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Ordinanza — n. 22209/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal on virtual default rule, dismissing timeliness exception and other grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22209/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court partially allowed the appeal, quashing the lower court's decision regarding litigation costs while upholding the dismissal of the timeliness exception and other arguments. The appellant argued that the first-instance judgment violated the principle of virtual default by awarding costs despite the case ending in a transaction without a final condemnation. The court rejected the timeliness objection, clarifying that the statutory rule on holiday extensions applies to all notification methods, including PEC, and corrected the calculation of the suspension period.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 155 co. 4 c.p.c.; Art. 155 co. 4 c.p.c.: The rule extending deadlines when the due date falls on a holiday applies equally to notifications via PEC and by bailiff, and the suspension period must be calculated correctly to include the holiday itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
virtual default principle holiday extension rule PEC notification validity litigation cost allocation timeliness exception dismissal transaction cessation of dispute calculation of suspension period

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 155 co. 4 c.p.c.
Considerato che 1.Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di tardività per violazione dell'art. 155 cpc, sollevata dalla controricorrente Pietra Tramudo.
artt. 2948 c.c
91,112,113, 115, 277 co 1 cpc e degli artt. 2948 c.c.
artt. 2947 c.c
1 cpc e degli artt. 2947 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 4195/2018
Cass. 4195/2018; ed in termini, rispetto alla infondatezza della domanda, anche Cass.
Cass. 30393/2019
4195/2018; ed in termini, rispetto alla infondatezza della domanda, anche Cass. 30393/2019).
Cass. 18128/2020

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Testo completo

nt ORDINANZA -219 proposto da: YTh(D, ,,u.'1_ amer- .._--,- domiciliato in , , 17, , (j,.."., . ,- _- studio , 1 Di:IL CANNATA, :tappresentato e dfteso dall'avvocato PASQUALE - ricorrenti - contro T,R.A:':;1UTC, PIETRA, elettivamente domic1liato in 00810, VIA DEI PrKATI FISCALI 321, presso lo svudio dell'avvocato DARIO MASINI, r presentate e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GEENARO; EAS LE PAOLO, elettivamente domicildato in , P.ZA DEI NAVIGATORI 7 SC. L, presso lo dell'avvocato ADA D'AREZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELE cHinli'A, FRANCESCO SALADINO;

CONDOMINIO VIA SEERRACAVALLO 1480 VIA DEL 900 6 PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE, 33, presso lo studio ueaLe GIORGIO NUCARO AMICI, i-- oresentato e difeso dall'avvocato ANDREA CHLSARO; controricorrenti - contro 11818000 IST1UT2 NAZIONALE FORMAZIONE AFDESTRAMENTO ORIENTAMENTO PROFESSIONALE ; - intimati - OIOP IC V7TANOINV CC C-93,9LTCr',I,:T. TeP TU0/90/EI T9P OTIbT9UO2 T-) eTT'au ei_ToAs usne:3 eTTp pT TT 12.4P-1120dE)p '01127.VG1 O ri 2,1,2103 eTTP HLOZ/LOR U eTu'ù-Aue el 0-1,9;'Ae Rilevato che 1.Pietro Troia ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva respinto l'impugnazione proposta contro la pronuncia del Tribunale con la quale - dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione nella opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla INFAOP contro l'odierno ricorrente che aveva ottenuto il provvedimento monitorio per il pagamento dei canoni impagati - lo aveva condannato a rifondere le spese di giudizio in favore dei chiamati in causa che erano rimasti estranei alla transazione. 1.1.

Per ciò che qui interessa, il giudice di primo grado aveva deciso sulla base del principio della soccombenza virtuale e la decisione assunta sulla base di tale principio è stata confermata dalla Corte territoriale.

