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Ordinanza — n. 24430/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed after statutory deadline expired for late notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24430/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline for cassation. The appellant received the contested administrative decree via PEC on July 26, 2019, making the filing deadline August 25, 2019, yet the appeal was only notified on September 23, 2019. The court rejected the defense of a suspension of time limits, ruling that the procedural defect rendered the appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 14, d.lgs. 25/08; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, even if a suspension of time limits applies to the specific period in question.

Parole chiave

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untimely appeal statutory deadline cassation procedure late notification inadmissible appeal tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 14, d.lgs. 25/08
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
(-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29514/19 proposto da: -) Boaiti Halin Rubin, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore (tizianasquizzato@pec.ordineavvocatitorino.it), difeso dall'avvocato Tiziana Squizzato in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; ct4- - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; vt,1-, ( rr lintimato avverso il decreto del Tribunale di Torino 26 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA 1. E' superfluo dar conto dei fatti di causa, in quanto il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto: è lo stesso ricorrente a riferire che il decreto impugnato gli è stato comunicato via PEC il 26 luglio 2019, con la conseguenza che il termine per proporre ricorso per cassazione è scaduto il 25 agosto 2019. Il ricorso invece è stato notificato il 23 settembre 2019. R.G.N. 29514/19 Camera di consiglio del 27 aprile 2021 Ovviamente al presente giudizio non s'applica la sospensione feriale dei termini, giusta la previsione dell'articolo 35 bis, comma 14, d.lgs. 25/08.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se (It4(' dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 27 aprile 2021. Il Presidente (Giacom Tiraiy/aglino) / ( DEPOSITATO IN CANCELLEICA cogi. /P 9 Str