Cassation court dismisses appeal regarding public administration's direct payment obligation to subcontractors under emergency decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appellant's appeal challenging the lower court's refusal to order direct payment to a subcontractor. The appellant argued that the public administration failed to consider specific documentation regarding payments made to fulfill contractual obligations. The court held that the relevant decree granted the administration a discretionary power rather than a mandatory obligation to pay directly, and the procedural complaint was inadmissible due to preclusion rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 d.l. n. 90/2008; Art. 348 ter cod. proc. civ.: The public administration possesses a discretionary power to offset debts owed to it against payments made to subcontractors, not a mandatory obligation to pay directly, and appeals against two identical merit decisions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
la Corte d'Appello all'art. 12 del d.l. n. 90 del 23/05/2008 conv. in I. n. 123 del 14/07/2008 e, in punto di fatto, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 codice di rito, la mancata considerazione di documentazione Ud. 19/02/2021 PU R.G.N. 8407/2018; estensore: C. Valle ritenuta probante (ma, giusta quanto si scrive in seguito la censura non appare correttamente formulata e, in ogni caso, è inammissibile). 11.2. Il mezzo di censura relativo all'art. 12 del d.l. n. 90 del 2008 è destituito di fondamento. La norma prevede che: «Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti.
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle origínarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.
2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all' articolo 17.». Il comma primo dell'art. 12 del d.l. n. 90 del 2008 sopra riportato prevede, come esattamente affermato dalla Corte di Appello di Napoli, una facoltà e non un obbligo, a carico della P.A., e, nella specie, del Commissario per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, di pagamento diretto del credito in favore del soggetto subappaltatore (o comunque soggetto cui l'incarico è stato affidato dalla parte privata, nel caso FIBE S.p.a.), fermo restando che quanto Ud. 19/02/2021 PU R.G.N. 8407/2018; estensore:
C. Valle eventualmente corrisposto doveva essere scomputato dal credito del soggetto appaltante nei confronti della stessa Pubblica Amministrazione. Sul punto il motivo di ricorso non incrina l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale, che ha escluso che la P.A. fosse direttamente obbligata al pagamento in favore dell'impresa subappaltatrice, configurando la sussistenza in guisa di adempimento del terzo, e coerentemente escludendo che l'adempimento del terzo, nella specie della P.A., potesse formare oggetto di coazione. 11.3. La motivazione della Corte territoriale ha, peraltro, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23354 del 09/11/2011 Rv. 619971 - 01),escluso che dal comportamento del Commissario, o comunque del rappresentante della P.A., alla riunione del 10/07/2008 potesse desumersi l'assunzione di uno specifico obbligo in tal senso, posto che l'adempimento del terzo non può essere confuso o, comunque, individuato in una generica disponibilità ad adempiere, che, in ogni caso, è stata ritenuta insussistente. 11.4 La menda relativa alla mancata acquisizione del verbale della riunione del 10/07/2008 pure non coglie nel segno: la mancanza in atti di causa (della copia) del verbale è imputabile innanzitutto all'inattività in punto di allegazione e produzione documentale della stessa TM.E. S.p.a., che, affermando di avere partecipato a detta riunione, avrebbe dovuto essere in grado di produrlo senza ricorrere alla istanze acquisitive o informative di cui agli artt. 210 e 213 cod. proc. civ., il cui esercizio è di carattere meramente residuale (e la cui valutazione è rimessa al giudice di merito:
Cass. n. 12023 del ,....9Lor».-3_, ..., 08/08/2002 Rv. 556843 - 01) e sul cui rigetto risultaTh—o-ffértcp, dalla Corte territoriale adeguata motivazione (alle pagg. 8 e 9); e, peraltro, con riferimento all'art. 213 cod. proc. civ. la norma, riportata nel Ud. 19/02/2021 PU R.G.N. 8407/2018; estensore: C. Valle motivo, è male invocata, in quanto si tratterebbe di richiesta di informazioni emanata nei confronti di P.A., che è parte in causa. 11.5. Il motivo di ricorso è, inoltre, del tutto infondato laddove censura l'interpretazione della Corte territoriale dell'art. 115 cod. proc. civ.
Il giudice di appello ha correttamente escluso che la ricostruzione giuridica dei fatti potesse essere oggetto di applicazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 codice di rito, in quanto esso, per orientamento oramai consolidato, può riferirsi soltanto ai fatti (Cass. n. 06172 del 05/03/2020 Rv. 657154 - 01: Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti.). 11.6.
Il mezzo è, altresì, del tutto eccentrico laddove richiama il principio di decisione secondo diritto, affermando (pag.
13) che la Corte territoriale lo avrebbe violato, ma lo aggancia all'art. 112 cod. proc. civ. più che all'art. 113 dello stesso codice, e mostra di non correlare concretamente la censura al fulcro della parte di motivazione impugnata. 11.7. La censura di omesso esame, che pure sembrerebbe (almeno formalmente) proposta, in quanto nella rubrica del motivo è richiamato anche il n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è da un lato aspecifica, in quanto non sono specificamente indicati i fatti storici (e non le prove) del quale sarebbe stato omesso l'esame (salvo a ritenersi che si tratti del più volte evocato verbale della riunione del 10/07/2008) e, inoltre, è, comunque, inammissibile, in quanto proposta avverso due decisioni conformi di merito, con conseguente preclusione di cui all'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.
Pur a volersi ritenere che la censura concerna il fatto che nella riunione del 10/07/2008 fosse stato richiesto, dal rappresentante Ud. 19/02/2021 PU R.G.N. 8407/2018; estensore: C. Valle dell'Amministrazione Pubblica, la produzione della documentazione probante, relativa all'esborso effettuato in adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto del 2006 tra la FIBE S.p.a. e la TM.E. S.p.a., ciò non sarebbe, in ogni caso, prova dell'assunzione diretta dell'obbligo di pagamento da parte della P.A., trattandosi di documentazione suscettibile di valutazione da parte della stessa Amministrazione al fine dello scomputo del corrisposto (al subappaltatore) da quanto dovuto al soggetto appaltatore.
In breve: la richiesta di documentazione, da parte della P.A., di cui al comma 2 dell'art. 12 d.l. n. 90 del 2008 deve essere letta in correlazione con la previsione di cui al comma 1, dello stesso art. 12, che prevede che il pagamento effettuato in favore del subappaltatore sia portato «a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale». 11.8. In conclusioneltutte le censure proposte con l'unico motivo di ricorso sono infondate o inammissibili.
12. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, al rimborso delle spese prenotate a debitor ed agli oneri di legge.
13. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive: Sez. U. n. 24245 del 27/11/2015) — della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.Ud. 19/02/2021 PU R.G.N. 8407/2018; estensore: C. Valle
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito, oltre CPA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 19 febbraio 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Cristiano Valle Franco De Stefano e'(oeea DE