Italian court dismisses tenant's appeal for rejecting landlord's rent loss claim due to lack of direct use after lease termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the tenant's appeal against the lower court's rejection of the landlord's claim for rent loss. The tenant argued that the appellate court violated binding precedent by awarding damages based solely on unpaid rent without assessing whether the landlord could have used the property directly after release. The court ruled that the lower court correctly applied the principle that rent loss is not automatically compensable unless the landlord could have directly utilized the premises, a factor the lower court failed to evaluate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 1590 c.c.: A claim for loss of rent following lease termination is not compensable per se; damages require proof that the landlord could have directly or indirectly used the property after release.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA so 2941:1-2018 proposto da: U,KRONIMC B2CNELLO, eletLivamente ionLio-2.iato in ROMA, VIA LIVORNO, 61, presso 2021 cieLI (-a Lo FRANCESCO C;RImAII31, 1366 rapresenta difeso dall avn:acato MAURI-ZIO CORA; - ricorrenti - contro TPILLI GIANNICOLA, elettivamente domiciliato it ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 86, presso io studio dell'avvocato FABIO ACCARDO, 0500 Lato difeso dagli avvocati AL ERTO D'ANGELO, GIUSEPPE MUNNO; - controxicorrenti a:veeso la sentenza o. 586/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 03/2 018; udita la relazione della causa svolta nella era di o oslqiio del 13/05/2021 dal '01iere flnft. ANTONELLA DI FLORIO;Ritenuto che 1.Brunello Di Geronimo ricorre, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che, definendo il giudizio di rinvio instaurato a seguito della pronuncia di questa Corte (Cass.n.1426/2017), aveva respinto la sua domanda risarcitoria conseguente aila risoluzione del contratto d'affitto di ramo di azienda stipulato ccn Giannicola Trilli.
1. Per ciò che interessa in questa sede, con la decisione assunta nella fase -dente era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dall'affittuario /verso la pronuncia della medesima Corte territoriale che aveva confermato, neHa controversia avente per oggetto la risoluzione del contratto di affitto di <7.1:lenda per grave inadempimento ingiustificato recesso dal contratto del Trì, la condanna a suo carico per il risarcimento del danno derivante da! 'ammontare dei canoni dovuti fino alla naturale scadenza del contratto e r -',-Hestì anche in ragione dei suo recesso anticipato. parte intimata ha resistito con controricorso e memoria.
Considerato che .Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 336 cpc e 2909 c.c., nonché degli artt. 383 e 384 1.1. Assume che la Corte territoriale aveva violato i limiti stabiliti dalla sentenza :..)ronunciata da questa Corte a definizione della fase rescindente, in quanto aveva accolto l'appello proposto dal Trilli, ponendo alla base della propria decisione argomenti già scrutinati negativamente nel precedente giudizio di legittimità che ,7)veva dichiarati inammissibili. - Deduce al riguardo che, a fronte delle numerose censure proposte, questa --- aveva accolto esclusivamente il quinto motivo, unicamente sotto il profilo erroneità dei criterio di quantificazione del risarcimento del danno; che il ratto della domanda risarcitoria era stato erroneamente fondato sul fatto che Vnce da concessa in affitto era priva dell'autorizzazione sanitaria, c:lomentazione che, già esaminata, era coperta dal giudicato; e che la Corte di rinvio, dunque, negando del tutto il risarcimento del danno, aveva violato il Lipio di diritto espresso da questa Corte che aveva cassato la pronuncia Jgnata soltanto in relazione alla quantificazione del danno.
E ricorso è inammissibile. 2.1_ Preliminarmente, infatti, deve rilevarsi officiosamente l'assenza dell'esposizione sommaria del fatto storico, incombente prescritto, a pena di inmmissibilità dall'art. 366 n° 3 cpc. 2.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, ;io cui "nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto -t_ 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e H'ocessuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, t?.:sendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte."( cfr, CaSS. 10072/2018;
Cass. 7025/2020). 2.3. Nei caso in esame, la censura proposta è riferita ad una vicenda sostanziale che non si riesce a comprendere dall'atto introduttivo del presente giudizio il qtiale risulta, pertanto, privo di autosufficienza, non consentendo a questa Corte :Hcperezzare gli errori che sono stati denunciati. Ha tanto premesso, ricorre anche una seconda ragione di inammissibilità cc;nsistente nella genericità delle censure prospettate le quali, se raffrontate alla sente.:nza che aveva cassato con rinvio la pronuncia della Corte aquilana ed al pio di diritto pronunciato, mascherano una richiesta di rivalutazione di meri, o dell'intera controversia che non sarebbe stata, comunque, consentita in questa sede.
La sentenza qui impugnata, infatti, si è pienamente attenuta ai limiti fissati ' clecisurn di legittimità che, dopo aver chiarito che il conduttore era receduto c--_)ntratto per ragioni indipendenti dalle lamentate inadempienze e che, in gmrte qua, il motivo proposto era inammissibile, ha precisato che ( cfr. :azione ) "per il resto la censura attiene alla determinazione del danno rite :i riferimento all'ammontare dei canoni che sarebbero stati corrisposti fino alla naturale scadenza del contratto. L'ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito che deve tuttavia tenere conto di i: le circostanze del caso concreto.
Risulta nella specie accertato che a partire dall'ottobre 1996, all'esito della consegna delle chiavi del locale, il bar è stato ci fto dai Di Geronimo. L'identificazione del danno risarcibile nell'ammontare canoni che sarebbero stati corrisposti fino alla naturale scadenza del ',tratto non tiene conto della circostanza dell'utilizzazione dell'azienda da parte de ocatore. Ed invero è stato affermato che il conduttore che per gravi motivi re-cede dal contratto di locazione di immobile destinato a una delle attività n,iLcat..-e negli artt. 27 e 42 della legge 27 luglio 1978 n. 392 prima della scadenza dcH termine di durata, senza il preavviso prescritto dall'ultimo comma del citato Er-t. 27, è tenuto al risarcimento dei danni che il locatore provi di aver subito per ctqata restituzione dell'immobile a meno che dimostri che l'immobile è stato 1,:iw_Eilrnente utilizzato dal locatore direttamente o indirettamente (Cass. 22 ccsto 2007, n. 17833).
Più in generale, è stato affermato che in ipotesi di Jr.lane del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ntarvenuo il rilascio del bene locato, la mancata percezione da parte delL locatore dei canoni che sarebbero stati esigibili fino alla scadenza convenzionale o legale del rapporto, ovvero fino al momento in cui il locatore stesso conceda ad altri il godimento del bene con una nuova locazione, non configura di per sé un danno da "perdita subita", né un danno da "mancato guadagno", non in tale mancata percezione una diminuzione del patrimonio del locatore rispetto alla situazione nella quale egli si sarebbe trovato se tosse verificato l'inadempimento del conduttore, stante il carattere cr..:--ispettivo del canone rispetto alla privazione del godimento; un danno i:l:A-reato alla mancata percezione del canone dopo il rilascio può, invece, :or jurarsi se, per le concrete condizioni in cui si trova l'immobile, ia restjt-uzione del bene non abbia consentito al locatore di poter esercitare, né in cEretta né in via } indiretta, il godimento di cui si era privato concedendo il ifl locazione, commisurandosi in tal caso la perdita al tempo occorrente per r-é!ativo ripristino quale conseguenza dell'inesatto adempimento .1-:e.ii'obbligazione di rilascio nei sensi dell'art. 1590 c.c. (Cass. 10 dicembre 2013, n. 27614)." 3.2.
La pronuncia resa a conclusione della fase rescindente concludeva, dunque, ..errnando che "il danno da mancata percezione dei canoni successivi al rilascio, fno alla naturale scadenza del contratto, non è quindi di per sé risarcibile. Esso postula un'attenta ricognizione delle circostanze del caso, avendo riguardo ,zzazione diretta o indiretta (come nel caso di nuova locazione) ;mobile (o dell'azienda come nel caso di specie) che possa avere fatto il i-ore. II giudice di merito, facendo applicazione puramente e semplicemente cc criterio dell'ammontare dei canoni che sarebbero stati corrisposti fino alla ncturale scadenza del contratto, senza valutare il complesso delle circostanze dei caso ed in particolare il dato dell'utilizzo diretto dell'azienda da parte del locatore dopo il rilascio, ha violato il suddetto principio di diritto." 3,3.
La Corte territoriale, investita del giudizio di rinvio, era dunque tenuta alla • tazione della stessa sussistenza dei presupposti risarcitori invocati sotto tale -.-Det.to ed ha adempiuto l'indagine che le era stata affidata senza alcuno sro Thnamento dai principi fissati, la cui denuncia - oscura anche per ciò che è argomentato in premessa - richiede una sostanziale rivisitazione di merito r-:iiere controversia, inammissibile in questa sede. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per i versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso nioposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM (.3 :dra inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in 8000,00 r-)er compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario :;es-2 generali nella misura di legge.sensi deli'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore -K)i-to a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso