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Ordinanza — n. 23467/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against late filing dismissal by ruling postal dispatch date controls timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23467/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's decision declaring the opposition inadmissible due to tardiness. The appellant argued the appeal was timely because it was mailed on October 18, 2018, rather than the arrival date of October 22. The court held that when using postal service, the dispatch date governs timeliness, not receipt, thereby overturning the lower court's error.

Regesto Legislator

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Art. 18 co. 3 D.Lvo 150/2011; When a party files an appeal via postal service, the dispatch date determines timeliness, not the arrival date at the registry.

Parole chiave

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postal service timeliness appeal filing deadline dispatch date rule procedural tardiness Cassation review standard istanza di ricusazione tardiva revoca dell'opposizione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 18 co. 3 D.Lvo 150/2011
360 co 1 n° 4 cpc per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 co 3 Divo 150/2011.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 477/2002
è noto, infatti che, a seguito dei reiterati interventi della Corte Costituzionale ( Corte Cost. n. 477/2002, Corte Cost.
Corte Cost. 28/2004
477/2002, Corte Cost. 28/2004; Carte Cost n.
Carte Cost n. 97/2004
28/2004; Carte Cost n. 97/2004 e Corte Cost.
Corte Cost. n° 154/2005
97/2004 e Corte Cost. n° 154/2005 ) costituisce principio generale che, quando sia consentito servirsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale R.G.N.
Cass 27067/06
Cass. 2261/07
Cass. SU 10216/06
Cass. SU 10216/06; Cass.684/2016).
Cass. 684/2016
Cass. 8513/2020
Né rileva, nel caso di specie la peculiare ipotesi presa in esame dalla recente Cass. 8513/2020, in ragione del fatto che la notifica è stata affidata al servizio postale e non ad un corriere privato.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 38528-2019 proposto da: MUSTAFA GHULAM rappresentato e difeso dall'avv.to LUIGI MIGLIACCIO almail. ) elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della 2021 Corte di Cassazione ; - ricorrente - 753 contro PREFETTURA DI NAPOLI , UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NAPOLI ; - intimati - contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 07/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;R.G.N. 38528/2019 Adunanza Camerale del 9.3.2021 rilevato che: 1.Mustafa Ghulam, proveniente dal Pakistan, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione dell'ordinanza del giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta per tardività. 2.L'Ufficio Territoriale per il Governo ha depositato "atto di costituzione" non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 co 1 cpc. considerato che 1.Con unico motivo, il ricorrente deduce error in procedendo ex art. 360 co 1 n° 4 cpc per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 co 3 Divo 150/2011. 1.1.

Assume che il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto che il ricorso proposto fosse tardivo in quanto, a fronte della notifica dell'atto espulsivo in data 18.9.2018 il ricorso, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, era stato depositato a mezzo di servizio postale il 18.10.2018 e, dunque, allo spirare del trentesimo giorno previsto dall'art. 18 co 3 Divo 150/2011. 1.2. Il motivo è fondato. 1.3. Si osserva, infatti, che in tutti i casi in cui è consentito il deposito del ricorso a mezzo di servizio postale, si deve aver riguardo non alla data dell'arrivo in cancelleria ma a quella della spedizione:

è noto, infatti che, a seguito dei reiterati interventi della Corte Costituzionale ( Corte Cost. n. 477/2002, Corte Cost. 28/2004; Carte Cost n. 97/2004 e Corte Cost. n° 154/2005 ) costituisce principio generale che, quando sia consentito servirsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale R.G.N. 38528/2019 Adunanza Camerale del 9.3.2021 forma di notificazione, per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni) deve aversi riguardo non alla data di arrivo, bensì a quella di spedizione (Cass 27067/06): più in generale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata per il richiedente (Cass. 2261/07) con la consegna al soggetto che procede alla notificazione ( cfr.

Cass. SU 10216/06; Cass.684/2016). 1.4. Né rileva, nel caso di specie la peculiare ipotesi presa in esame dalla recente Cass. 8513/2020, in ragione del fatto che la notifica è stata affidata al servizio postale e non ad un corriere privato.

2. Pertanto - tenuto conto che dall'esame degli atti prodotti, risulta che il ricorso è stato spedito a mezzo posta con consegna all'ufficio postale in data 18.10.2018 - il giudice di pace ha errato nel riferirsi alla data dell'arrivo in cancelleria del plico che lo conteneva ( 22.10.2018) e non a quella, tempestiva, di trasmissione tramite ufficio postale 3. L'ordinanza, pertanto, deve essere cassata con rinvio al giudice di pace di Napoli, in diversa persona, per il riesame dell'opposizione ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al GOP di Napoli in persona di diverso giudice, per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. R.G.N. 38528/2019 Adunanza Camerale del 9.3.2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione del 9.3.2021 Il