Cassation court allows appeal for lack of motivation and failure to rule on price reduction claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal filed by Gennaro Pone against a judgment dismissing his claim for breach of a tour package contract. The court found the lower court's reasoning insufficient and noted it failed to address Pone's specific request for a price reduction based on the difference between the paid amount and the actual value of services. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 42 comma 10 Codice del turismo: The appellate court must provide adequate reasoning based on proven facts and cannot ignore material evidence; if a specific claim for price reduction is raised but the judgment only addresses unrelated damages without ruling on the price difference, the decision violates procedural rules and must be remanded.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso 33471-2018 proposto da: PONE GENNARO, domiciliato ex lege c/o la cancelleria della Corte di Cassazione Piazza Cavour ROMA„ rappresentato e difeso dagli avv.ti NICOMEDE DI MICHELE, avv. MARIAROSARIA ANNUNZIATELLA e avv. PASQUALE CACCAVALE; - ricorrente - contro SOSET SRL in persona del legale rappresentante p.t. domiciliata ex lege c/o la cancelleria della Corte di Cassazione Piazza Cavour, rappresentata e difesa dall'avv. ARMANDO FELACE; UNIROLSAI ASSICURAZIONI spa domiciliata in ROMA c/o l'avv. Virginia IANNUZZI in ROMA Via Appia Nuova 612, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola IANNARONE e Paolo RINALDI;
IONIAN TRAVEL SRL in persona del legale rappresentante p.t. domiciliata ex lege c/o la cancelleria della Corte di Cassazione Piazza Cavour, rappresentata e difesa dasil'avv. Tommaso MARSANO; - controricorrenti - nonché contro D'AMBRA EMILIA ,GRIMALDI VACANZE SRL ; - intimati - - in ti - avverso la sentenza n. 1081/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO; Rilevato che: con atto di citazione del 5 agosto 2013, Gennaro Pone evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Casoria, la S.r.l.
Soset e la Bohemia Tour deducendo di avere acquistato in data 30 maggio 2012 un pacchetto turistico per trascorrere un soggiorno dal 4 al 25 agosto 2012 presso la struttura Bridge Open Village di Torre dell'Orso (Lecce) sulla base del catalogo della Fruit Viaggi di quell'anno, lamentando che lo standard qualitativo della sistemazione assegnata era inferiore a quello pubblicizzato. In particolare, la villetta bifamiliare non era dotata di un giardino attrezzato e degli altri accessori riportati nel catalogo, l'arredo interno era di qualità particolarmente bassa, in pessimo stato di manutenzione e aggiungeva di essere stato costretto a utilizzare l'immobile per indisponibilità di soluzioni alternative.
Pertanto, chiedeva dichiararsi l'inadempimento contrattuale rispetto al negozio di compravendita di pacchetto turistico, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva la Bohemia Tour contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa Unipol Sai Assicurazioni e Ionian Travel per essere manlevata. Si costituiva quest'ultima contestando la pretesa e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa Grimaldi Vacanze S.r.l. quale gestore responsabile della u II 2 63/ manutenzione della struttura.
Si costituiva anche Unipol Sai formulando eccezioni in rito e di merito; il Giudice di pace di Casoria con sentenza del 5 aprile 2016 rigettava la domanda; avverso tale decisione proponeva appello Gennaro Pone, con atto di citazione del 5 novembre 2016, lamentando la violazione del principio dell'onere probatorio e la mancata considerazione da parte del primo giudice del materiale probatorio attestante il grave inadempimento di controparte. Si costituivano Bohemia Tour, Unipol Sai Assicurazione e Ionian Travel s.rI., mentre restava contumace Grimaldi Vacanze; il Tribunale di Napoli, con sentenza del 17 aprile 2018, rigettava l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese; avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Gennaro Pone affidandosi a tre motivi Resistono con separati controricorsi, Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. e Soset S.r.l.
