Cassation court remits case to public hearing due to lack of contradictory debate on presumptive elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remitted the case to a public hearing because the cassation appeal raised issues requiring contradictory debate on presumptive elements. The appellant argued the notary failed to ensure contradictory proceedings regarding specific presumptions of knowledge about property encumbrances. The court determined these questions possessed nomofilactic relevance and justified sending the matter back for oral argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When cassation grounds involve the interpretation of presumptive elements requiring contradictory debate, the case must be remitted to public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16661-2019 proposto da: ROTA ROSA, rappresentata e difesa CILI'LL"--"Sa- Gì-Q.A.T. P47-120G.. dall'avvocato PIETRO MASTRANGELO e con il medesimo elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato BERARDINO IACOBUCCI, in VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 99,pec:1275 - ricorrente - Contro MONTI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE D'ELIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, pec: delia.daniele@oravta.legalmail.it; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 160/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI di TARANTO, depositata il 15/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI; RILEVATO CHE: 1.La signora Rosa Rota convenne, con atto di citazione del 27/3/2014, il notaio Marco Monti davanti al Tribunale di Taranto rappresentando di aver stipulato un atto di compravendita con il venditore Oddone Fabbri avente ad oggetto la metà della piena proprietà di un appartamento sito in Cesenatico e la metà della piena proprietà di un locale commerciale pure sito in Cesenatico, beni pervenuti al venditore a seguito dello scioglimento della comunione tra lo stesso e la moglie; che su detti beni, risultati gravati da ipoteca, i creditori del venditore avevano avviato un'azione esecutiva alla quale ella aveva dovuto opporsi e rispetto alla quale era risultata soccombente; che di conseguenza il notaio rogante doveva essere ritenuto responsabile per non aver eseguito le visure catastali su detti beni e condannato al risarcimento dei danni.
2. Il notaio Monti si costituì in giudizio respingendo ogni addebito, mostrò di aver eseguito le ispezioni ipotecarie sia sul nominativo di Pietro Oddone sia con quello della moglie e che, in ogni caso, il prezzo di acquisto, peraltro estremamente modesto rispetto al valore degli immobili, era stato pagato dalla Rota con ampio anticipo rispetto alla stipula del rogito, sicché il pregiudizio economico doveva intendersi derivato dalla inavvedutezza dell'attrice e non dalla sua colpa professionale.
3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 342 del 29/1/2016, rigettò la domanda ritenendo la presenza in atti di molteplici elementi atti a far supporre che la Rota, al momento del rogito, fosse pienamente consapevole dei pregiudizi gravanti sugli immobili, quali la presenza di ipoteche e pignoramenti ben anteriori all'atto di compravendita; che anche in ragione di tali vincoli il prezzo della compravendita era stato molto contenuto e che era stato pagato ben prima della stipula; che i beni risultavano locati a terzi e che i canoni - riscossi dalla Rota anche a nome del Fabbri - confermavano l'assenza del pregiudizio derivante dalla compravendita, la quale, con ogni probabilità, doveva considerarsi simulata. 4.La Corte d'Appello di Lecce, adita dalla Rota, con sentenza n. 160 del 15/3/2019, ha rigettato l'appello in base a due rationes decidendi.
In primo luogo, ha ritenuto che l'accertamento degli elementi acquisiti agli atti - piena consapevolezza della Rota in ordine alla pendente pregiudizievole procedura esecutiva, atteso il richiamo - all'interno del rogito - della sentenza del Tribunale di Forlì in data 14/3/2008, contenente informativa sulle ipoteche pignoramenti, atteso il compimento di visure postergate rispetto all'inizio della procedura esecutiva, attesa la modesta entità del prezzo rispetto al valore dei beni accertato in sede esecutiva, atteso il pagamento del prezzo con largo anticipo rispetto al rogito fossero tutti coordinati con gli elementi in atti e influenti circa la dimostrazione presuntiva della consapevolezza della Rota, interruttiva dell'eventuale rapporto causale tra inadempimento del professionista e danno.
In secondo luogo, ha affermato che tutte le critiche formulate dalla Rota con il proprio atto di appello sarebbero state in ogni caso inidonee a demolire la sentenza di primo grado a fronte della ragione più liquida, atteso che, ove anche si fosse dato atto nel rogito della pendenza di pignoramenti e della iscrizione di ipoteche, ugualmente l'atto sarebbe risultato inefficace perché posteriore ad esse.
5. Avverso la sentenza Rosa Rota ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito il notaio Marco Monti con controricorso.
6. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE: le questioni dedotte nel ricorso -in particolare con il primo motivo, con il quale la ricorrente censura la sentenza per non aver consentito il contraddittorio sui singoli elementi presuntivi dai quali desumere la consapevolezza sulla precarietà del proprio acquisito- possono assumere rilevanza nomofilattíca e sono tali da giustificare la rimessione della causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Came