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Ordinanza — n. 23479/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary fact exposition and missing impugned judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23479/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to submit the impugned judgment and did not provide a summary of the factual circumstances. The court held that Article 366 of the Code of Civil Procedure requires a clear exposition of facts to allow the court to understand the case without external sources. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the mandatory formal requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal must contain a summary exposition of the factual circumstances and the impugned judgment; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal summary fact exposition missing impugned judgment Article 366 c.p.c. procedural requirements allegazioni insufficientemente motivate complessità della procedura asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
orso non rispetta ji requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di 1-,ammissibilità dall'art. 366, primo comma n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. n. 11653 del 2006
Cass. sez. un. n. 2602 del 2003
Cass., Sez. Un. n. 22575 del 2019
Adda: Cass., Sez. Un. n. 22575 del 2019.
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Testo completo

sui ricorso 37994-2019 proposto da: NJCCJ RIDI FR, elettivamente domicilato in Brescia, via ) presso l'avv. LUCA ZUPPELLI; - ricorrente - contro MINI3TERO LEILL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO t o rappresenta e difende; - típtimato - 2,191.24 avverso la sentenza o. 937/2019 della CORTE D'APPELLO di vA3 Ll'IPCIA, depositata il 19/06/2019;id relazione della causa svolta cella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SPICENTI; RITENUTO CHE Ll Madbu Rasel si sa soltanto che é cittadine pakistano e si deduce che ha chiesto in Italia sia la protezione i 3, rn zinnale che quella umanitaria, ed ora impugna una decisione della Corte di Appello di Brescia, che confermando gu€ a di primo grado, ha rigettato l'impugnazione.

Alcunché e dato sapere della vicenda personale del ricorrente, ossia del fatto storico che ha determinato la sua fuga e la richiesta di protezione. Non solo lui non lo espone, ma non risulta allegata la sentenza impugnata, da - potrebbe, in ipotesi desumersi qualcosa. hropene due motivi. V'è tardiva costituzione del Ministero che non ha notificato controricorso. CONSIDERATO CHE il ricorso é sia improcedibile che inammissibile. E' improcedibile in quanto non è stata allegata la sentenza lmpugnata. E' inammissibile per assoluto difetto dell'esposizione del faure) storico. orso non rispetta ji requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di 1-,ammissibilità dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc.che, essendo considerato dalla norma come uno speci fico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve cocsi E;tere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatte sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atri in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma quella di consentire una conoscenza chiara e completa Lei fard i causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un.n 2602 del 2603). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. C1V. necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pret_se delle Parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla rmsiz ione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle i r mentazioli essenziali, in tatto e in diritto, su cui si fondata la sentenza di. primo grado, delle difese svolte dalle parL1 in appello, ed in fine del tenore della sentenza lmbugnata.

Poiché il ricorso, nell'esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adda: Cass., Sez. Un. n. 22575 del 2019. PQM La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustifcare il pagamento, se dovuto e nella misura da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 9.3.2021 Il Preidente tu!' t)E7) .3(71,TO IN CANC