Italian Court dismisses asylum appeal citing insufficient evidence and failure to prove generalized violence in Gambia.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the applicant's appeal against the rejection of humanitarian protection and international protection. The applicant, a Gambian national, claimed unjustified detention and family separation due to religious persecution, arguing the lower court failed its duty of cooperation by relying on outdated sources and ignoring his employment in Italy. The court found the appeal inadmissible because the complaints were generic and the applicant failed to prove the existence of more reliable, current sources or that his employment was a decisive factor for protection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51, comma 286 del D.Lgs. 25/2008; Art. 51, comma 280 del D.Lgs. 259/1998: The court must fulfill its duty of cooperation by examining current sources, and an applicant must prove the inadequacy of cited sources or demonstrate that their employment is a decisive factor for protection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
i ORDINANZA eC ricoru 1304-2019 proposto da: LEI PJA,BT, elettivamente domiciliato in Caravaggio (BG), H fr€rl pi. n. 1, presso l'avv. MAURO PIGINO; - ricorrente - contro PI TEEO HIH'INTERAO, elettivamente domiciliato in ROM",„ Li LEL i-oPTOGHEST le, presso l'AVVOCATNRA GENERALE NI-"Iln0 • eCCITO, ode lo rappresenta e difende; H sentenza n. 1641r019 della CORTE D'APPELLO di 2,Q s_Qc nnBosItatn:i i' 10/10/2019;Aa la relazione della causa svolta nella camera di dei 09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SENTI RITENUTO CHE Sidei D]abbi viene dal Gambia, dove ha vissuto lavorando in osa erbor steria, in una città diversa da quella sua di gine, tind a che stato accusato ingiustamente (i un furto avvenuto in quel negozio ed ha dunque deciso di ritornare nella sua città natale, dove però ha avuto la sorpresa di non trovare più la sua famiglia, che era dovuta fuggire all'estero in guanto il padre, avendo una esponnù ilità religiosa, aveva contravvenuto ad alcune disposizicni governative.
Questa situazione lo ha indotto a cenirp in Italia, dove il ricorrente, ha chiesto la O internazionale e quella umanitaria. Impugna una decisione della Corte di Appello di Torino che, pont-mando quella di primo grado, ha rigettato la richiesta li otezione, da un lato ritenendo non veridico il suo racconto, per altro verso negando una situazione di violenza oceralin sa -d in Gambia, ed infine ritenendo che le allegazioni fatte dal ricorrente quanto alla sua situazione personale non sono su tfpcienti a riconoscere la protezione ianitariu. si corso è basato su due motivi.
Il Ministero si costituite) tardivamente ma non ha notificato controricorso.CONSIDERATO CHE ricorse é basato su due motivi. on rl primo motivo si denuncia sia violazione dell'articolo i. 221 del 2007 che violazione dell'articolo 5 1. 286 del 19'1'38. in entrambi i casi, la censura è di violazione dell'obbligo Ii cooperazione: sembra di capire che la corte è venuta meno a Laie obbligo sia al fine della protezione umanitaria, ("La Certe d'appello nel disattendere la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria .. è venuta meno all'obbligo di cooperazione istruttoria fondando il suo ri uetto sull'esame ci siti non attuali dedicati alla sei.tuazione politica del Gambia"), sia al fine di meglio valutare la situazione di conflitto armato generalizzato, che ha escluso.
Il motivo è inammissibile. La censura è generica, si limita alla astratta affermazione dovere di cooperazione istruttoria, e soprattutto alla astratta denuncia di fonti di conoscenza non attuali, ferme 2016-?017. La corte indica in realtà due fonti, di cui una delle due effe livamente senza data, ma l'altra, riferita al 2017 è ique con un riferimento temporale che soddisfa il criterio Lo] la indicalione delle fonti di conoscenza.Pe contro i i ricorrente che intenda contestare l'Iladequatezza delle fonti citate nel caso di loro non ettuallta deve dimostrare d sua volta che v'erano fonti piu ) 1, PU attendibili cui_ fare riferimento, e non 'imitarsi, come nel nostro caso, a citare il sito \I" ri (Jiirsicuri.lt che come e noto (v.
Cass. 8819/ 2020) un site rríttendibrie per conoscere la situazione generale del paese, in guanto rivolto ad informare i turisti. J. secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 5 1. 280 lel 1998. deconco il ricorrente la corte avrebbe disatteso r criteri valutazione della protezione umanitaria, non tenendo conto del suo inserimento lavorativo In Italia. Il motivo è infondato. ci ( . n)fte ha tenuto invece conto del contratte di lavoro, cur nate scarso rilievo in quanto relativo ad un periodo aesato rispetto al momento del ricorso (buste paga 01 terrdr1), eo ha effe ttuato la comparizione tra il livello vita raggiunto in Italia e quello che si verrebbe ad avere in caso di rimpatrio, escludendo, con giudizio di fatto, qui non censurato neanche, a ben vedere, che questa comparazione possa portare ai riconoscimento della protezione umanitaria 11).
P.U.N. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. comma i-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u-flificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 9.3.202