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Ordinanza Interlocutoria — n. 24709/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders renewal of service to necessary co-litigant due to missing notification record.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24709/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the renewal of service of process against Videlli Limited because the original notification record was missing from the case files. Videlli Limited is a necessary co-litigant in the dispute between Codir and Atac regarding travel ticket distribution contracts. Consequently, the court mandated the parties to complete the procedural step within 60 days to ensure proper notice.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 380bis c.p.c.: When a necessary co-litigant has not been properly notified due to missing records, the court must order the renewal of service to ensure the validity of the proceedings.

Parole chiave

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necessary co-litigant renewal of service missing notification record procedural defect cassation order scambio di atti giuridici per via elettronica contratto digitale informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 380bis c.p.c.
La causa è stata assegnata alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380bis.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3334-2019 proposto da: CODIR SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Niccolò A. Bruno ed 2021 elettivamente domiciliato presso lo studio 1756 del medesimo in Roma, viale Aurelio Saffi n. 20Pec: - ricorrente - nonchè contro VIDELLI LIMITED ; - intimata - ATAC SpA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bibbolino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Prenestina n. 45 ..„.. • avverso la sentenza n. 7390/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MOSCARINI; FATTI DI CAUSA 1.La società Codir, incaricata di distribuire tramite una rete di rivenditori i titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico Atac, stipulò con Erg Limited, affidataria in outsourcing da parte di Atac del servizio di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema di bigliettazione elettronica, un contratto in base al quale la prima si impegnava alla distribuzione e alla vendita dei titoli di viaggio e riservava ad Erg l'importo complessivo dei ricavi trattenendo per sé una percentuale. Il contratto intercorrente tra le parti era collegato e dipendente dal contratto intercorso "a monte" tra Atac ed Erg.

La Codir promosse un primo giudizio per sentir dichiarare l'inadempimento di Erg al contratto e pronunciare la risoluzione del medesimo; in esso la Erg svolse domanda riconvenzionale. Un secondo giudizio si instaurò a seguito di opposizione di Codir ad un decreto ingiuntivo intimato da Erg a titolo di riversamento degli incassi, giudizio nel quale fu chiamata in causa anche l'Atac. 2.1 due giudizi riuniti furono decisi dal Tribunale di Roma con sentenza n. 17441 del 24/8/2010 con la quale fu rigettata sia la domanda di risoluzione del contratto, sia la domanda riconvenzionale di Erg sia l'opposizione a decreto ingiuntivo di Codir.

3. A seguito di appello della società Codir nel quale si costituì anche Atac, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7390 del 22/11/2016, ha rigettato l'appello disattendendo gli argomenti dell'appellante in merito alla pretesa unilateralità delle rendicontazioni telematiche di Erg ed in ordine alla nullità della clausola so/ve et repete, secondo la quale la Codir doveva prima riversare le somme settimanalmente dovute alla Erg e solo dopo sollevare eventuali contestazioni. La Corte d'Appello ha altresì disatteso i motivi di appello relativi alla fondatezza dell'opposizione di Codir al decreto ingiuntivo intimato da Erg, così come ha rigettato le domande risarcitorie formulate da Codir nei riguardi di Erg per insussistenza della prova delle diverse ragioni di preteso inadempimento e quella afferente la pretesa di Codir volta ad ottenere una somma forfettaria a titolo di indennizzo per l'ipotesi di intervenuta anticipata risoluzione del contratto principale stipulato tra Atac ed Erg.

3. Avverso la sentenza la Codir srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito Atac con controricorso. La causa è stata assegnata alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380bis. i c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente rilevare che la notifica del ricorso non è rituale nei confronti della società Videlli Limited in quanto non si rinviene in atti la relata di notifica. Conseguentemente occorre procedere al rinnovo della notifica nei confronti della Videlli Limited la quale è litisconsorte necessaria nel giudizio instaurato da Codir nei confronti di Atac.

P.Q.M.

e La Corte ordina l'integrazione del contradditorio nei confronti della società Videlli Limited e fissa il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza alle parti per assolvere all'incombente. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio