Sentenza — n. 22211/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente Rep. SENTENZA caori. 22 2 I' ( sul ricorso iscritto al numero 22424 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da LA MANNA Francesco Paolo (C.F.: LMN FNC 48A06 G273R) PICONE Maria (C.F.: PCN MRA 52M45 G273Q) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Sergio Sparti (C.F.: SPR SRG 73L13 G273U) -ricorrenti- nei confronti di SICILCASSA S.p.A. (C.F.: 03989900828)) in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Li- quidatore pro tempore, Mario Libertini rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati Andrea Guaccero (C.F.:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 378 c.p, art. 111 c.p, art. 2880 c.c; Sentenza — n. 22211/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità, per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c., del capo di sentenza che riconosce applicabili al cre- ditore procedente i privilegi processuali in materia di esecu- zione immobiliare derivante da un contratto di mutuo fondia- rio». Con il secondo motivo del ricorso si denunzia «Violazione/falsa applicazione art. 20 R.D. 646 del 1905». I primi due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente Rep. SENTENZA caori. 22 2 I' ( sul ricorso iscritto al numero 22424 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da LA MANNA Francesco Paolo (C.F.: LMN FNC 48A06 G273R) PICONE Maria (C.F.: PCN MRA 52M45 G273Q) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Sergio Sparti (C.F.: SPR SRG 73L13 G273U) -ricorrenti- nei confronti di SICILCASSA S.p.A. (C.F.: 03989900828)) in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Li- quidatore pro tempore, Mario Libertini rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dagli avvocati Andrea Guaccero (C.F.:
GCC NDR 70001 A703B) e Gabriele Nuzzo (C.F.: NZZ GRL 80H09 G273T) con la successiva costituzione di MB FINANCE S.r.l. (CF.: 10126420016), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di intervento, dagli avvocati Enrico Caratozzolo (C.F.: CRT ge).2 NRC 66A01 F158G) e Maurizio Canfora (C.F.: CNF MRZ 64L05 F158L) -controricorrente- nonché Ric. n. 22424/2017 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 12 Curatela del Fallimento de LA REALIZZATRICE S.p.A. in liquidazione (C.F.: 00104730825), in persona del Cura- tore fallimentare, legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza n. 484/2017 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata in data 14 marzo 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo; viste le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa I coniugi Francesco Paolo La Manna e Maria Picone hanno pro- posto opposizione (qualificata come opposizione di terzo all'esecuzione) nell'ambito di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa dalla Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa nei confronti de La Realiz- zatrice S.p.A., avente ad oggetto un'unità immobiliare acqui- stata dagli opponenti in data 3 marzo 1987, ma gravata da ipoteca per credito fondiario iscritta in favore della banca pre- cedentemente all'acquisto.
L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Palermo, che ha riconosciuto agli opponenti il solo diritto al risarcimento del danno nei confronti della società venditrice (oggetto di do- manda subordinata degli opponenti stessi). La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorrono i coniugi La Manna e Picone, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. Nel corso del giudizio si è peraltro co- stituita MB Finance S.r.l., assumendo di essere succeduta alla Sicilcassa S.p.A. nella titolarità delle posizioni giuridiche sog- gettive oggetto della controversia.
Ric. n. 22424/2017 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 12 Non ha svolto attività difensiva in questa sede la curatela del fallimento de La Realizzatrice S.p.A. (nei cui confronti era sta- to riassunto il giudizio di appello, interrotto a seguito della di- chiarazione di fallimento della società). È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., avendo il relatore ritenuto che il ricorso fosse destinato ad es- sere dichiarato manifestamente fondato.
La Corte, all'esito dell'adunanza camerale del 6 dicembre 2018, con ordinanza n. 15833 del 12 giugno 2019 ha disposto la trattazione in pubblica udienza, originariamente fissata per il 14 gennaio 2012 e successivamente differita, con ordinanza n. 726 del 18 gennaio 2021, in attesa della decisione del giu- dizio di legittimità costituzionale sulle norme relative alla pos- sibilità che giudici onorari siano chiamati a comporre collegi decidenti in corte di appello. La trattazione ha infine avuto luogo in modalità cd. cameralizzata, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, con- vertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176.
I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Occorre premettere che la normativa sulla composizione dei collegi delle corti di appello con giudici onorari può ancora trovare applicazione, in virtù della sentenza della Corte Costi- tuzionale 17 marzo 2021 n. 41.
2. Sempre in via pregiudiziale, si osserva che è inammissibile l'intervento nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., di MB Fi- nance S.r.l., società che assume di essere succeduta alla con- troricorrente Sicilcassa S.p.A. nella titolarità delle posizioni giuridiche soggettive oggetto della presente controversia nel corso del giudizio di legittimità, a seguito di cessione di crediti. Ric. n. 22424/2017 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 12 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «il succes- sore a titolo particolare nel diritto controverso può tempesti- vamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la par- tecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, as- sumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010, Rv. 613348 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 07/04/2011, Rv. 618297 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014, Rv. 631489 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634411 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016, Rv. 639273 - 01; nello stesso senso, v. pure: Cass., Sez. U, Ordi- nanza n. 26145 del 03/11/2017, Rv. 646128 - 01, punto 4 delle ragioni della decisione, nonché, sempre in motivazione: Sez. 3, Sentenza n. 28624 del 07/11/2019, Rv. 655786 - 01).
3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità, per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c., del capo di sentenza che riconosce applicabili al cre- ditore procedente i privilegi processuali in materia di esecu- zione immobiliare derivante da un contratto di mutuo fondia- rio». Con il secondo motivo del ricorso si denunzia «Violazione/falsa applicazione art. 20 R.D. 646 del 1905». I primi due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Secondo i ricorrenti, la Sicilcassa S.p.A. non avrebbe potuto considerarsi in possesso del requisito soggettivo necessario per godere dei privilegi derivanti dalla disciplina speciale del credito fondiario - e cioè essere un soggetto esercente Ric. n. 22424/2017 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 12 l'impresa bancaria - in quanto era stata posta in amministra- zione straordinaria prima del pignoramento e poi, successiva- mente, in liquidazione coatta amministrativa. 3.1 In realtà è pacifico che, quando ha promosso l'esecuzione forzata con la notifica dell'atto di pignoramento (in data 4 di- cembre 1996), la Sicilcassa S.p.A. non si trovava ancora in stato di liquidazione coatta amministrativa (tale liquidazione risulta disposta solo con decreto del Ministero del Tesoro del 5 settembre 1997).
I ricorrenti sostengono, però, che essa era già all'epoca in amministrazione straordinaria ed era stato dichiarato il suo stato di insolvenza, il che sarebbe sufficiente a determinare la cessazione del requisito soggettivo di impresa esercente l'attività bancaria. Orbene, nella stessa sentenza impugnata si dà atto che la Si- cilicassa S.p.A. aveva dedotto, nel giudizio di appello, di eser- citare ancora l'attività bancaria al momento del pignoramento, essendole stata revocata la relativa autorizzazione solo nel 1997. E la corte di appello ha espressamente accertato, in proposito, che la società era ancora in bonis al momento del pignora- mento e, quindi, in possesso del requisito soggettivo necessa- rio per godere dei privilegi connessi alla disciplina del credito fondiario, non potendo assumere rilievo, sotto tale profilo, la circostanza che solo successivamente era stata posta in liqui- dazione coatta amministrativa.
Si tratta di un accertamento di fatto sorretto da una motiva- zione adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddit- toria sul piano logico, come tale non censurabile nella presen- te sede, che è di per sé sufficiente a giustificare la decisione sul punto oggetto del motivo di ricorso in esame. 3.2 È comunque opportuno osservare, per completezza, che l'amministrazione straordinaria, di regola, non impedisce la Ric. n. 22424/2017 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 5 di 12 prosecuzione dell'attività di impresa e che, in ogni caso, non è il semplice stato di insolvenza che potrebbe determinare il ve- nir meno dei privilegi della disciplina del credito fondiario, ma solo, eventualmente, la cessazione dell'esercizio dell'attività bancaria.
Inoltre, come fa presente la stessa soclietà controricorrente, l'amministrazione straordinaria delle banche, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (cd. T.U.B.), non presuppone affatto il loro stato insolvenza e, co- munque, di fatto non risulta essere stato in alcun modo inibito alla Sicilicassa S.p.A. lo svolgimento dell'attività di impresa prima del 1997, in particolare dell'attività di impresa bancaria. 3.3 È infine opportuno sottolineare che, anche se la corte di appello non ha espressamente affrontato la specifica questio- ne dell'incidenza dell'amministrazione straordinaria sull'applicabilità dei privilegi del credito fondiario, i ricorrenti non richiamano affatto, in modo adeguatamente puntuale e specifico, nel ricorso, il contenuto delle difese svolte nel giudi- zio di merito, nella parte in cui avrebbero espressamente de- dotto che Sicilcassa S.p.A. era stata dichiarata insolvente e per questo posta in amministrazione straordinaria e, soprat- tutto, nella parte in cui avrebbero sostenuto che l'amministrazione straordinaria impediva di per sé l'esercizio dell'attività bancaria e/o comunque aveva fatto venire meno i privilegi di cui alla disciplina del credito fondiario: essi si limi- tano, sul punto, a rinviare all'atto di appello, in cui, avrebbero fatto riferimento, peraltro in modo del tutto generico, ad un preteso stato di "amministrazione controllata" della banca (si- tuazione peraltro ben diversa dall'amministrazione straordina- ria).
Tanto meno risultano specificamente indicati e richiamati, nel ricorso, i documenti da cui risulterebbe la pretesa dichiarazio- ne di insolvenza alla base dell'amministrazione straordinaria e Ric. n. 22424/2017 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 6 di 12 quelli da cui emergerebbe il divieto di esercizio dell'attività bancaria anteriormente al dicembre 1996. Dunque, la questione in esame (la quale evidentemente ri- chiede accertamenti di fatto, quanto meno in relazione ai pre- supposti di fatto dell'amministrazione straordinaria, all'eventuale dichiarazione di insolvenza della banca e all'eventuale divieto di svolgere l'attività bancaria), oltre che infondata nel merito, risulta nuova, per come articolata nel ri- corso, non essendo specificamente dedotto e documentato che essa fosse stata effettivamente e puntualmente già pro- posta nel corso del giudizio di merito e non essendo comun- que richiamato il contenuto dei documenti su cui si fondano le censure svolte nella presente sede, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 3.4 Vanno, in definitiva, esclusi sia il dedotto difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata sul punto in conte- stazione, sia la dedotta violazione, in diritto, dell'art. 20 del R.D. n. 646 del 1905, censura quest'ultima che risulta inoltre inammissibile per difetto di specificità.
4. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia «Violazione/falsa applicazione degli artt. 161, co. VI, d.lgs. 385/1993, dell'art. 12 delle prele•qi e del principio tempus regit actum e viola- zione e/o falsa applicazione artt. 602, 603, 604 c.p.c. e 20 R.D. 646/1905 (sotto altro profilo) in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.». Con il quinto motivo del ricorso si denunzia «Violazione degli artt. 602 e seqg. c.p.c. e 41 D. Lgs. 385/1993 e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 R. D. 646/1905 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.». Il terzo ed il quinto motivo sono connessi e possono quindi es- sere esaminati congiuntamente: l'applicabilità o meno del cd. "principio di indifferenza" ha infatti rilievo nell'ottica della vali- dità della notificazione dell'atto di pignoramento e degli altri Ric. n. 22424/2017 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 7 di 12 atti preesecutivi ed esecutivi, effettuata al debitore originario (e non ai terzi acquirenti dell'immobile soggetto all'ipoteca per credito fondiario).
Tali motivi sono infondati. 4.1 Secondo i ricorrenti, non sarebbe applicabile, nella specie, la disciplina processuale privilegiata del credito fondiario e, in particolare, l'art. 20 del R.D. n. 646 del 1905, che consente all'istituto creditore di notificare precetto, pignoramento ed at- ti esecutivi al solo debitore mutuatario originario, anche in ca- so di alienazione del bene ipotecato, in mancanza di notifica dell'alienazione. Ciò in quanto il pignoramento ha avuto luogo dopo l'abrogazione del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 da parte del de- creto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) e la relati- va disciplina transitoria (art. 161 T.U.B.) dovrebbe interpre- tarsi nel senso che, se per la disciplina sostanziale del contrat- to di mutuo rileva la data di stipulazione dello stesso, per la disciplina processuale (quale dovrebbe considerarsi quella che viene in rilievo nel caso di specie) rileva unicamente la data di inizio dell'esecuzione forzata. 4.2 La questione di diritto posta dai motivi di ricorso in esame riguarda l'applicabilità delle norme di privilegio processuale per il creditore fondiario, in caso di contratto di mutuo conclu- so prima della data di entrata in vigore del T.U.B. (cioè prima del 10 gennaio 1994), qualora il processo di esecuzione forza- ta sia iniziato successivamente a tale data.
Su tale questione, la Corte - discostandosi dalla proposta dell'originario relatore - ritiene debba essere data continuità al proprio indirizzo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3983 del 20/02/2007, in motivazione), secondo cui .« ... il citato D. Lgs., art. 161, comma 6, menziona "i contratti già conclusi e i pro- cedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto", riferendosi a due ipotesi distinte, che non Ric. n. 22424/2017 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 8 di 12 debbono concorrere, ma sono disgiunte:
a) quella dei contratti già conclusi;
b) quella dei procedimenti esecutivi in corso; è, quindi, sufficiente, per l'applicabilità della disciplina preceden- te, la ricorrenza di una delle due evenienze». Nel precedente appena richiamato risulta espressamente san- cito che a tutti i contratti stipulati prima del gennaio 1994 si applica il R.D. n. 646 del 1905, anche con riguardo alle norme di natura processuale. Il ricorso, d'altra parte, non esprime ragioni idonee ad indurre a rivedere la conclusione appena indicata, che deve quindi es- sere ribadita. 4.3 È opportuno, in proposito, precisare che il diverso prece- dente di questa Corte richiamato dai ricorrenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14003 del 26/07/2004, Rv. 575677 - 01), peral- tro anteriore a quello sopra indicato cui intende darsi continui- tà, non solo non può ritenersi affatto in termini ma contiene, con riguardo alla questione in esame, un'affermazione del tut- to generica, in un obiter dictum del tutto avulso dal percorso decisionale.
