Italian court dismisses appeal against provisional order, ruling only a specific claim applies to interim measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Anna Capozza's appeal against a lower court's refusal to hear her case, declaring it inadmissible. The lower court had determined the contested order was a provisional measure subject exclusively to a specific claim under Article 669 terdecies of the Code of Civil Procedure. The Supreme Court upheld this classification, noting that since the correct remedy was not invoked, the appeal could not be transferred to the trial court or examined on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 669 terdecies c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a provisional measure is subject to a specific claim, an appeal is inadmissible and cannot trigger a transfer of jurisdiction to the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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NANZA CAUTELARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMPUGNATA CON APPELLO RAFFAELE GAETANO Dott. - Presidente - ANZICHE' CON ANTONIO FRASCA RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES - Rel. CPC Dott. DANILO SESTINI TRANSLATIO Consigliere - IUDICII LUIGI - Consigliere ESCLUSIONE Dott. ALESSANDRO SCARANO - R.G.N. 21093/2018 - Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI cr..2A1 Rep. — Consigliere CC 02/03/2021 Dott. FRANCESCA FIECCONI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21093-2018 proposto da: CAPOZZA ANNA, elettivamente domiciliata in 2021 ROMA, PIAZZALE CLODIO N 12, presso lo studio 682 dell'avvocato MAURO TORCIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI LOMIO; - ricorrente - contro CARRETTA MAURO e CARRETTA MARIA PIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI TOR CALDARA, 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA GERARDI, rappresentati e difesi dall'avvocato EMANUELE BRUNETTI; - controricorrenti - nonché contro CONDOMINIO EDILCAR; - intimato - avverso la sentenza n. 178/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott.
DANILO SESTINI; -Lkkek (,,Dvvt:(min,vn )v..432L pd±tIOAL1 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO; Rilevato che: con ordinanza del 3.7.2007, il Tribunale di Melfi accolse il ricorso per denunzia di danno temuto proposto dai coniugi Mauro e Maria Pia Carretta nei confronti del Condominio Edilcar e di Anna Capozza, ordinando al primo di eseguire opere già deliberate dall'assemblea condominiale e alla Capozza di consentire l'accesso alla terrazza in uso esclusivo (sovrastante l'appartamento dei ricorrenti) per l'effettuazione di dette opere; con lo stesso provvedimento, il Tribunale condannò i resistenti al pagamento delle spese di lite; con atto di citazione notificato il 16.7.2007 e depositato in Cancelleria il giorno successivo, la Capozza propose appello avverso l'anzidetta ordinanza; la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, ritenendo che l'ordinanza fosse soggetta esclusivamente a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; ha affermato, infatti, che «all'ordinanza impugnata non può che attribuirsi la natura di provvedimento non decisorio a efficacia provvisoria, in quanto palesemente ed agevolmente riconducibile ad un giudizio di nunciazione ancora in fase cautelare, contro cui poteva e doveva essere esperito l'unico rimedio previsto dal codice di rito, ossia il reclamo.
Dal che discende l'inammissibilità dell'appello»; ha conseguentemente condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidandole in 3.697,00 euro, «tenuto conto del valore della causa (valore dei lavori stimato in € 12.480,00) ed applicati i valori medi»; ha proposto ricorso per cassazione Anna Capozza affidandosi a tre motivi; hanno resistito i Carretta con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c..; il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri due; parte resistente ha depositato memoria.
Considerato che:il primo motivo denuncia «violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 121, 156 e 159 c.p.c.. Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, con riferimento alla mancata conversione dell'atto di appello in atto di reclamo. Fondatezza dell'impugnazione»; premesso che l'atto di appello (una volta notificato) era stato depositato in Cancelleria entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, e quindi entro il termine previsto per proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., la ricorrente assume che lo stesso presentava tutti i requisiti formali e sostanziali del reclamo e la circostanza che avesse veste di atto di citazione anziché di ricorso non ostava alla possibilità di produrre gli effetti del secondo una volta che era stato rispettato il termine per il deposito in Cancelleria; da ciò conseguirebbe -secondo l'assunto della Capozza- che «la Corte di Appello di Potenza, invece di dichiarare inammissibile l'impugnazione, avrebbe dovuto, previa conversione dell'atto denominato "atto di appello", esaminare l'impugnazione e decidere nel merito la causa»; e ciò in quanto, «a mente degli artt. 121, 156 e 159 c.p.c.[...], le forme degli atti del processo sono liberi, non può essere pronunciata nullità per inosservanza di forma di un atto e l'atto produce effetti ai quali è idoneo»; a sostegno della sua richiesta di accoglimento del primo motivo, il P.M. ha osservato che: il reclamo avverso l'ordinanza cautelare del Tribunale andava proposto avanti allo stesso Ufficio, in composizione collegiale, ex art. 669 terdecies c.p.c., mente l'atto di appello era stato proposto con citazione a comparire avanti alla Corte di Appello, ancorché la costituzione in giudizio dell'appellante fosse avvenuta entro il termine perentorio di 15 giorni previsto per il reclamo cautelare;
«non vi è ragione per distaccarsi da quell'orientamento di legittimità che non limita la translatio judicii alla sola trasmissione del processo, in senso orizzontale, tra giudici del medesimo grado, consentendola, invece, anche alla trasmissione fra i giudici di diverso grado ed anche nelle fasi di impugnazione» (in tal senso vengono richiamate Cass., S.U. n. 18121/2016, Cass. n. 24274/2017, Cass. n. 8155/2018 e Cass. n. 15463/2020); «nel caso, oltre all'errore dell'individuazione del giudice competente per grado, vi sarebbe anche un errore di individuazione del rito da adottare: non quello ordinario di impugnazione, ma quello di cui all'art. 669 -terdecies c.p.c., per le impugnazioni cautelari.
Ma nemmeno tale errore rileva, a meno che non si assuma una violazione del termine perentorio per l'introduzione del gravame esatto. Il che, nel caso di specie non è avvenuto»; peraltro, il gravame proposto rispettava anche i requisiti formali del reclamo, che «non soggiace ai limiti previsti per l'atto di appello [...], per cui l'ammissibilità del reclamo cautelare è sottoposta ad una valutazione meno rigorosa di quella propria dell'appello»; ritiene il Collegio che il motivo sia infondato, in quanto: la giurisprudenza concernente la sanatoria, in via conversione, dell'atto proposto con citazione anziché con ricorso, purché il primo sia non soltanto notificato ma anche depositato in cancelleria entro il termine previsto, non giova a sanare l'errore in cui è incorsa la Capozza che, prima ancora che errare nella scelta della forma (atto di citazione anziché ricorso) e nell'individuazione del giudice competente (Corte di Appello anziché Tribunale in composizione collegiale), ha errato nella scelta del rimedio impugnatorio, che non poteva essere l'appello, ma esclusivamente il reclamo cautelare; un tale errore osta anche all'applicazione dei principi richiamati dal P.M. in punto di translatio judicii, giacché la stessa Cass., S.U., n. 18121/16 ha avuto cura di precisare (a pag.
30) che la translatio fra giudici di diverso grado opera «sempre che la scelta del mezzo di impugnazione sia corretta»; e in tal senso milita la successiva giurisprudenza di legittimità: si vedano, ex multis, Cass. n. 25078/2016 (che ha affermato che «l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione [...] impedisce l'insorgenza di alcun obbligo per il giudice adito di operare la translatio iudicii», in favore del giudice competente sul corretto mezzo d'impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado», e ha evidenziato -in motivazione- come le SS.UU del 2016 affermino il principio della translatio «esclusivamente in relazione ad un'impugnazione pur sempre proposta in modo corretto ed ammissibile e, quindi, nell'ambito di un mezzo di impugnazione idoneamente individuato»), Cass. n. 5712/2020 e Cass. n. 10419/2020; né, peraltro, risulta pertinente il richiamo del P.M. (in nota) a Cass. n. 15463/20, giacché, nel caso esaminato da tale pronuncia, la translatio judicii dalla Corte di appello al Tribunale è stata ritenuta possibile a fronte della corretta individuazione del mezzo impugnatorio attivato (reclamo in materia di volontaria giurisdizione); una volta assodato che il mezzo prescelto dalla Capozza era errato (e tale da non consentire alcuna translatio al giudice che sarebbe stato competente per un diverso tipo di impugnazione), non rileva, ovviamente, che l'atto di appello contenesse i requisiti formali e sostanziali del reclamo o che l'iscrizione a ruolo dell'appello sia avvenuta entro il termine in cui avrebbe dovuto essere proposto il reclamo; il motivo è, inoltre, inammissibile nella parte in cui denuncia un vizio di motivazione in termini (di omissione, contraddittorietà e insufficienza) non più prospettabili ai sensi del novellato art. 360, n. 5 c.p.c.; il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e «omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione con riferimento alla omessa pronuncia di compensazione delle spese del giudizio»: la ricorrente assume che, «attesi contrasti e mutamenti giurisprudenziali, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla compensazione delle spese del giudizio;il motivo è inammissibile sia perché -come il precedente- deduce il vizio motivazionale secondo parametri non più vigenti, sia in quanto -a tacer d'altro- non è sindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito di non avvalersi della facoltà di compensazione delle spese processua4LNY.4 i V‘ 4La4 -)4)` col terzo motivo (che denuncia anch'esso la violazione degli artt. 91 e 92 e l'omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, nonché «omesso compiuto esame degli atti del giudizio in cui è dichiarato il valore della controversia.
Violazione dell'art. 10 c.p.c.»), la ricorrente censura la sentenza per avere liquidato le spese di lite sulla base di un valore della controversia superiore a quello effettivo; invero, assume che la Corte aveva fatto riferimento al costo stimato delle opere occorrenti per eliminare le infiltrazioni dal terrazzo (C 12.458,00), mentre il valore della controversia doveva essere ragguagliato ai danni subiti dall'appartamento dei Carretta (C 1.811,08); il motivo, inammissibile laddove denuncia il vizio motivazionale in termini non consentiti, è parimenti inammissibile in relazione alle altre violazioni denunciate, che sono prospettate senza osservare la prescrizione dell'art. 366, n. 6 c.p.c., giacché non risultano fornite le indicazioni necessarie a localizzare gli atti che attesterebbero il minor valore della causa; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo