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Ordinanza — n. 24896/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of proof of written contract with public health authority. The court rejects the claim due to insufficient documentary evidence of the 2008 agreement. The ruling emphasizes the strict requirement for written form in public administration contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24896/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that they had proven their creditor status through timely production of a 1993 agreement and a 2006 certification, claiming the 2008 contract was unnecessary. The court rejected this, ruling that the appeal failed to properly address the necessity of producing the original 2008 contract and other foundational documents required by law.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court must examine the appeal's admissibility based on the specific facts presented; if the appellant fails to produce the required written contract with a public administration or fails to properly reference evidence in the appeal, the claim is inadmissible for lack of proof.

Parole chiave

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public administration contracts written form requirement burden of proof inadmissible appeal documentary evidence ripristino delle prestazioni d'invalidità riabilitazione professionale centro di riadattamento

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
di avvenuta sottoscrizione del contratto in data 5.5.2008; il motivo è inammissibile giacché evoca l'art. 2697 c.c.
Art. 360 comma 1 n 5 c.p.c.
in relazione all'art. 360 comma 1 n 5 c.p.c.» e censura la sentenza rilevando che la Centro Futura aveva provato la propria qualità di soggetto provvisoriamente accreditato col S.S.N.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
art. 167 c.p
Considerato che: il primo motivo denuncia «violazione dell'art. 167 c.p.c.
art. 2697 cod. civ
di avvenuta sottoscrizione del contratto in data 5.5.2008; il motivo è inammissibile giacché evoca l'art. 2697 c.c.
art. 2697 c.c
di avvenuta sottoscrizione del contratto in data 5.5.2008; il motivo è inammissibile giacché evoca l'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., n. 22726 del 2011
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19947-2019 proposto da: CENTRO FUTURA SRL, rappresentata e difesa 2021 dall'avvocato ARTURO TESTA ed elettivamente 681 domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO N. 18, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI RIZZO; - ricorrente - contro ASL NAPOLI l CENTRO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell'avvocato PAOLA PEZZALI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2579/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott.

DANILO SESTINI; Rilevato che: la A.S.L. Napoli 1 Centro propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Centro Futura s.r.1 per il pagamento di prestazioni di riabilitazione, relative al mese di settembre 2008, effettuate in regime di accreditamento provvisorio col S.S.N.; il Tribunale di Napoli revocò il d.i. (ritenendo non dovuti gli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002), ma condannò l'opponente al pagamento dell'importo capitale già ingiunto di 70.913,52 euro, maggiorato degli interessi legali; provvedendo sul gravame della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, la Corte di Appello, «in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata», ha rigettato «la domanda della [...] società, confermando la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale», con compensazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto che la Centro Futura non avesse «fornito la debita prova di tutti i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria; in particolare, ha affermato che:

«a) il soggetto che si assuma creditore nei confronti di un'azienda sanitaria locale del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dopo il 1996 a soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto titolare di una struttura all'uopo provvisoriamente accreditata ha l'onere di fornire la prova, necessariamente documentale [...], (anche) del provvedimento di accreditamento provvisorio emesso in suo favore e del contratto da lui stipulato con l'azienda sanitaria locale che asserisca sua debitrice;

b) la mancanza di tale prova è rilevabile anche d'ufficio dal giudice innanzi al quale penda, pure se in grado di appello, una controversia avente ad oggetto un siffatto diritto di credito e comporta il rigetto della domanda di chi di tale diritto allega di essere il titolare»; il principio secondo cui sia i provvedimenti adottati sia i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni sono soggetti, ad substantiam, al requisito della forma scritta «impone che la loro prova in giudizio possa essere data soltanto [...] mediante la (tempestiva) produzione dei documenti originali che li rappresentano direttamente o di una loro copia e dunque non anche mediante documenti depositati tardivamente come la copia del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2008 che è pacifico che la parte appellata ha per la prima volta prodotto in giudizio allegandola alla sua comparsa conclusionale del 28 novembre 2017, o semplici presunzioni, quali quelle che in sostanza la società appellata vorrebbe che nella specie fossero tratte dai documenti da essa tempestivamente prodotti in giudizio, nessuno dei quali riproduce il detto contratto, e/o dal comportamento tenuto sia prima che nel corso del giudizio»;

«né, d'altronde, la società appellata può ritenersi provvisoriamente accreditata o comunque titolata all'erogazione delle prestazioni sanitarie», in quanto l'efficacia della convenzione stipulata il 6.10.1993 è «comunque venuta meno al più tardi il 30 giugno 1996»; ha proposto ricorso per cassazione la soc. Centro Futura s.r.I., affidandosi a due motivi illustrati da memoria; ha resistito, con controricorso, la ASL Napoli 1 Centro; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: il primo motivo denuncia «violazione dell'art. 167 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.c.» e censura la Corte per avere «ritenuto che, pur in assenza di contestazione da parte della A.S.L. Napoli 1 e, anzi, in espresso riconoscimento da parte di quest'ultima, che il Centro Futura dovesse provare la propria qualità di soggetto provvisoriamente accreditato con il S.S.N.», rilevando altresì che «identico ragionamento e[ra] da farsi con riguardo alla intervenuta sottoscrizione da parte del Centro Futura del contratto per l'anno 2008 nel cui ambito la stessa A.S.L. non ha contestato che rientravano le prestazioni oggetto di causa, assumendo una difesa incompatibile con la negazione della predetta condizione, ferma la circostanza per cui tale prova è stata fornita ab origine, avendo il Centro Futura prodotto in atti attestazione rilasciata dalla stessa A.S.L.

Napoli 1 comprovante la sottoscrizione del contratto in data 05.02.2008»; il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 6 c.p.c. atteso che omette di trascrivere (quanto meno nella parte necessaria a supportare l'illustrazione delle censure) i documenti richiamati, e ciò sia in riferimento all'esistenza dell'accreditamento col S.S.N. che in relazione al contratto del 2008, sulla cui base è stato richiesto il pagamento delle prestazioni effettuate nel mese di settembre 2008; in particolare, evoca la citazione in opposizione senza indicare se e dove essa sarebbe esaminabile in quanto prodotta nel presente giudizio di legittimità e senza nemmeno - ai sensi di Cass.

Sez. Un., n. 22726 del 2011 - dichiarare di voler fare riferimento alla sua presenza, in ipotesi, nel fascicolo d'ufficio del giudice di appello ed eventualmente all'interno di esso nel fascicolo di primo grado ivi ipoteticamente acquisito; da che consegue che la Corte non è messa in condizione di esaminare quanto si dice nel motivo; inoltre, fa riferimento ad un contratto del 2008, che si dice prodotto in sede monitoria, senza considerare che la sentenza lo dice inammissibilmente prodotto con la conclusionale di appello; con riferimento a tale documento, omette altresì di individuare sia il contenuto che l'atteggiamento di non contestazione della controparte; per di più, il motivo svolge le deduzioni in punto di violazione del principio di non contestazione senza contrastare specificamente -a monte- l'assunto della Corte circa la necessità che del credito venisse fornita prova documentale, essendo fondato su provvedimenti e contratti che, in quanto stipulati con una pubblica amministrazione, richiedevano la forma scritta ad substantiam; il secondo motivo denuncia «violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1 n 5 c.p.c.» e censura la sentenza rilevando che la Centro Futura aveva provato la propria qualità di soggetto provvisoriamente accreditato col S.S.N. con la tempestiva produzione in giudizio del rapporto di convenzione del 6.3.1993, della DGRC n. 491/2006 e della delibera della A.S.L.

Napoli 1 n. 35/2006; aggiunge che non era necessaria neppure la produzione in giudizio del contratto con la A.S.L., risultando sufficiente «la sola prova relativa alla intervenuta sottoscrizione»; prova che era stata fornita mediante la tempestiva produzione della certificazione della A.S.L. di avvenuta sottoscrizione del contratto in data 5.5.2008; il motivo è inammissibile giacché evoca l'art. 2697 c.c. senza denunciare un erroneo riparto dell'onere della prova, ma prospettando una diversa ricostruzione/lettura dei documenti (peraltro, come si è ' detto, solo richiamati) e degli altri elementi ritenuti significativi, in tal modo sollecitarldo una inammissibile rivalutazione della quaestio facti, c\c1_ wk,-,3,t,A.k.n,,:(.4,-." V-t" 4Atv4-1 tv" 1/11.. le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a t