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Ordinanza Interlocutoria — n. 24710/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing due to non-philosophical questions requiring public session.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24710/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal and remanded the case to a new public hearing. The appellant challenged a lower court judgment that partially upheld incidental appeals against a first-instance ruling. The court determined that the appeal raised non-philosophical questions necessitating a public session for proper examination.

Regesto Legislator

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Art. 374, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 374, comma 1, lett. b) c.p.c.: When a cassation appeal raises non-philosophical questions, the court must order a public hearing for the case's examination.

Parole chiave

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non-philosophical questions public hearing requirement remand to public session cassation procedure interlocutory order divisione della massa ereditaria beni di famiglia diritti degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 374, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 374, comma 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

o la seguente t' ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13152-2019 proposto da: ROSSI ALESSANDRO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. MERCURI 8, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE SQUARCIA, che lo rappresenta e difende giusta procura; - ricorrente - contro MONFORTE FERRARIO DONATELLA, ROSSI GIOVANNI ALESSANDRO, PASSERI ALBERTO sia in proprio che quale amministratore unico e legale rappresentante de "LA GERLA DI SERGIO ROSSI SRL SOCIETA' AGRICOLA", RAVAGNI CARLO quale amministratore della "COMUNION 1:: EREDITARIA EREDI DI SERGIO ROSSI", elettivamente domiciliati In ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso Io studio dell'avvocato PAG'..0 PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLAO BERTI giuste procure; - controricorrenti - .&2.P Nonché da:

MONFORTE FERRARIO DONATELLA, ROSSI GIOVANNI ALESSANDRO, PASSERI ALBERTO sia in proprio che quale amministratore unico e legale rappresentante de "LA GERLA DI SERGIO ROSSI SRL SOCIETA' AGRICOLA", RAVAGNI CARLO quale amministratore della "COMUNIONE EREDITARIA EREDI DI SERGIO ROSSI", elettivamente domiciliati ,n ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLAO BERTI giuste procure; - ricorrenti incidentali - contro ROSSI ALESSANDRO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. MERCURI 8, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE SQUARCIA, che lo rappresenta e difende giusta procura; - controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 2313/2918 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Rilevato che: Alessandro Stefano Rossi ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 2313/2018, pubblicata il 23 pttobre 2018, con la quale la Corte di appello di Firenze ha rigettat3 il gravame principale dal medesimo proposto e ha accolto parzialmenteiii appelli incidentali presentati, da una parte, da Donatella Monforte Ferrario, Giovanni Alessandro Rossi, Comunione Ereditaria eredi di Sergio Rossi e Alberto Passeri, e, dall'altra, La Gerla di Sergio Rossi S.r.l., avverso la sentenza de Tribunale di Siena n. 518117e, per l'effetto, in parziale riforma della Ric. 2019 n. 13152 sez. 53 - ud. 24-06-2021 -2- sentenza impugnata, ha condannato Alessandro Stefano Rossi al pagamento della metà delle spese processuali sostenute da tutte le parti in entrambi i gradi del giudizio di merito e liquidate, per l'intero, nel dispositivo della sentenza di appello; i hanno resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale, articolato in due motivi e illustrato da memoria, Donatella Monforte Ferrario, Giovanni Alessandro Rossi, Carlo Ravagni quale amministratore della Comunione Ereditaria eredi di Sergio Rossi, e Alberto Passeri, in proprio e, quale amministratore unico e legale rappresentante de La Gerla di Sergio Rossi S.r.l.;

Alessandro Stefano Rossi ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; considerato che: il ricorso principale pone questioni di rilevanza nomofilattica e, quindi, è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza,

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Ca