Considerato che; con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 132, n. 4 c.p.c. e 118 disposizioni di attuazione c.p.c. e la nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 e 4 c.p.c., nonché la violazione degli articoli 1362, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369, 1375 e 1455 c.c., nonché degli articoli 43 e 47 del codice del turismo e la nullità della sentenza perché il Tribunale si sarebbe arrestato ad una considerazione atomistica delle singole obbligazioni, nell'interpretare il contratto e valutare l'esistenza dell'importanza dell'inadempimento, senza considerare la finalità concreta del contratto e l'interesse del turista.
Il primo giudice avrebbe fondato l'interpretazione su dati contrastanti con i criteri di ermeneutica negoziale, che avrebbero dovuto essere fondati su una interpretazione globale, sistematica, funzionale e secondo buona fede, nonché su massime di esperienza che, al contrario sarebbero state riferite a elementi fattuali illogici e contrastanti con la ragione'7,27 pratica del contratto;in particolare, nella decisione del Tribunale ricorrerebbe l'ipotesi di motivazione apparente o comunque perplessa e incomprensibile, perché fondata su argomentazioni inidonee a far conoscere l'iter logico giuridico seguito dal giudice.
Nello specifico ciò riguarderebbe l'esclusione della gravità dell'inadempimento riguardo, ad esempio, al servizio navetta per la spiaggia che, secondo il Tribunale, sarebbe stato comunque assicurato, sebbene praticamente inutilizzabile perché "era sempre piena, come è scontato, visto che il periodo di vacanza in una località marina del Salento nel pieno mese di agosto è notoriamente affollato di turisti", oltre che per l'esistenza di autobus di linea pubblici. Nello stesso modo la distanza di 800 mt indicata nel depliant avrebbe dovuto riferirsi, secondo il Tribunale, a quella in linea d'aria, nonostante la pacifica circostanza dell'esistenza di una struttura turistica posta tra quella di soggiorno e la spiaggia, che rendeva quella distanza notevolmente superiore.
Analoghe valutazioni erano riferite alla fatiscienza e alle precarie condizioni igieniche del villino che, secondo il Tribunale, erano fisiologiche, giacché si trattava di "struttura che viene utilizzata solo nel periodo estivo", per cui spetterebbe "al cliente effettuare le pulizie di occasione". Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe obiettivamente illogica e non plausibile, per contrarietà al buon senso delle asserzioni e delle massime di esperienza formulate con errata esclusione del profilo della gravità dell'inadempimento rispetto alla causa effettiva del contratto e cioè la finalità di vacanza e svago.
Sotto tale profilo la motivazione violerebbe, altresì, l'articolo 1455 c.p.c. poiché il giudizio sull'importanza dell'inadempimento andrebbe parametrato non all'entità della singola prestazione, ma al valore complessivo di tutti i servizi previsti nel contratto (servizio navetta, giardino attrezzato, servizi igienici, aria condizionata, barbecue, distanza dalla spiaggia) unitariamente considerati; con il secondo motivo si lamenta la violazione degli articoli 132, n. 4 c.p.c. e 118 disposizioni di attuazione c.p.c. e la nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 e 4 c.p.c. e l'omesso l'esame di un fatto decisivo rappresentato dalle comprovate condizioni di stress e malessere palesate dal turista al termine della vacanza.
Tali circostanze sarebbero emerse dalla provai" testimoniale e sarebbero decisive ai fini della valutazione del danno non patrimoniale; con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 132, n. 4 c.p.c. e 118 disposizioni di attuazione c.p.c. e la nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 e 4 c.p.c. e violazione dell'articolo 112 per avere il Tribunale omesso l'esame di una domanda e pronunziato su una domanda non proposta; in particolare, nonostante la specifica richiesta di danno patrimoniale, formulata sia in primo che in secondo grado, quale "differenza monetaria tra la qualità di servizi turistici acquistati e la qualità dei servizi effettivamente resi", il Tribunale nel rigettare la domanda avrebbe erroneamente fatto coincidere il pregiudizio patrimoniale con la spesa sostenuta per l'acquisto di piatti e bicchieri di carta, del barbecue e per i viaggi in taxi e autobus di linea.
Rispetto a tali costi, l'attore non aveva prodotto alcuna fattura o scontrino fiscale di esborso. Sotto tale profilo la decisione sarebbe nulla ai sensi dell'articolo 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, in quanto tale domanda non era stata formulata; il primo motivo è fondato sussistendo l'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 132 c.p.c per motivazione perplessa o incomprensibile fondata su argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico giuridico seguito dal giudice di appello, non consentendo l'effettivo controllo sull'esattezza ed illogicità del ragionamento.
Infatti, per quanto si dirà, la motivazione, pur argomentando su elementi specifici, adotta categorie obiettivamente illogiche e non plausibili, per contrarietà delle asserzioni e delle massime di esperienza formulate a ragione e buon senso. In particolare, si fonda su un esame specifico di termini circostanziali posti in comparazione che, in realtà, sono caratterizzati da evidente disomogeneità ontologica: un conto è dire che il servizio ha uno standard qualitativo inferiore; altro è dire che quel servizio è mancato perché inesistente od inutilizzabile: così, solo a titolo esemplificativo, non è plausibile e non ha senso logico nel sentire comune, e integra errata applicazione del criterio di verifica della/ corrispondenza o meno del servizio offerto in depliant e del risultato in concreto ottenuto, affermare che costituiva fatto fisiologico e, in quanto tale, non rilevante ai fini dell'inadempimento, la prevedibile non fruibilità del servizio navetta "essendo noto che ad agosto una località balneare del Salento è frequentata da numerosi turisti" e non è previsto un servizio aggiuntivo; analogo vizio presenta l'argomentazione secondo cui l'esistenza di un servizio di linea pubblico garantiva, comunque, il trasporto.
E' evidente che i termini posti in comparazione non sono omogenei: l'oggetto dell'accertamento non è se il turista potesse autonomamente (servizio pubblico di linea) o privatamente (taxi) utilizzare un servizio di trasporto quale che esso fosse, ma se fosse invece stato assicurato "quel" servizio di trasporto specificamente offerto nel depliant (o comunque altro servizio alternativo a quello resosi indisponibile o non attuabile); nello stesso modo, appare contrario alla logica il ragionamento del giudice di appello secondo cui sostanzialmente l'attore non acquistò un servizio accessorio all'alloggio, ma una semplice informativa sull'esistenza di un servizio navetta gratuito, organizzato da una diversa struttura recettiva, gestita da altro operatore.
Al contrario, si trattava di una obbligazione dedotta in contratto con la logica conseguenza dell'irrilevanza dell'operatore turistico effettivamente incaricato della organizzazione, poiché il profilo logicamente rilevante era rappresentato dalla fruibilità gratuita del servizio, anche dagli ospiti del Bridge Open Village; analogamente, appare contraddittoria e contraria alla logica riconducibile all'esperto di viaggi, sostenere una equivalenza di significato tra il fatto di assicurare una distanza dal mare di 800 metri e la circostanza che, nel settore turistico, tale distanza si intende in linea d'aria quando, in concreto dalle risultanze nel processuali è emerso che, per l'accesso al mare, è necessario percorrere un lungomare intercluso per due chilometri da un muro di confine di altra struttura turistica, posta tra quella che garantiva il soggiorno e il mare; alle medesime censure si espone l'argomentazione che svilisce l'assenza di un minimo di attrezzature utilizzabili per fruire dell'angolo cottura, nonostante/ 7, l'obbligo di restituzione dei "corredi puliti" e la circostanza pacifica, perché dedotta anche dalla controparte, della necessità di mettere a disposizione "immobili arredati in maniera pratica e funzionale e comunque tenuti in uno stato decoroso e in perfetta manutenzione".
Rispetto a tale assetto non appare ragionevole l'omessa valutazione e considerazione degli accessori del "soggiorno con angolo cottura", peraltro contraria a massime di esperienza riferite all'affitto di una villa bifamiliare con angolo cottura che, evidentemente, richiede un minimo di attrezzatura necessaria per fruire di tale servizio; gli stessi rilievi riguardano il passaggio della motivazione con la quale il Tribunale, sulla base di criteri privi di plausibilità e sganciati da massime di esperienza, con riferimento alle precarie condizioni igieniche del villino, rileva che costituisce un profilo fisiologico che "una struttura che viene utilizzata solo per il periodo estivo, sia sporca quando inizia la stagione della vacanza, dopo essere rimasta disabitata per il resto dell'anno e che spetti al cliente effettuare le pulizie di occasione".
Oltre alla circostanza che l'inizio del periodo di permanenza, riferita al 4 agosto 2012, è in contrasto con il concetto di inizio della "stagione delle vacanze" e quindi con la tesi secondo cui sarebbe rimasta "disabitata per il resto dell'anno", le affermazioni sono contrarie alla logica perché trattandosi di vendita di pacchetto turistico è evidente che gravando sul turista l'obbligo della pulizia finale relativa al precedente periodo, non ricorre il presupposto dell'immobile in disuso e ciò a prescindere dall'obbligo gravante sulla struttura turistica di garantire uno standard di decoro e funzionalità; in definitiva la motivazione è caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate con conseguente nullità della sentenza, perchè affetta da "error in procedendo", in quanto non consente di percepire il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivannente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture / (Sez.
U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016); / )../T alla luce di quanto precede il motivo deve trovare accoglimento per la totale inadeguatezza della motivazione con la quale il giudice di appello attraverso argomentazioni contrarie ai criteri di logica e alle massime di esperienza e adottando una comparazione tra termini che non sono omogenei, ha ritenuto irrilevanti una serie di profili anche fattuali che il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione, sulla base delle prove espletate e considerando il contenuto del contratto del 30 maggio 2012, opportunamente interpretato in considerazione della volontà comune delle parti, che deve essere rinvenuta alla stregua della funzione che le parti hanno inteso conseguire (così ad esempio, in contratto turistico, l'assicurazione di un servizio navetta costituisce oggetto di una obbligazione e non di una mera informazione che esonera il contraente da eventuali responsabilità per inesistenza od inefficienza del servizio e nello stesso modo l'esistenza di un angolo cottura fruibile esclude di per sé che il turista debba acquistare le stoviglie necessarie); il secondo motivo è assorbito; il terzo motivo è fondato.
Parte ricorrente prospetta un'ipotesi di omessa pronunzia riguardante la richiesta di danno patrimoniale (correttamente dedotto a pagina 39 del ricorso) rispetto alla quale il Tribunale ha adottato una decisione riferita ad una questione che non era stata oggetto di richiesta. In particolare, mentre l'attore ha ritualmente dedotto e allegato, nel rispetto del principio di autosufficienza, di avere richiesto la differenza monetaria tra il corrispettivo versato ed il valore economico delle prestazioni effettivamente eseguite, prospettando sostanzialmente una richiesta di riduzione del prezzo, prevista dall'articolo 42, comma 10 del codice del turismo, come modificato da ultimo, ma non applicabile ratione temporis, alla fattispecie in esame, il Tribunale ha ritenuto insussistente la prova delle spese sostenute (rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di piatti e dei bicchieri di carta, del barbecue e per i viaggi in taxi e in autobus di linea); il Tribunale, in violazione dell'articolo 112 c.p.c., non ha adottato alcuna decisione sulla domanda sottoposta al suo esame, limitandosi a respingere 74_7 /1 i l'impugnazione con riferimento a un profilo risarcitorio che non era stato oggetto di originaria pretesa.
Infatti, il risarcimento del danno patrimoniale era stato espressamente riferito alla differenza economica tra il prezzo pagato ed il valore economico dei servizi forniti dal tour operator, tendendo, pertanto ad una riduzione del prezzo del pacchetto turistico. All'esame di tali domanda provvederà il giudice del rinvio; ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio per quanto specificamente detto in premessa; P.T.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al primo e terzo motivo, assorbito il secondo e rinvia la causa, anche per