2. Le parti intimate hanno resistito con controricorso. Considerato che 1.Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di tardività per violazione dell'art. 155 cpc, sollevata dalla controricorrente Pietra Tramudo. Infatti, risulta del tutto infondata la tesi prospettata, secondo la quale la regola di cui all'art. 155 co 4 cpc - che prevede , nel computo dei termini, che se il giorno di scadenza è festivo essa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo - si applicherebbe soltanto nell'ipotesi di notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario e non in relazione a quella a mezzo PEC. 1.1. La ratio della norma, infatti, deve essere rinvenuta non solo e non tanto nella stasi dell'attività dell'ufficiale giudiziario, ma anche e soprattutto in quella degli studi professionali che, dunque, anche in caso di notifica a mezzo PEC hanno diritto di fruire dello slittamento normativamente previsto. Inoltre, del tutto erroneamente, la Tramuto calcola la durata della sospensione feriale in trenta anziché in trentuno giorni.

2. Passando all'esame del ricorso, si osserva quanto segue. 2.1. Con il primo motivo, composto dalle censure Ta, Ial,Ia2,Ia3,Ia4, Ia5, Ia6, Ia7, Ib, Ib1, Ib2 , Tc , Id„ Idi, Id2, Id3 ed Te, il ricorrente - ex art. 360 co 1 n° 3 cpc - deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 91,112,113, 115, 277 co 1 cpc e degli artt. 2948 c.c. e 111 co 1 e 6 Cost.Il motivo prospetta tre censure. 2.2. Lamenta - con la prima censura, esposta nella prima parte dell'illustrazione - che la Corte aveva erroneamente affermato - al fine di giustificare l'applicazione del principio della soccombenza virtuale - che la decisione impugnata non era fondata sull'ipotesi di rinuncia agli atti, ma di intervenuta transazione fra le parti; assume poi, al riguardo - con una seconda censura, illustrata sub 1.6 a pag. 22 - che la Corte non aveva correttamente valutato gli atti processuali dai quali risultava la loro intenzione di rinunciare alle reciproche domande come riconosciuto anche dal Tribunale nell'ambito della motivazione; sostiene, infine - con una terza censura, esposta a partire da pag. 26, sub 1.c. - che la corte territoriale non avrebbe dato rilievo alla sua contestazione sulla eccepita prescrizione nonché alle difese delle altre parti con le quali si dava atto delle reiterate comunicazioni attestanti la persistenza delle infiltrazioni.

Con quest'ultima censura si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, in relazione agli artt. 91,112,113, 115, 277 co. 1 cpc e degli artt. 2947 c.c. e 111 co 1 e 6 Cost.2.3. Lamenta, inoltre, che la Corte aveva ritenuto l'inammissibilità del gravame in relazione alla dedotta violazione dell'art. 112 cpc, perché non erano state indicate le circostanze dalle quali essa sarebbe derivata.

3. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 91,112,113, 115, 277 co 1 cpc e degli artt. 2947 c.c. e 111 co 1 e 6 Cost.3.1. Lamenta che la Corte aveva omesso ogni valutazione della documentazione prodotta ed in particolare dell'atto transattivo e degli altri documenti e provvedimenti sinteticamente indicati.4. Con il terzo motivo deduce, infine la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e costituzionali con nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n° 4 cpc in relazione agli artt. 91,112,113, 115, 277 co 1 cpc e degli artt. 2948 c.c. e 111 co 1 e 6 Cost. Si duole, altresì, della sussistenza di una insanabile anomalia motivazionale, consistente nella sostanziale mancanza di motivazione su tutti i punti ed i profili rilevati.

5. Con il quarto motivo si chiede genericamente la riforma della decisione sulle spese.

6. Il primo motivo è solo parzialmente fondato in relazione alla censura sub Ic riferita alla posizione di Pietra Tramuto. 6.1. Premesso, infatti, che la decisione sul punto (cfr. pag. 3 della sentenza) prende le mosse dalla tardività dell'eccezione di prescrizione proposta, così come statuito dal primo giudice, il ricorrente lamenta che così come rilevato nel motivo di gravame riportato nel ricorso, nonostante fosse stato affermato che le infiltrazioni provenienti dal suo terrazzo avessero comunque inciso, sia pur in misura minima, sull'utilizzo dei locali, la Corte non ne avrebbe tenuto conto, "liquidando" la sua posizione unitamente a quella degli altri chiamati in causa che avevano tempestivamente eccepito la prescrizione. 6.2.

Al riguardo, in relazione alla posizione della Tramuto la critica del ricorrente si appunta sulla statuizione della Corte che aveva respinto l'appello con riferimento alla mancata indicazione delle circostanze da cui sarebbe derivata la violazione dell'art. 112 cpc ( cfr. pag. 3 terzo cpv della sentenza impugnata). 6.3. La censura è fondata. 6.4. Si osserva, al riguardo, che effettivamente là dove lo stesso giudice di primo grado aveva individuato un profilo di sia pur minima responsabilità, ciò non gli avrebbe consentito una condanna alle spese in favore della parte pur parzialmente soccombente, ma, in ipotesi, solo la compensazione delle spese, giacché la parte pur parzialmente vittoriosa non può essere gravata delle spese, in ossequio al valore del principio di soccombenza, che rivela la responsabilità della controparte per avere causato la lite. 6.5.

In tal senso la sentenza, nel rapporto processuale fra il ricorrente e la Tramuto deve essere cassata quanto alla statuizione con cui si è occupata della censura sulla regolazione delle spese fatta dal primo giudice riguardo a quel rapporto. Non occorrendo accertamenti di fatto sul punto, questa Corte può decidere nel merito ed all'uopo ritiene - in ragione dell'esito della controversia riguardo al detto rapporto-- di disporre la compensazione delle spese riguardo ad esso. 6.6. Per il resto il motivo è inammissibile. 6.7. La complessiva censura, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata che ha preso atto della intervenuta transazione alla quale la motivazione è stata riferita, sia in relazione alla cessazione della materia del contendere sia in relazione alla decisione sulla condanna alle spese. 6.8.

L'accordo, infatti, al quale, soltanto, la decisione deve essere riferita, supera inevitabilmente le reciproche rinunce sulle quali è fisiologicamente fondata, con particolare riferimento a quella della domanda riconvenzionale che costituiva il presupposto della chiamata in garanzia del Condominio e dei condomini Fasone e Tramuto; a ciò si aggiunge che la decisione di condanna alle spese, ad eccezione che per la posizione sopra esaminata, è fondata sulla sintetica ma sufficiente motivazione che prende le mosse dalla consolidata giurisprudenza secondo cui "le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella controversia intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata"( cfr.

Cass. 4195/2018; ed in termini, rispetto alla infondatezza della domanda, anche Cass. 30393/2019). 6.9. Ed è del tutto evidente che la valutazione della fattispecie riposa sul principio della soccombenza virtuale, laddove il giudizio, sulla complessiva domanda, si sia concluso senza alcuna pronuncia di condanna, principio rispetto al quale il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ( cfr. Cass. 18128/2020).

7. Il secondo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto sono strettamente interconnessi. 7.1. Con essi, il ricorrente deduce l'omesso esame di atti e documenti che non risultano decisivi al fine della statuizione sulla prescrizione: infatti, pacifico che le infiltrazioni si iniziarono a verificare in epoca antecedente al quinquennio dalla proposizione della domanda, l'elenco di atti e provvedimenti indicati omette di assegnare loro, in modo specifico, l'effetto interruttivo necessario per ribaltare la decisione in ordine alla soccombenza virtuale . 7.2. Entrambe le censure, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili.

8. Il quarto motivo, meramente enunciativo, rimane logicamente assorbito 9. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione al parziale accoglimento del primo motivo (censura sub ( Ic) e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio in relazione alla posizione di Pietra Tramudo, ferma per il resto la decisione impugnata.

9. L'andamento complessivo della controversia, rende opportuna che la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte, accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo parzialmente accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio fra Pietro Troia e Pietra Tramuto. Ferma per il resto la sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese