Italian asylum appeal dismissed for procedural non-compliance with Civil Code requirements regarding fact exposure and specific criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the asylum applicant's appeal inadmissible due to severe procedural deficiencies under the Civil Code. The applicant failed to provide a detailed factual narrative of his personal history or specific grounds for criticizing the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal against an asylum decision is inadmissible if the applicant fails to expose the facts of the case with sufficient detail or to provide a specific and pertinent criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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019 ORDINANZA sul ricorso 28547/2019 proposto da: MD FAROK PORDAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 23 presso lo studio dell'avv. VALERIA GERACE che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2143/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.
ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, Md Farok Pordan, cittadino del Bangladesh, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma, resa pubblica il 29 marzo 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l'opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - La Corte territoriale (per quanto in questa sede è dato rilevare dalla lettura della sentenza) osservava che:
a) l'impugnazione non comprendeva il rigetto della domanda sul riconoscimento dello status di rifugiato;
b) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine "perché soffocato dai debiti e pressato dai creditori - tra i quali anche un usuraio - che pretendevano, anche attraverso manifestazioni violente, il pagamento di quanto a loro dovuto") non rappresentava una situazione tale da potersi ricondurre nell'ambito della protezione di cui all'art. 14, lett. b) , del d.lgs. n. 251/2007, non essendo pendente nei confronti del Pordan alcun procedimento penale, né sussistendo i presupposti per una futura incriminazione, così da doversi escludere che i pericoli di cui al citato art. 14 possano provenire da istituzioni pubbliche, ben potendo egli essere protetto dalle autorità di polizia e di magistratura dalle violenze, a carattere privato, dei creditori;
c) il richiedente era estraneo a vicende politiche e non correva rischi di subire processi politici o processi di altro genere o condanne senza un processo ovvero di essere condannato a morte, non essendovi in Bangladesh nei confronti di cittadini non impegnati in politica un clima generalizzato di violenza, né una guerra civile;
d) non poteva riconoscersi la protezione umanitaria per il solo fatto di poter lavorare in Italia e guadagnare quanto utile a pagare i propri debiti. 3. - Il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE: 1. - Con i tre motivi si deduce rispettivamente:
a) ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 "in relazione all'esigenza di accordare una forma gradata di protezione";
b) ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., "omesso/errato esame della storia del ricorrente in relazione alla condizione della situazione del Bangladesh";
c) ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della direttiva 2004/83/CE e dell'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007, "in relazione all'onere probatorio". 2. - Il ricorso è inammissibile in tutta la sua articolazione. 2.1. - Con esso, non è data contezza, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., di una pur sommaria esposizione dei fatti di causa, mancando un puntuale riferimento alla vicenda personale di esso richiedente (assunta per cenni affatto insufficienti), allo svolgimento del giudizio di primo grado e a quello di gravame (non essendovi cenno alle doglianze ivi veicolate); esposizione che non è neppure dato ricavare, in modo quantomeno comprensibile, dallo sviluppo dei motivi di ricorso.
Inoltre, le stesse prospettate doglianze sono affatto generiche, in palese violazione dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché in assenza della indicazione specifica e intelligibile dei contenuti degli atti e documenti su cui le censure medesime si fondano, oltre ad essere del tutto omessa, di detti atti e documenti, la necessaria localizzazione processuale (ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.). Infine, con il ricorso non è veicolata una idonea critica della ratio decidendi della sentenza impugnata, la cui portata non viene presa in considerazione dal ricorrente, avendo la Corte territoriale espresso le proprie valutazioni puntuali (cfr. sintesi nel "Rilevato che") sui vari aspetti della vicenda del richiedente in rapporto alle forme di protezione richieste, senza che una siffatta motivazione sia attinta, in modo specifico e puntuale, da pertinenti doglianze, che si soffermano, piuttosto, su aspetti generali e non aderenti alla singolarità del caso oggetto di cognizione. 3. - Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente soccombente è condannato al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data