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Ordinanza — n. 24232/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24232/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24232/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30324-2019 proposto da: LABA GANNA, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall'avv. MARIO MARCUZ; 2021 - ricorrente - 1240 contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI; RITENUTO CHE 1.-Labba Canna è cittadina ucraina. Secondo il suo racconto è venuta in Italia per sfuggire ad una difficile condizione economica, determinatasi dopo la morte del marito, ed anzi a causa di essa, per le spese sanitarie che la donna ha dovuto affrontare, e pure per quelle poi necessarie ad affrontare la situazione lavorativa dei figli, al punto di tanto indebitarsi e venire minacciata dai creditori. 2.-Impugna una decisione del Tribunale di Bologna che, pur ritenendo in parte verosimile il racconto, ha escluso protezione ritenendo la vicenda della ricorrente di carattere puramente economico, senza risalto politico o umanitario. 3.-11 ricorso è basato su quattro motivi, oltre su alcune questioni di legittimità costituzionale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24232/2021 — snciv · Corte di Cassazione: MARIO MARCUZ; 2021 - ricorrente - 1240 contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI; RITENUTO CHE 1.-Labba Canna è cittadina ucraina. Secondo il suo racconto è venuta in Italia per sfuggire ad una difficile condizione economica, determinatasi dopo la morte del marito, ed anzi a causa di essa, per le spese sanitarie che la donna ha dovuto affrontare, e pure per quelle poi necessarie ad affrontare la situazione lavorativa dei figli, al punto di tanto indebitarsi e venire minacciata dai creditori. 2.-Impugna una decisione del Tribunale di Bologna che, pur ritenendo in parte verosimile il racconto, ha escluso protezione ritenendo la vicenda della ricorrente di carattere puramente economico, senza risalto politico o umanitario. 3.-11 ricorso è basato su quattro motivi, oltre su alcune questioni di legittimità costituzionale.

Parole chiave

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statuto di protezione per ucraini assistenza all’Ucraina cittadini ucraini domanda d'asilo di cittadino albanese stato di bisogno allontanamento nonostante motivi di salute
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30324-2019 proposto da: LABA GANNA, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall'avv. MARIO MARCUZ; 2021 - ricorrente - 1240 contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI; RITENUTO CHE 1.-Labba Canna è cittadina ucraina. Secondo il suo racconto è venuta in Italia per sfuggire ad una difficile condizione economica, determinatasi dopo la morte del marito, ed anzi a causa di essa, per le spese sanitarie che la donna ha dovuto affrontare, e pure per quelle poi necessarie ad affrontare la situazione lavorativa dei figli, al punto di tanto indebitarsi e venire minacciata dai creditori. 2.-Impugna una decisione del Tribunale di Bologna che, pur ritenendo in parte verosimile il racconto, ha escluso protezione ritenendo la vicenda della ricorrente di carattere puramente economico, senza risalto politico o umanitario. 3.-11 ricorso è basato su quattro motivi, oltre su alcune questioni di legittimità costituzionale.

Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso. CONSIDERATO CHE 4.- Il ricorrente ha fatto pervenire rinuncia con atto depositato in via telematica il 16.4.2021, alle ore 21.35, notificato al Ministero. La rinuncia, come è noto estingue il processo, a prescindere dalla sua accettazione (Cass. 10140/ 2020)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento. Nulla spese. Roma 27 aprile 2021 DEPOSITATO IN CANCE