parte civile nel processo penale.

La posizione di tali soggetti, sulla base di quanto appena rile- vato, dovrà pertanto essere oggetto di rivalutazione in sede di rinvio. Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 15 1.2 Con il secondo motivo si denunzia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2907, 2023, 2697 cc cc, 24 Cost, 81 cpc, artt. 185 c.p. e 1223 c.c., art. 74 c.p.p., 622 cpp, in rela- zione all'art. 360 n. 3 cpc errato rigetto dell'eccezione di legit- timazione attiva intesa quale titolarità del diritto reale sul be- ne asseritamente danneggiato perché confuso con la legitti- mazione ad agire già acclarata con l'ammissione della costitu- zione di parte civile».

Con il terzo motivo si denunzia «violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 651, 652, 653 e 654 cpp, 622 c.p.p., 384, 392 e 394 c.p.c., 2043 e 2697 cc (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per aver considerato coperti da giudicato i "presupposti in fat- to" che hanno formato oggetto del giudizio penale e non ele- menti costitutivi della pretesa costituenti oggetto di prova». Con il quarto motivo si denunzia «violazione e /o falsa appli- cazione degli artt. 2043, 2058, 2697 cc, 622, 627 c.p.p., 384, 392 e 394 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 e 4 cpc per- ché del tutto erroneamente, la Corte territoriale, quale Giudice del rinvio, ha ritenuto di esaminare esclusivamente la deter- minazione del risarcimento del danno bypassando completa- mente l'accertamento della responsabilità ai soli effetti civili dei ricorrenti ed affermando specificamente che "è preclusa ogni (ri)discussione dei presupposti in fatto "l'ambito del pre- sente giudizio civile - quale imposto dalla devoluzione operata dal rinvio - concerne esclusivamente la determinazione del ri- sarcimento" (cit. due passaggi della sent.

Corte Appello Bari impugnata) e finendo con il condannare al risarcimento del danno i ricorrenti in assenza di un accertamento della loro eventuale responsabilità». Con il quinto motivo si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., ovvero omesso esame del fatto che lo stesso capo di imputazione Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 15 parla dell'invasione di circa 100 metri di suolo in parte pubbli- co (canale D'alonzo) ed in parte privato e quindi quei cento metri non appartengono ai resistenti, nonché delle precise in- dicazioni contenute nella dichiarazione di successione di Ca- pone Pietro (n. 1910) depositata dai resistenti nel fascicolo del giudizio di rinvio».

Con il sesto motivo si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., ovvero omesso esame (decisivo per la decisione in ordine al petitum della domanda dei resistenti) degli atti di costituzione di parte civile dai quali emerge che la domanda originariamente for- mulata era di condanna generica e della sentenza penale di primo grado che dispone la sola condanna generica in favore della parti civili, violazione e/o falsa applicazione degli artt.622, 627 cpp 394 c. 3, 329, 342 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc».

I motivi dal secondo al sesto sono connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, per quanto di ragione. Va esaminata prioritariamente la censura formulata con il quarto motivo, che ha rilievo logico pregiudiziale, in quanto ri- guarda lo stesso presupposto di diritto da cui prende le mosse la corte di appello nell'individuare l'oggetto del giudizio di rin- vio ad essa devoluto. L'argomentazione posta dalla corte di appello a fondamento della propria decisione, che è contestata dai ricorrenti, sia con riguardo all'eccezione relativa alla legittimazione sostanziale degli attori in riassunzione (quali proprietari dell'area di terre- no che sì assume abusivamente occupata), sia con riguardo agli altri presupposti di merito delle domande avanzate, si trova espressa nelle seguenti affermazioni:

Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 15 «In conseguenza del rinvio ex art. 622 Cpp disposto dalla S. C. di Cassazione, è preclusa ogni discussione e/o contestazione sui presupposti in fatto che fondano la statuizione medesima, in forza della quale questa Corte territoriale deve limitarsi a trattare la controversia risarcitoria: cioè il presupposto logico- fattuale che, se v'è ora da determinare un risarcimento a be- neficio di certi soggetti che all'epoca figurarono quali pp.cc . nel giudizio penale, costoro necessariamente devono essere ritenuti comproprietari del fondo danneggiato dall'abuso pe- nalmente rilevante, poiché diversamente, ridiscutendo la qua- lifica proprietaria di costoro, si eluderebbe la portata immedia- tamente predittiva del rinvio che invece impone di discutere solo del risarcimento a beneficio di costoro, già pp.cc . (o aventi causa jure successionis) nel giudizio penale presuppo- sto»;

«Venendo al merito della controversia, essa deve assumere la premessa che tutti i convenuti sono corresponsabili solidali della occupazione abusiva di circa 100mq. di suolo del terreno dei Capone-Visci-Lamuraglia, e che l'ambito del presente giu- dizio civile - quale imposto dalla devoluzione operata dal rin- vio - concerne esclusivamente la determinazione del risarci- mento: o in forma specifica (demolizione del manufatto dei convenuti e restituzione della porzione del suolo agli attori), oppure per equivalente pecuniario. È invece preclusa ogni (rOdiscussione dei presupposti in fatto che hanno formato og- getto del giudizio penale snodatosi attraverso i tre gradi, alcu- ni dei quali sembrano essere stati reintrodotti abbastanza sur- rettiziamente in questo giudizio civile di rinvio: particolarmen- te sul punto se la porzione di suolo occupata fosse di soli 30 mq., e non di 100 mq. come invece recitava il capo di imputa- zione sub C) del giudizio penale».

Secondo la corte territoriale, in sostanza, a seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione in sede penale, sul piano ci- Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 15 vile la responsabilità degli imputati sarebbe ormai incontesta- bile e si dovrebbe solo determinare la natura e l'importo del relativo risarcimento spettante agli attori. Tale argomentazione non è conforme a diritto. La sentenza di assoluzione degli imputati dal reato di invasio- ne di terreni è stata annullata per vizio di motivazione dalla Corte di Cassazione in sede penale, la quale ha affermato che «la motivazione della sentenza impugnata è per certi versi meramente apparente (se non addirittura assente) e per altri versi illogica e contraddittoria».

Non può certo, in tal caso, ri- vivere la decisione di primo grado. Dunque, l'effettiva sussi- stenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità civile degli imputati e del conseguente diritto al risarcimento del danno in favore degli attori in riassunzione avrebbero do- vuto essere accertati nel merito in sede di rinvio, dal giudice civile, e non potevano affatto essere dati per presupposti (tan- to meno essere ritenuti addirittura oggetto di preclusione de- rivante dall'esito del processo penale, peraltro conclusosi sen- za alcuna condanna), come se in sede penale fosse stata ac- certata la responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti e rimanesse esclusivamente da liquidare il relativo danno.

L'errore di diritto della corte di appello consiste, in altri termi- ni, nell'avere erroneamente ritenuto sussistente una preclu- sione, derivante dal rinvio operato dalla Corte di Cassazione in sede penale, con riguardo al merito delle domande risarcitorie di natura civile: in conseguenza di tale errore di diritto, lo scrutinio della fondatezza di dette domande nel merito è stato in pratica del tutto omesso. Di conseguenza, la decisione impugnata va cassata, affinché in sede di rinvio si proceda all'accertamento della effettiva sussistenza della responsabilità civile dei convenuti, in concre- to, sotto ogni aspetto rilevante e, in particolare, sotto tutti gli Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 15 aspetti oggetto delle contestazioni di cui ai motivi di ricorso in esame.

La corte di appello avrebbe dovuto, in particolare, verificare in primo luogo, sulla base degli elementi di prova disponibili e di quelli eventualmente ancora legittimamente introducibili nel giudizio di rinvio, l'effettiva estensione dell'area di proprietà privata abusivamente occupata dagli imputati con la loro co- struzione (distinguendola da quella pubblica, in relazione alla quale non è stata ovviamente proposta alcuna domanda) e verificare se di detta area era stato dimostrato il diritto di proprietà in capo agli attori. Avrebbe altresì dovuto prendere in esame la domanda origina- riamente proposta dagli attori all'atto della loro costituzione quali parti civili nel processo penale, onde valutare se in quel- la sede era stata proposta una domanda limitata all'accertamento nell'an della responsabilità civile degli impu- tati, con riserva di liquidazione del danno in separato giudizio, ovvero una domanda risarcitoria "completa" (cioè con richie- sta di contestuale liquidazione del danno), e ciò anche con ri- guardo all'eventuale richiesta di risarcimento in forma specifi- ca (dovendosi in proposito tener conto dell'indirizzo di questa Corte secondo cui «qualora la parte civile abbia infruttuosa- mente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto so- lamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 c.p.c. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al pro- Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 10 di 15 sieguo per la liquidazione dei danni»:

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25918 del 15/10/2019, Rv. 655377 - 01). A tanto dovrà provvedersi in sede di rinvio. 1.3 Con il settimo motivo si denunzia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 622, 627 cpp 394 c. 3 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cpc per aver utilizzato documenti nuovi - una ctu depositata soltanto nel corso del giudizio in- trodotto con l'atto di citazione in riassunzione». Con l'ottavo motivo si denunzia «violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 185 cp, 2043 e 2697 cc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc per aver deciso la causa in assenza di prove, violazione e/o falsa applicazione degli artt. degli artt.115 e 116 c.p.c.; del principio iudex iudicare debet iuxta alli- gata et probata in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cpc».

Con il nono motivo si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 cpc: la Corte di appello non esamina elementi della stessa CTU utilizzata quale unica prova del decidere dai quali emerge la contraddittorietà, incon- gruenza e non la "intrinseca affidabilità oggettiva" (cit. sen- tenza impugnata); non esamina le contestazioni alla ctu as- sumendo la decisione in ordine al "difetto di contestazione da parte di alcuno dei controinteressati" (cit. sentenza impugna- ta)».

I motivi settimo, ottavo e nono, relativi alla prova ed alla li- quidazione del danno, restano assorbiti in conseguenza dell'accoglimento dei motivi precedenti. All'esito della necessaria rivalutazione della effettiva sussi- stenza di una responsabilità civile dei convenuti, nei limiti in cui essa dovesse essere ritenuta sussistente e, peraltro, nel solo caso in cui si ritenesse altresì necessario procedere alla liquidazione del danno nella presente sede, la corte di appello, in sede di rinvio, dovrà infatti valutare nuovamente altresì la Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 11 di 15 questione della prova di detto danno nonché del quantum del- lo stesso, ovviamente anche alla luce degli accertamenti svolti e delle nuove conclusioni raggiunte con riguardo all'an della medesima responsabilità.

In tale eventualità andrà eventualmente rivalutata altresì la questione degli elementi di prova utilizzabili a tal fine, e ciò anche tenuto conto della particolare struttura del giudizio di rinvio di cui all'art. 622 c.p.p.. 1.4 Con il decimo motivo si denunzia «omessa pronuncia sulla specifica domanda di spese a carico dei soccombenti- vizio della sentenza violazione art. 91 c.1 cpc denuncia ex art. 360 c.4 cpc». Anche questo motivo resta assorbito in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti (nonché del primo motivo del ricorso incidentale), in quanto la necessità di una rivalutazio- ne, sia della legittimazione degli attori, sia dei presupposti della dedotta responsabilità dei convenuti, rende necessaria anche una integrale rivalutazione della regolamentazione delle spese del giudizio.

2. Ricorso incidentale 2.1 Sono infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevate dai ricorrenti in via principale. 2.1.1 Va in primo luogo disattesa l'eccezione di tardività del controricorso, argomentata sul presupposto che il termine per la notificazione dello stesso scadeva in data 18 giugno 2018 e la sua notificazione a mezzo P.E.C. è intervenuta solo alle ore 21.06 di detta data, essendo quindi da ritenere perfezionata in data 19 giugno 2018. L'eccezione è infondata, in virtù della sentenza n. 75 del 19 aprile 2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costi- tuzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall'art. 45 bis, Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 12 di 15 comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. 2.1.2 Altrettanto infondata risulta l'eccezione di inammissibili- tà del ricorso incidentale, avanzata sul rilievo per cui le con- clusioni di detto ricorso risulterebbero palesemente riferibili ad altra vicenda processuale.

Si tratta infatti di un mero errore materiale, che non impedi- sce l'agevole comprensione del senso delle censure svolte e non impedisce di cogliere l'effettivo contenuto della richiesta di cassazione della sentenza impugnata alle stesse conse- guente. 2.2 Con il primo motivo si denunzia «Violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma I, nr. 3 c.p.c. nel mo- mento in cui i Giudici della Corte di appello di Bari hanno inte- so disconoscere la legittimazione attiva dei sigg.ri Capone Pie- tro (classe 1965), Capone Simone (classe 1958) e Capone Giorgio».

Il motivo è fondato. Pietro Capone (nato nel 1965) risulta costituito parte civile nel processo penale, in proprio e quale procuratore del padre Sal- vatore Capone (nato nel 1920), il quale è poi deceduto prima della proposizione del ricorso per cassazione in sede penale che, secondo quanto riferiscono gli stessi ricorrenti in via prin- cipale, è stato in effetti esso stesso avanzato da Pietro Capone (nato nel 1965) quale erede del padre Salvatore. Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, Salvatore Capone risulta quindi originariamente costituito quale parte civile nel giudizio penale (a mezzo del figlio Pietro, suo procuratore).

Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 13 di 15 Di conseguenza, sussiste la legittimazione processuale a pro- seguire il processo nella presente sede da parte dei suoi eredi (e cioè i figli Pietro nato nel 1965, Giorgio, nonché Simone na- to nel 1958); poiché nelle more risulta deceduto anche Pietro Capone (nato nel 1965), sono certamente legittimati ad agire nella presente sede, quali eredi di Salvatore Capone, nonché dello stesso Pietro Capone (nato nel 1965), Giorgio Capone, nonché Simone Capone (nato nel 1958), salva la verifica della prova della relativa qualità di eredi. 2.3 Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2058 c. c. e dell'art. 189 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma I, nr. 3 c.p.c.».

Il motivo è da ritenersi assorbito, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale. Come già precisato, in sede di rinvio sarà infatti necessario procedere alla rivalutazione dei presupposti della dedotta re- sponsabilità civile dei convenuti e individuare l'esatto oggetto della domanda proposta originariamente dagli attori al mo- mento della loro costituzione quali parti civili nel processo pe- nale, onde verificare se era stata avanzata una domanda ri- sarcitoria limitata al solo accertamento della responsabilità ci- vile, con riserva di liquidazione del danno in separata sede, ovvero una domanda estesa anche alla liquidazione del quan- tum debeatur.

Sarà naturalmente in tale sede necessario, ai fini di una even- tuale condanna al risarcimento in forma specifica, anche pro- cedere alla rivalutazione della sussistenza dei relativi presup- posti, sia di carattere processuale (con riguardo alla concreta estensione della domanda originariamente proposta), sia di carattere sostanziale (con riguardo alla sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 2058 c.c.).

3. Sono accolti, per quanto di ragione e nei sensi di cui in mo- tivazione, i primi sei motivi del ricorso principale nonché il Ric. n. 15165/2018 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 14 di 15 primo motivo del ricorso incidentale, assorbite tutte le ulteriori censure. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizio- ne, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: accoglie, per quanto di ragione, i primi sei motivi del ri- corso principale, nonché il primo del ricorso incidentale, dichiarando i ricorsi assorbiti per il resto; -