Né possono avere rilievo, trattandosi di una questione di in- terpretazione di una legge ordinaria, i chiarimenti, i pareri e/o le istruzioni che abbiano formulato in proposito organi ammi- nistrativi, quali quelli della Banca d'Italia richiamati da parte ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
5. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia «Violazione art. 2880 c. c. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 R. D. 646/1905 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.». Il motivo è infondato. Secondo i ricorrenti, anche a voler ritenere applicabile l'art. 20 del R.D. n. 646 del 1905 e, quindi, il cd. principio di indiffe- renza, la prescrizione del credito fatto valere si sarebbe matu- Ric. n. 22424/2017 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 9 di 12 rata ugualmente, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito.
Viene richiamato, a sostegno dell'assunto in diritto, un prece- dente di questa stessa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13940 del 07/07/2016, Rv. 640532 - 01; a tale decisione ri- sulta conforme altresì la successiva Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21752 del 28/08/2019, Rv. 654782 - 02). Si tratta, peraltro, di precedenti che affermano principi di di- ritto senza effettivo e concreto rilievo nella presente fattispe- cie, trattandosi di situazioni differenti e che, anzi, a contrario, confermano la correttezza della decisione impugnata. Nelle decisioni richiamate è infatti affermato, in primo luogo, che l'art. 2880 c.c. pone una eccezionale ::;cissione tra il diritto di credito ed il diritto di garanzia, di modo che gli atti di eser- cizio del solo diritto di credito non sono idonei ad interrompere anche la prescrizione del diritto di garanzia e, in secondo luo- go, che l'istanza di ammissione al passivo del fallimento del debitore originario non può di per sé considerarsi esercizio del diritto alla garanzia, oltre che del diritto di credito, laddove il bene oggetto dell'ipoteca non sia acquisito alla massa attiva del fallimento (in quanto alienato anteriormente a terzi), dal momento che tale acquisizione è condizione essenziale per il positivo e fruttuoso esercizio della garanzia.
In altri termini, secondo tali precedenti, nel caso in cui l'immobile ipotecato non sia acquisito alla massa attiva del fal- limento, poiché l'istanza di ammissione al passivo per il credi- to garantito non può conferire al creditore alcun privilegio ipo- tecario, tale istanza ha valore solo come atto di esercizio del credito, non come atto di esercizio del diritto alla garanzia, in- dipendentemente dalle affermazioni in proposto dell'istante. A tali premesse consegue l'affermazione per cui, anche in caso di operatività del cd. principio di indifferenza di cui all'art. 20 del R.D. n. 646 del 1905, l'istanza di ammissione al passivo Ric. n. 22424/2017 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 10 di 12 del fallimento del debitore originario non può ritenersi di per sé esercizio del diritto di garanzia, oltre che del diritto di cre- dito, in quanto, anche in tal caso, in mancanza di acquisizione del bene gravato da ipoteca alla massa del fallimento, la ga- ranzia non potrebbe operare.
Logica e coerente conseguenza della ricostruzione sistematica appena esposta è peraltro che, laddove il creditore fondiario, invece dell'istanza di ammissione al passivo del fallimento del debitore originario, abbia promosso (come nella specie) nei confronti di quest'ultimo l'esecuzione immobiliare individuale, ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 646 del 1905, le conclusioni saranno differenti e opposte. In tale ultima ipotesi, infatti, l'aggressione esecutiva operata con l'atto di pignoramento riguarda direttamente l'immobile gravato da ipoteca e, di conseguenza, non può non ritenersi atto di esercizio in primo luogo della garanzia, oltre che del credito.
Di conseguenza, in tal caso, l'atto di pignoramento deve ne- cessariamente considerarsi utile atto interruttivo della prescri- zione di cui all'art. 2880 c.c. (a condizione, naturalmente, che possa operare il cd. principio di indifferenza, come nella specie già sancito in relazione ai motivi di ricorso precedentemente esposti). Risulta dunque correttamente escluso dalla corte di appello, nel caso in esame, l'avvenuto decorso del termine di prescri- zione del credito fatto valere da Sicilcassa S.p.A., in virtù dell'atto interruttivo costituito dal pignoramento posto in esse- re nei confronti dell'originario creditore.
5. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- Ric. n. 22424/2017 - Sez. 3 - Ud. 18 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 11 di 12 lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna o ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 6.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell