Ordinanza — n. 24904/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte Rep. ORDINANZA Leetc 2_,CfgeAt sul ricorso iscritto al numero 10861 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da A.S.A. — AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. (C.F.: 01177760491), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ennio Marcello Trebino rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Ugo Boirivant (C.F.: BRV GUO 55P08 E506F) -ricorrente- nei confronti di COSTA Donata Domenica (C.F.: CST DTD 52H62 F225V) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato Fabio Massimo Cozzolino (C.F.:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24904/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore Ric. n. 10861/2019 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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te Rep. ORDINANZA Leetc 2_,CfgeAt sul ricorso iscritto al numero 10861 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da A.S.A. — AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. (C.F.: 01177760491), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ennio Marcello Trebino rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Ugo Boirivant (C.F.: BRV GUO 55P08 E506F) -ricorrente- nei confronti di COSTA Donata Domenica (C.F.: CST DTD 52H62 F225V) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato Fabio Massimo Cozzolino (C.F.:
CZZ FMS 60D05 H501T) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 134/2019, pubblicata in data 4 febbraio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio • del 3 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Donata Domenica Costa ha agito in giudizio nei confronti della A.S.A. S.p.A., società esercente il locale servizio idrico, chie- dendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultima al suo obbligo di segnalar- Ric. n. 10861/2019 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 le i consumi anomali, in virtù di un rapporto contrattuale di somministrazione di acqua potabile.
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Piombino, che ha condannato la società convenuta a pagare all'attrice l'importo di C 3.312,10, oltre accessori. Il Tribunale di Livorno ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l'A.S.A. S.p.A., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Costa. È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «art. 360 n. 3 cpc falsa applicazione della norma di cui all'art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato».
Con il secondo motivo si denunzia «art. 360 n. 3 cpc violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 26, 28 e 43 del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile». I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. La società ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applica- zione delle previsioni della Carta del Servizio Idrico Integrato, nonché di quelle del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile, da parte del giudice di secondo grado, nella ricostruzione e nella individuazione degli obblighi rispettivamente gravanti sulle parti del contratto di sommini- strazione di acqua potabile, con riguardo all'ipotesi, verificata- si nella fattispecie, di una perdita occulta nell'impianto idrico dell'utente che abbia determinato rilevanti consumi anomali, nonché nella liquidazione del conseguente danno.
Ric. n. 10861/2019 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 Orbene, l'interpretazione delle previsioni della indicata Carta e dell'indicato Regolamento deve ritenersi effettuata corretta- mente dalla corte di appello. Quest'ultima, richiamando espressamente gli obblighi di cor- rettezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, ha affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registra- ti, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anoma- lo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pron- ta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta); ha aggiunto che l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sus- sistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anoma- li, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno.
La decisione impugnata si sottrae quindi alle censure di cui al ricorso, con riguardo all'affermazione della sussistenza dell'inadempimento contrattuale della società ricorrente alle obbligazioni su di essa gravanti a tutela del diritto dell'utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, nonché con riguardo al suo obbligo di risarcire il danno conseguente. Costituisce poi, a giudizio della Corte, questione di fatto, og- getto di accertamento sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano lo- Ric. n. 10861/2019 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 gico, come tale non censurabile nella presente sede, l'individuazione e la liquidazione, da parte del giudice di meri- to, del danno conseguente al suddetto inadempimento, sia sotto il profilo del nesso di causa tra inadempimento e danno, sia sotto il profilo dell'irrilevanza in proposito, sotto il profilo eziologico, della mancata autolettura del contatore da parte dell'utente, sia infine sotto il profilo della determinazione fina- le del quantum del pregiudizio risentito dall'utente stesso.
Sotto tale profilo, il ricorso si risolve nella contestazione di ac- certamenti di fatto riservati ai giudici di merito e nella richie- sta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, li- quidandole in complessivi C 2.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore Ric. n. 10861/2019 - Sez. 3 - Ad. 3 marzo 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 marzo 2021. Il p ente Robe VIVALDI runz a io Giudiziario Fran o CATANIA Ric. n