Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to filing by an unqualified lawyer and abuse of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing lawyer lacked the required qualification to represent the client before the supreme court. Although the client had recently obtained special admission, the formalities for valid representation were not properly executed at the time of filing. The court ruled that the appeal constituted an abuse of process, citing the lack of a valid power of attorney and the improper substitution of counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a person lacking the requisite qualification to appear before the supreme court or if it constitutes a clear abuse of the judicial instrument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA so L-.MJE: - proposto da: ANDRKA, r:-7Jeorese?ìUaLo e difeso da se so ss, qiu:sra a0 di costlituzjnne in data Hriv:ImenLe teOOS'Aato presso LairCe COL Cavour; - ricorrenti - contro RAFFAELE, elettivamente domiciliato 11 LORO, VIALE VATICANO N. 48, presso lo l dell'avvo• dto DEMETRIO FENUCCIU, che —ppresenta e difende; - controxicorrenti - av-yerso la sentenza n. 713/2018 della CORTE' A PELLE) di SALERNO, depositata il la relazione della causa svolta nella sa di cans.qJ.o 13/05/2021 dal onm-,ngilere Det s. ANTONELLA DI FLORIO;Rilevato che 1. Andrea Grippo ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato l'impugnazione pi °posta avverso la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato con il locatore Raffaele De Rosa, per inadempimento dell'odierno ricorrente, con condanna al .,77:c.o della cosa locata nonché al pagamento di una somma per canoni scaduti, aile spese processuali.
1. Per ciò che interessa in questa sede, l'odierno ricorrente aveva dedotto che nonostante il giudice di primo grado avesse dapprima accolto la sua eccezione r:."erita al mancato esperimento del tentativo di mediazione, assegnando un termine per il suo svolgimento, aveva successivamente pronunciato la sentenza nonostante che non fosse a fui pervenuta nessuna comunicazione della fissazione dell'incontro presso l'Organismo di mediazione; e che la Corte territoriale, dfnanzi alla quale era stata proposta l'impugnazione proprio sulla base di tale eccezione, l'aveva respinta non tenendo conto della documentazione prodotta a )stegno della circostanza che egli non era mai stato convocato.
Le parte intimata ha resistito con controricorso e memoria, tempestivamente depositata. Considerato che 1. Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per violazione dell'art. 365 cpc. 1.1. Si assume, al riguardo, che il ricorrente, avvocato del Foro di Salerno, non era Thilft,ato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e che il difensore che !o affiancava, cassazionista, non aveva sottoscritto il ricorso che gli era stato notificato, oltretutto, dallo stesso avv.to Grippo, privo del potere di valida ppresentanza in relazione al giudizio di legittimità.
L2. Deve premettersi che l'avv.to Andrea Grippo, premesso di avere conseguito in dúta 16.4.2021 l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al o dinanzi alle Magistrature Superiori, ha depositato il giorno precedente l'adunanza (12.5.2021) l'atto di costituzione come "difensore di se stesso" in sostituzione dell'avv.to Donato Bugno, facendo proprio il ricorso depositato e Lutt gli scritti difensivi: ciò renderebbe, in limine, priva di rilevanza la questione sollevata, pur non essendo inutile precisare che il rilievo sarebbe stato comunque infondato in quanto:
a) il ricorso all'esame di questo Collegio reca, a margine, la procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore avv.to Donato Bugno, patrocinante presso le magistrature superiori e risulta sottoscritto da entrambi;
b) alla notifica di esso, effettivamente, ha provveduto l'avv.to Andrea (., ppo ( cfr. notifica a mezzo p.e.c. sottoscritta digitalmente, riportata in calce !orso), ma ciò non configura una violazione dell'art. 365 cpc che prevede, d i inammissibilità, soltanto la sottoscrizione del ricorso da parte di un 7rivocato iscritto all'apposito albo ( incombente, come detto, adempiuto): è inf'atti consolidato l'orientamento secondo cui "non è affetta da nullità la noi cazione del ricorso per cassazione eseguita ad istanza dell'avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, perché il particolare n:quisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non quella procuratoria, ie quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la noticazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore" Cass. 27269/2019; ed in termini Cass. 4438/1995; Cass. 10403/2017; 17317/2020 ).
2. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ex art. 360 co. 1 n° 3 cpc, la v,olazione o falsa applicazione di norme di diritto; ex art. 360 co 1 n° 4 cpc, nullità della sentenza o del procedimento, ed ex art 360 co 1 n° 5 cpc l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Lamenta che la Corte, erroneamente, non aveva riscontrato alcuna irregolarità della notifica dell'invito a partecipare all'incontro di mediazione, non tH:::ne do n alcun conto I documento del relativo organismo del 17.5.2016, - protocollato, che attestava che la notifica non si era perfezionata, e che il negativo attestante ia mancata presenza in data 26.3.2016, doveva che l'assenza di un valido procedimento di mediazione avrebbe osto la dichiarazione di improcedibilità della domanda; che ciò doveva essere 1737:v-eva essere! rilevato dal giudice di prime cure e che nessuna inerzia poteva essere a lui addebitata. 2.2.
Si duole del fatto che era stato violato il principio del contraddittorio e che, flq,ustamente, la Corte aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini. 2.3. Il motivo è inammissibile sotto tre profili. In primo luogo, esso viola l'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto non fornisce caz!one specifica degli atti sui quali si fonda nè li localizza in questo giudizio 3.2. In secondo luogo, prospetta plurime censure ricondotte a diversi vizi e si su argomentazioni non riconducibili specificamente alle fattispecie :nvocate e contemplate dall'art. 360 co 1 nn 3,4 e 5 cpc. 2.3,2.11-4,1 riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "in materia di :cif-so per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di dogjanza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre toi diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche so•:::on-wlate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame o, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di rcr nciure a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di ( cfr. ex multis Cass.26790/2018;
Cass. 7009/2017): nel caso in esame, o varie argomentazioni articolate nel ricorso non sono riconducibili all'uno o al'a!tro vizio invocato e non consentono pertanto a questo Collegio di apprezzare gi oroi denunciati. In terzo luogo, si osserva che gli argomenti prospettati non si confrontano con a ratio decidendi della sentenza: in disparte che il verbale del "26.3.2016" 7,1rnsto a sostegno della fondatezza dell'appello in quanto oggetto dei mto provvedimento chiarificatore dell'organismo di mediazione ( cfr. pag. 7 cl& ricorso) è successivo di circa un anno ( 26.3.2016) alla data orr-To fissato ( 26.3.2015), si osserva che, come correttamente rilevato Corte, l'eccezione non era mai stata tempestivamente sollevata dal nsore del ricorrente nelle due udienze fissate dal giudice di primo grado, alle a egii ritenne di non partecipare, la prima delle quali era a lui ben nota. 2.4. i giudici d'appello, dunque, si sono attenuti al consolidato principio di diritto, secondo il quale "in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.igs. n. 28 de! 2010, i! preventivo esperimento del procedimento di mediazione e condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere .,L2, dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non !a prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la n'ecUazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso a;r 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è discrezionalmente da! giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2. ( cfr.
Cass.25155/2020 ed in termini Cass. 29017/2018). Ti ricorrente, pertanto, reiterando sia pur genericamente la questione relativa al difetto di convocazione, prospetta una censura che non si confronta ccnle ragioni del rigetto dell'impugnazione. Da ultimo, si rileva che quanto all'ordine di cancellazione delle frasi offensive, - uizioni rientra nel potere insindacabile del giudice di merito, preclusa in egittimità. conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese dei giudizio di legittimità seguono la soccombenza. R:corrono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 co 3 cpc.
Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma t•s»:_é richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno CiCiVabLiSO del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. riguardo, è stato affermato che "la condanna ex art. 96, comma 3, d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione zaaie:ere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di ,,!i-)onsabilità aggravata ex art, 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, contenimento dell'abuso dello strumento processuale; la sua azione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, HScontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale inver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè 2vìclenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. - Tafe pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare fa sanzione prevista dalla norma, secondo il quale "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di rrs:aurare fa sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché inierne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del re-isponsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con cffnarnento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti Cass.SSUU 16601/2017): nella motivazione della sentenza ric amata, l'art. 96 u.co cpc è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
E.4. In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del d17.to all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su ivi palesemente inammissibili, oppure incoerenti con il contenuto della --it-enza impugnata, o completamente privi di autosufficienza oppure contenenti an mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, rs_-1 fondati sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n° 5 cpc, ove sia :c.abile, ratione temporis, l'art. 348ter u.co cpc che ne esclude la 'ocaLJftà. 3.5.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento de: (ssterna giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dr7.mcessi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon :.:7:,:-riento della giurisdizione. 3 Nei caso in esame, la censura contenuta nel ricorso, palesemente ::-,rnissìbi;e, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro oreiThamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla qibstizia ed alla tutela dei diritti ( cfr. art. 6 CEDU ) e, dall'altra, deve tener dei principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo ( art. C.ost, ) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la ciurisdizione (cfr Cass.
SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'C_Ce.SSO alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il cluaLe„ nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai .nodi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense, coniugata con lì rrincipio di responsabilità delle parti. Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d'ufficio, al poommento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una oonma equitativamente determinata in euro 3000,00 pari, all'incirca, in termini ai proporzionalità ( cfr.
Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) al valore dei compensi da liquidare per il presente giudizio.
7. A i sensi dell'art. 13 co. I quater dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a d contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma -r.3nnrna lb - s dello stesso art.
13. PQM dichara l ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 3000,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso ferrettario spese generali nella misura di legge. Condanna il ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 u.co. cpc in favore OH - sistente che lquida in C 3000,00. sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a 1.170;D di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a no